Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante (Art. 528 c.p., art. 15 legge n. 47/1948, art. 30 legge n. 223/1990)

Normativa 14/06/07
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1. Pubblicazioni contrarie al buon costume nella Costituzione
 
Sono vietate le pubblicazione a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
Art. 21 u.c. cost.
 
2. Pubblicazioni e spettacoli osceni – Disposizioni penali
 
Pubblicazioni e spettacoli osceni
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni,immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a centotre euro.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Tale pena si applica inoltre a chi:
1)      adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo;
2)      dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.
Nel caso preveduto dal numero 2), la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell’Autorità.
Art. 528 c.p.
 
Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante
Le disposizioni dell’art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l’ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
Articolo 15 legge n. 47/1948
 
Disposizioni penali
Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione è punito con le pene previste dal primo comma dell’articolo 528 del codice penale.
Si applicano alle trasmissioni le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Salva la responsabilità di cui ai commi 1 e 2 e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui al comma 1 che per colpa omettano di esercitare sul contenuto delle trasmissioni il controllo necessario ad impedire la commissione dei reati di cui ai commi 1 e 2 sono puniti, se nelle trasmissioni in oggetto è commesso un reato, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo.
Articolo 30, commi I, II e III, legge n. 223/1990 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato)
 
3. Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante e deontologia
 
(Il giornalista) non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale.
Carta dei doveri del giornalista (CNOG e FNSI 8 luglio 1993)
 
ALTRI REATI A MEZZO STAMPA PREVISTI DAL CODICE PENALE (Artt. 565 c.p., art. 683 c.p., art. 684 c.p., art. 685 c.p.)
 
Attentati alla morale familiare commessi col mezzo della stampa periodica.  Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che ad essa si riferiscono, ovvero nelle inserzioni fatte a scopo di pubblicità sugli stessi giornali o scritti, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, è punito con la multa da centotre euro a cinquecentosedici euro.
Art. 565 c.p.
 
Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere. Chiunque, senza autorizzazione, pubblica col mezzo della stampa, o con un altro dei mezzi indicati nell’art. 662, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei deputati, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da cinquantuno euro a duecentocinquantotto euro.
Art. 683 c.p.
 
Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.
Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da cinquantuno euro a duecentocinquantotto euro.
Art. 684 c.p.
 
Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale.
Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arrestofino a quindici giorni o con l’ammendada venticinque euro a centotre euro.
Art. 685 c.p.
 

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