Pubblici concorsi e regolarizzazione documentale

sentenza 17/06/10
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Nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale.

Quest’ultima non è mai consentita, risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti, mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6, comma 1, lett. b), legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il principio di regolarizzazione desumibile da tale normativa è stato affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

N. 03486/2010 REG.DEC.

N. 01690/1999 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 1690 del 1999, proposto da:
***************, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso ************* in Roma, via Carlo Felice, 77 Sc. A;

contro

U.S.L./2 di Potenza, ****************, *****************, ********************, *********************, *************, ***************************, *****************, ************;

per la riforma

della sentenza del TAR BASILICATA , ******* n. 00112/1998;

 

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 marzo 2010 il Cons. *************** e uditi per le parti gli avvocati ********;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La ricorrente aveva partecipato ad un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di assistente medico dell’area funzionale di chirurgia presso la divisione di ostetricia e ginecologia. All’esito della procedura veniva dichiarato vincitore il dottor **************** con punti 50,486, mentre la ricorrente si collocava al nono posto della graduatoria definitiva con punti 44,628.

Lamentava in primo grado la ricorrente che nella valutazione dei titoli di carriera non le era stato attribuito alcun punteggio per il servizio di assistente medico-legale a tempo pieno di ruolo, con impegno orario di 37 ore settimanali dal 23.12.1985 al 25.11.1987 prestato alle dipendenze dell’INPS di Potenza in quanto la commissione esaminatrice aveva giudicato il documento comprovante il titolo in questione dalla stessa prodotto, una mera comunicazione della sede INPS e non un certificato di servizio formalmente rilasciato a norma di legge. Premetteva la ricorrente che se il suddetto servizio fosse stato valutato il suo punteggio definitivo avrebbe superato quello del vincitore poiché con i 7,92 punti così spettanti avrebbe raggiunto 52,548 punti.

Sosteneva la ricorrente che il documento prodotto era una vera e propria certificazione avendone tutti i requisiti di forma e di sostanza e cioè la forma scritta, un soggetto competente che l’ha rilasciata, l’indicazione dell’ufficio da cui promanava, l’indicazione del soggetto a cui è riferita, la data e la sottoscrizione regolari.

Quandanche il documento non fosse stato riconosciuto formalmente regolare era onere della amministrazione disporre la regolarizzazione della documentazione presentata, cio’ anche per il fatto che il documento prodotto aveva in sé tutti gli elementi necessari a provare il possesso del titolo e pertanto un contenuto identico a quello di una eventuale certificazione di tipo diverso.

Il TAR, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso ritenendo che il documento non fosse ascrivibile al genus delle certificazioni bensì rientrasse in quello delle comunicazioni che non costituiscono neppure dichiarazioni, ma semplici operazioni giuridiche di conoscenza.

In ogni caso, secondo il primo giudice, l’atto in questione era inidoneo a dare adeguata contezza della avvenuta prestazione del servizio dal 13.12.1985 atteso che non garantiva in modo inequivoco il possesso del titolo né il documento era stato rilasciato, come prescritto dal bando di concorso, dal legale rappresentante dell’ente.

Ed ancora il documento non poteva essere regolarizzato ex post a meno di non violare la par condicio dei concorrenti venendo a mancare elementi attinenti ad aspetti essenziali del contenuto del documento con l’esatto riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato ed alla qualifica rivestita per tutto il corso dello stesso e l’autorità competente al rilascio.

Nell’atto di appello con plurimi motivi la ricorrente assume la erroneità della sentenza che avrebbe negato rilevanza ad un documento che conteneva in sé tutti i requisiti formali e sostanziali di una certificazione ed in specie la forma, la indicazione dell’ufficio da cui promanava, la precisa indicazione del soggetto a cui si riferiva, la data, la sottoscrizione: in sostanza un insieme di elementi propri delle certificazioni tali da potere attestare all’esterno lo status di dipendente INPS con la qualifica menzionata.

In ogni caso l’amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione della documentazione prodotta.

L’amministrazione intimata non si è costituita.

Alla pubblica del 23 marzo 2003 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. La ricorrente aveva prodotto con la domanda di partecipazione una nota della sede provinciale INPS di Potenza in data 25.11.1987, firmata dal dirigente della sede, a lei indirizzata, recante, nell’oggetto, il termine “comunicazione”, del seguente tenore testuale: “ Con riferimento alla nota che si riscontra, si comunica che Ella è dipendente INPS di ruolo dal 23.12.1985 ed attualmente presta servizio presso la sede scrivente con la qualifica di assistente medico legale a tempo pieno con impegno orario di 37 ore settimanali”.

2. Il TAR ha ritenuto che tale documento non fosse idoneo ad attestare lo status di pubblico dipendente della ricorrente non garantendo in modo univoco il possesso del titolo vantato e la sua decorrenza dal 23.12.1985 nella qualifica di assistente medico legale, rilevando altresì che il documento non era stato rilasciato dal legale rappresentante ma dal titolare della sede periferica dell’ente e che non avrebbe potuto essere regolarizzato tardivamente a meno di non violare i principi di par condicio .

L’appellante sostiene che il documento presentato costituisce una vera e propria certificazione in quanto ne possiede tutti i requisiti formali e sostanziali ed in particolare il carattere ricognitivo di fatti materiali o qualità obiettive che essendo stati percepiti direttamente dal dichiarante non danno luogo ad apprezzamenti discrezionali.

In ogni caso l’amministrazione avrebbe dovuto disporre l’integrazione della documentazione presentata e la ricorrente avrebbe potuto produrre altra documentazione in sostituzione di quella ritenuta formalmente irregolare.

3. Le doglianze della appellante meritano accoglimento.

Osserva la Sezione che nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della p.a. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest’ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la p.a. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall’art. 6 comma 1 lett. b), l. 7 agosto 1990 n. 241 (Cons. Stato , Sez. VI, 05 dicembre 2005 , n. 6958).

Il principio di regolarizzazione desumibile da tale normativa, inapplicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, è stato tuttavia affermato costantemente dalla giurisprudenza amministrativa con riguardo ai concorsi pubblici, inserendosi tra gli istituti diretti ad incentivare la leale collaborazione tra la p.a. ed i soggetti coinvolti nel procedimento e procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo (Cons. Stato, sez. V, 29.10.1971, n. 964; sez. VI, 28.11.1975, n. 618; sez. VI, 30.10.1981, n. 599; sez. VI, 19.11.1984, n. 644; sez. VI, 4.2.1985, n. 40 e C.g.a.r.s., 20.12.1988, n. 810) .

4. Nel caso che occupa, al di là del termine “comunicazione” di cui all’oggetto del documento e contrariamente a quanto opinato dal TAR, esso costituiva un documento idoneo ad attestare all’esterno quanto meno lo status di dipendente INPS con la qualifica menzionata proprio della ricorrente: vi è infatti nel documento la indicazione dell’ufficio da cui l’atto promana, del soggetto a cui l’atto si riferisce, la data, la provenienza dal dirigente della sede INPS competente a rilasciare apposite certificazioni.

E’ pur vero che il documento, come osservato dal TAR, presentava un margine di ambiguità in quanto nel dare contezza della avvenuta prestazione del servizio dal 23.12.1985, non menzionava chiaramente se tale prestazione era stata effettuata per tutto il periodo nella qualifica di assistente medico legale.

Cionondimeno tale ambiguità, dovuta ad una imperfetta costruzione lessicale del documento, non legittimava la amministrazione alla esclusione tout court dalla valutazione del titolo, ma proprio perché determinava una esigenza di parziale chiarificazione pur nella sostanziale indicazione degli elementi necessari alla valutazione, avrebbe dovuto indurre la amministrazione, in applicazione del principio collaborativo sopra menzionato, a disporre la regolarizzazione, assegnando all’interessata un breve termine per provvedere ai necessari adempimenti.

5. In tali termini l’appello merita accoglimento, la sentenza appellata deve essere riformata, il ricorso di primo grado, avverso gli atti di approvazione della graduatoria, accolto fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della amministrazione.

6. Tuttavia, per la peculiarità della fattispecie, spese ed onorari possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo, accoglie l’appello in epigrafe indicato e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso in primo grado e annulla per quanto di ragione la graduatoria impugnata dinanzi al tar.

Compensa spese ed onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2010 con l’intervento dei Signori:

*****************, Presidente

************, Consigliere

Aldo Scola, Consigliere

Nicola Russo, Consigliere

***************, ***********, Estensore

 

 

L’ESTENSORE           IL PRESIDENTE


Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/06/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

sentenza

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