Pubblicità ingannevole: la Commissione Ue preannuncia una revisione in termini più stringenti della relativa disciplina

Redazione 04/12/12
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Anna Costagliola

La direttiva 2006/114/CE indica i criteri per valutare l’ingannevolezza della pubblicità indirizzata alle imprese e le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.

Lo scorso 27 novembre la Commissione europea ha adottato una Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, in cui viene illustrato lo stato di attuazione di questa direttiva, anche sulla base dei risultati di una consultazione pubblica, e vengono tracciati i lineamenti di una sua futura revisione.

Secondo la Commissione la direttiva fornisce un quadro normativo nel complesso ben funzionante, ma alcuni profili della disciplina sostanziale vanno modificati, allo scopo di contrastare in modo più efficace le varie forme di pratiche ingannevoli poste in essere in danno di imprese, professionisti e organizzazioni della società civile. Dette pratiche vanno dal fornire informazioni false o ingannevoli su determinati servizi sino all’invio di offerte presentate sotto forma di fatture o di moduli ingannevoli di richiesta di aggiornamento dei propri dati negli annuari delle società di compilazione. Soprattutto quest’ultimo costituisce un fenomeno (misleading directories compagnie) molto diffuso in Europa, che causa gravi pregiudizi alle imprese, specialmente a quelle di piccole dimensioni, con ingenti danni economici per le stesse e per il sistema nel suo complesso. Le piccole imprese, come ricordato dalla Vicepresidente e Commissario Ue per la Giustizia, Viviane Reding, costituiscono il pilastro dell’economia europea e possono difficilmente permettersi di perdere denaro a causa di pratiche fraudolente. Si impone, pertanto, l’attuazione di un piano di ampia portata volto a fermare pratiche ingannevoli delle società di compilazione degli annuari, false fatturazioni e truffe analoghe, proprio al fine di migliorare la sicurezza per le imprese in Europa.

La Commissione Ue ha dunque annunciato di voler rafforzare la legislazione esistente per vietare esplicitamente pratiche di commercializzazione ingannevoli, potenziando al contempo il controllo dell’osservanza delle norme nei casi transfrontalieri. In detta direzione, la stessa Commissione ha presentato una strategia dettagliata d’interventi, annunciando che nel corso del 2013 presenterà una proposta legislativa basata sulle seguenti misure:

a) estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2006/114/CE alle pratiche di commercializzazione ingannevoli, che dovrebbe consentire di includere nella portata della disciplina le fattispecie non tipicamente qualificabili come pubblicità;

b) introduzione di una lista di pratiche sempre vietate in quanto palesemente ingannevoli (black list), in cui sono destinate a rientrare le pratiche ingannevoli delle misleading directories companies;

c) richiesta agli Stati membri di adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

d) precisazione di alcuni aspetti del regime della pubblicità comparativa alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia;

e) istituzione di una procedura di cooperazione nell’ambito della rete delle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della disciplina;

f) previsione di obblighi di assistenza reciproca tra Stati membri in relazione ai casi di infrazioni transfrontaliere;

g) previsione dell’obbligo per gli Stati membri di designare le autorità competenti a intervenire d’ufficio in applicazione della disciplina.

In attesa delle modifiche legislative la Commissione si è impegnata a promuovere una più efficace applicazione delle norme vigenti in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro ad hoc tra le autorità nazionali volto allo scambio delle informazioni e al coordinamento procedurale.

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