La pubblicazione di un audio senza il consenso dell’interessato eccede le finalità informative che legittimano l’attività giornalistica.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni: I ricorsi al Garante della privacy
Indice
1. I fatti
Una nota attrice e personaggio televisivo inviava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con cui lamentava l’illecita diffusione di un proprio messaggio vocale in violazione della normativa privacy. In particolare, la reclamante sosteneva che all’interno di una nota trasmissione televisiva era stato diffuso un suo messaggio audio, dalla stessa inviato alla propria governante, nel quale raccontava di un sogno che aveva come protagonisti la reclamante medesima e un’altra persona (compagno e socio di un attore e produttore morto suicida qualche tempo prima). La reclamante sosteneva che il vocale era stato diffuso dalla trasmissione televisiva senza il suo consenso e in tal modo erano stati diffusi suoi dati personali “sensibili”, anche alla luce dei commenti espressi sul contenuto del messaggio e sulla personalità della reclamante.
Dopo aver preso visione del reclamo, il Garante aveva inviato alla società che realizza la predetta trasmissione televisiva, in qualità di titolare del trattamento, una richiesta di informazioni sui fatti esposti nel reclamo.
La società si difendeva sostenendo che il trattamento in questione non aveva avuto ad oggetto sati sensibili e che non era necessario il consenso dell’interessata quale condizione di liceità del trattamento, in quanto la diffusione dell’audio doveva essere inquadrata nell’ambito della disciplina relativa all’attività giornalistica (che appunto permette di diffondere i dati personali di chiunque anche senza il consenso dell’interessato). Infatti, i riferimenti alla reclamante contenuti nel predetto programma televisivo si inserivano all’interno di una vicenda di particolare attualità e di interesse pubblico: cioè il suicidio di un attore e produttore televisivo. Tale notizia risultava ancora di interesse pubblico, posto che anche altri canali televisivi avevano recentemente confermato l’imminente programmazione di un documentario su tale vicenda nonché in quanto era ancora pendente un procedimento penale.
In secondo luogo, la società affermava che non vi era stata alcuna lesione della riservatezza della reclamante, in quanto i dati personali alla medesima riferibili erano già di pubblico dominio, proprio per scelta della stessa. Infatti, la reclamante è attrice protagonista di molte serie televisive ed un noto personaggio pubblico.
Infine, la società dava conto di aver provveduto, in via cautelativa, a rimuovere le puntate televisive in cui era contenuto l’audio in questione.
2. Pubblicazione audio senza consenso dell’interessato e attività giornalistica: valutazione del Garante
Il Garante ha ricordato che, per contemperare il diritto alla privacy con la libertà di manifestazione del pensiero, la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per finalità giornalistiche, confermando la loro liceità anche se vengono effettuati senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati e sempreché si svolgano nel rispetto del principio dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che il trattamento oggetto di reclamo si inserisce nel quadro di una vicenda che ha avuto ampia risonanza mediatica, sia per la qualificazione dei diversi protagonisti (attori e produttori operanti nel mondo dello spettacolo), sia per gli eventi che la caratterizzano (in particolare, per la morte di uno di questi e l’avvio di un procedimento penale a carico del socio e compagno per l’ipotesi di istigazione al suicidio, poi definitosi nell’ottobre 2022 con l’archiviazione). Secondo il Garante, inoltre, le dichiarazioni pubbliche della reclamante hanno assunto un ruolo significativo, posto che hanno dato avvio al procedimento penale. Il programma televisivo in questione ha dedicato ampia parte alla vicenda, mediante interviste e ricostruzioni, scandagliando le personalità dei relativi protagonisti e in particolare quella della reclamante, al fine di inquadrare le sue esternazioni e le contraddizioni emerse alla luce dei rapporti che essa aveva con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
Inoltre, secondo il Garante, la vicenda risulta di stretta attualità, posto che risultano ancora in corso procedimenti penali.
Nonostante l’attualità della vicenda e il ruolo pubblico delle persone coinvolte, il Garante ha ritenuto che la diffusione dell’audio in questione comporta un trattamento di dati personali relativi alla reclamante (autrice dell’audio) eccedente rispetto alle finalità informative, tenuto conto del carattere prettamente personale dell’audio medesimo (cioè il racconto di un suo sogno e di una conversazione della madre che avrebbe avuto un sogno simile) e le sensazioni ad esso associate; nonché tenuto altresì conto delle modalità con cui è stato posto in essere il trattamento, cioè la diffusione in TV dell’audio che la reclamante aveva inviato ad una persona a lei vicina (cioè la sua governante).
Pertanto, il Garante ha ritenuto che la diffusione del messaggio audio, seppur inserito nel quadro di una vicenda di interesse pubblico, non rispetti il parametro dell’essenzialità dell’informazione, in quanto non aggiunge elementi informativi significativi nel quadro già ricco di informazioni sui rapporti personali e professionali tra la reclamante e le altre persone coinvolte nella vicenda oggetto di comunicazione giornalistica.
Per avere un quadro completo sui ricorsi al Garante della privacy, si consiglia il seguente volume il quale affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali e le relative sanzioni:
I ricorsi al Garante della privacy
Giunto alla seconda edizione, il volume affronta la disciplina relativa alla tutela dei diritti del titolare dei dati personali, alla luce delle recenti pronunce del Garante della privacy, nonché delle esigenze che nel tempo sono maturate e continuano a maturare, specialmente in ragione dell’utilizzo sempre maggiore della rete. L’opera si completa con una parte di formulario, disponibile online, contenente gli schemi degli atti da redigere per approntare la tutela dei diritti dinanzi all’Autorità competente. Un approfondimento è dedicato alle sanzioni del Garante, che stanno trovando in queste settimane le prime applicazioni, a seguito dell’entrata in vigore della nuova normativa. Michele Iaselli Avvocato, funzionario del Ministero della Difesa, docente a contratto di informatica giuridica all’Università di Cassino e collaboratore della cattedra di informatica giuridica alla LUISS ed alla Federico II, nonché Presidente dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDIP). Relatore in numerosi convegni, ha pubblicato diverse monografie e contribuito ad opere collettanee in materia di privacy, informatica giuridica e diritto dell’informatica con le principali case editrici.
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3. La decisione del Garante
In considerazione di quanto sopra, il Garante ha ritenuto che la diffusione dell’audio in questione durante la trasmissione televisiva configura un illecito trattamento di dati personali della reclamante (autrice dell’audio), in quanto viola le disposizioni legittimanti l’attività giornalistica (con conseguente illeicità e non correttezza del trattamento dati).
Nonostante la accertata illeicità della condotta posta in essere dal titolare del trattamento, il Garante ha ritenuto comunque che la misura effettiva, proporzionata e dissuasiva da infliggere a quest’ultimo – tenuto conto delle circostanze del caso concreto – fosse quella della semplice ammonizione (anche in considerazione del fatto che la società aveva già rimosso le puntate dove era contenuto l’audio in questione e pertanto non sussistevano i presupposti per adottare dei provvedimenti correttivi).
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