I reati di opinione e la libertà di manifestazione del pensiero

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I reati di opinione, rappresentano una categoria di reati che comprende gran parte dei delitti contro la personalità dello Stato, con particolare riferimento ai reati di propaganda e apologia sovversiva, nonché di vilipendio della repubblica e delle istituzioni costituzionali.

La denominazione deriva dalla circostanza che la condotta integratrice del reato consiste nella manifestazione di un’opinione aggressiva dell’altrui sfera morale, non rispettosa dei parametri costituzionali previsti in tema di libertà di pensiero.

La materia è stata modificata dalla legge 85/2006 che, in relazione ai reati contro la personalità dello Stato, si è posta l’obiettivo di concretizzare un adeguamento delle fattispecie alle esigenze emerse negli anni precedenti.

Le norme contenute negli articoli del titolo I del Libro II del codice penale, oggi novellati, sono relativi a una concezione sociopolitica da tempo superata e incompatibile con l’odierno assetto di valori delineato dalla Costituzione.

L’attuale disciplina elimina dal codice penale alcuni delitti contro la personalità dello Stato che non hanno trovato larga applicazione e che non rispondono alle attuali esigenze di tutela, come attività antinazionale del cittadino all’estero (ex art. 269 c.p), propaganda e apologia sovversiva o antinazionale (ex art. 272 c.p.), lesa prerogativa dell’irresponsabilità del presidente della Repubblica (ex art. 279 c.p.), delitti contro i culti ammessi dallo Stato (ex art. 406 c.p.).

Altre ipotesi di reato, sempre relative alla manifestazione di opinioni e ideologie politiche, sono state modificate in modo che la condotta costitutiva si caratterizzi non per “fatti diretti”, ma per “atti violenti diretti e idonei”, come ad esempio il testo degli articoli 241 (attentati contro l’integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato), 283 (attentato contro la costituzione dello Stato) 289 (attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali) del codice penale.

Non subiscono modifiche l’apologia di delitti ex articolo 414 del codice penale e l’istigazione a disobbedire alle leggi della quale all’articolo successivo.

La libertà di manifestazione del pensiero è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici, ed è riconosciuta dalle moderne costituzioni.

Ad essa sono dedicati due articoli della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948:

Art. 19:

Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”

Una definizione della libertà di manifestazione del pensiero è inclusa nel comma 1 dell’articolo 5 della Costituzione della Repubblica federale di Germania del 1949:

“Ognuno ha diritto di esprimere e diffondere liberamente le sue opinioni con parole, scritti e immagini, e di informarsi senza impedimento da fonti accessibili a tutti. Sono garantite la libertà di stampa e d’informazione mediante la radio e il cinematografo. Non si può stabilire alcuna censura.”.

La libertà di espressione è sancita anche dall’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848:

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

La violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea legittima il cittadino a proporre ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, per ottenere il ristoro dei danni subiti, anche morali, purché siano esauriti i possibili rimedi giurisdizionali.

La Costituzione italiana supera l’esigua visione fornita un secolo prima dallo Statuto Albertino, che all’articolo 28 prevedeva che La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Nel periodo fascista queste leggi dello Stato diventeranno delle censure, tipiche dei regimi totalitari.

L’articolo 21 della Costituzione stabilisce che:

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

La Corte di Cassazione italiana ha stabilito una serie di requisiti perché una manifestazione del pensiero possa essere considerata rientrante nel diritto di cronaca, veridicità (non è possibile accusare una persona sulla base di notizie false), continenza e interesse pubblico.

Se si tratta di fatti personali, anche se veri e continenti, non dovrebbero essere pubblicati.

In relazione a questo argomento ci sono i limiti previsti dai reati di diffamazione e ingiuria.

Costituiscono un evidente limite al diritto di cronaca anche l’onorabilità e la dignità della persona. Questo è diventato sempre più vero dopo la legge sulla privacy del 1996.

Chi è coinvolto in procedimenti giudiziari non potrebbe essere fotografato quando è sottoposto a carcerazione.

Allo stesso modo il nome e le immagini di minori sono oscurati dal 1996.

L’interpretazione dell’articolo 21della Costituzione dà luogo ai seguenti principi:

I soggetti titolari del diritto sono sia cittadini sia stranieri, sia come singoli sia in forma collettiva, perché necessaria a dare corpo e voce ai movimenti di opinione relativi a interessi superindividuali.

I membri del Parlamento godono di una forma ampliata di questa libertà.

L’articolo 68 comma 1 della Costituzione stabilisce che essi non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (istituto dell’insindacabilità).

Il diritto include la manifestazione di opinioni in qualunque forma e senza limitazioni, salvo che si pregiudichino dei valori costituzionali.

Il diritto “negativo”, è il diritto a non manifestare pensieri e opinioni contro la propria volontà, i limiti a questa libertà negativa sussistono in caso essi si rendano necessari per garantire l’ordine pubblico.

La libertà di informare, o libertà “attiva” di informazione, che la dottrina considera garantita dalla Costituzione, e anche la diffusione di informazioni (oltre che del proprio pensiero).

Il diritto di cronaca, un particolare caso di libertà di informare.

La libertà di essere informati, o libertà “passiva” di informazione, non è esplicitata in Costituzione, ma è ravvisabile in diversi testi normativi.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi: un importante caso del diritto ad essere informati.

Con mezzo s’intende non esclusivamente il mezzo di espressione, ma anche le modalità di divulgazione del pensiero a un determinato numero di individui, non è la disponibilità dei mezzi ad essere garantita, ma la loro libertà di utilizzo.

La libertà di informare e la libertà di essere informati danno luogo al cosiddetto diritto all’informazione.

La libertà di pensiero è considerata come corollario dell’articolo 13 della Costituzione della Repubblica Italiana, che prevede l’inviolabilità della libertà personale sia fisica sia psichica.

Questa libertà è, poi, fondamentale anche nella concezione dell’antico Stato liberale.

La giurisprudenza comunitaria ha affermato in più occasioni che la libertà di espressione è una delle condizioni di base per il progresso della società democratica e per lo sviluppo di ciascun individuo. Essa riguarda non esclusivamente le informazioni e le idee accolte come favorevoli o considerate come inoffensive, per le quali non si porrebbe nessuna esigenza di garantirne la tutela, ma quelle che urtano, scioccano, inquietano o offendono una parte qualunque della popolazione, così richiede il pluralismo, la tolleranza, lo spirito di apertura senza il quale non vi è una società democratica.

Se si tratta di un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere bilanciato con l’utilità della libera discussione delle questioni politiche.

In relazione alle modalità di esternazione del pensiero, la Cassazione ha affermato che esso si può manifestare anche in modo estemporaneo, non essendo necessario che si esprima nelle sedi, ritenute più appropriate, istituzionali o mediatiche, dove si svolgano dibattiti tra i rappresentanti della politica e i commentatori.

In caso contrario verrebbe indebitamente limitato, se non conculcato, il diritto di manifestazione del pensiero che spetta al comune cittadino.

Anche se non esistono dubbi relativi al fatto che la libertà di manifestazione del pensiero faccia parte di quelle libertà fondamentali che la Costituzione italiana protegge, è corretto per i cittadini, che questa libertà abbia dei limiti posti dalla legge, e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali o espressamente dichiarati o riconducibili alla Carta costituzionale.

Il diritto di manifestare il proprio pensiero, non è tutelato incondizionatamente e non garantisce secondo la Costituzione una libertà illimitata della sua manifestazione.

Per questo motivo, davanti a questo diritto sono posti dei limiti che derivano dalla tutela del “buon costume” o dall’esistenza di beni o interessi diversi che sono allo stesso modo protetti e garantiti dalla Costituzione, con l’intento di limitare quelle azioni che andrebbero a danneggiare la sicurezza pubblica, la quale tutela costituisce una delle finalità del sistema.

Il concetto di diritto deve coesistere con il concetto di “limite” nell’ambito dell’ordine pubblico.

Le varie sfere giuridiche, limitandosi tra loro, cercano di mantenere quell’equilibrio in grado di mantenere la convivenza civile ordinata.

Si deve escludere che la Costituzione enunciando il diritto di libera manifestazione del pensiero, voglia consentire quelle attività in grado di turbare la tranquillità e l’ordine pubblico, non sottraendo alle forze dell’ordine la funzione di prevenzione dei reati.

I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono:

Il buon costume, l’unico limite espressamente previsto dalla Costituzione per le manifestazioni di pensiero (anche quelle relative a spettacoli come le attività teatrali e cinematografiche) è il limite del buon costume, enunciato nell’ultimo comma dell’articolo 21 della Costituzione.

Il concetto di buon costume non deve essere inteso in senso ampio e generico come sinonimo di pubblica moralità ma con un’interpretazione più restrittiva, è relativo esclusivamente in relazione all pudore sessuale, con speciale interesse alla tutela dei minori e si accoglie la definizione di “Atti e oggetti osceni” data dall’articolo 529 del Codice Penale:

Si considerano “osceni” gli atti e gli oggetti, che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore (esclusa l’opera d’arte e scientifica, in richiamo all’art. 33 Cost.).

Il diritto alla riservatezza si deve applicare indistintamente su mezzi di informazione come i social network o su forum privati dove l’accesso è consentito esclusivamente a utenti registrati che accettano le regole di comportamento del forum stesso e non utilizzano informazioni estrapolate da uno dei suddetti per denigrare altri soggetti in altri siti.

I segreti, come il segreto di stato, il segreto d’ufficio, il segreto istruttorio, il segreto professionale e industriale, non hanno un vero e proprio fondamento costituzionale, ma nascono da una serie di situazioni specifiche, dove ci sia necessità di tutelare interessi pubblici o privati

L’onore, da intendersi sia come dignità (la quale violazione dà luogo all’ingiuria) sia come reputazione (che, violata, origina la diffamazione).

In mancanza dei requisiti della veridicità, continenza e interesse pubblico dei fatti relativi (soprattutto attraverso un utilizzo scrupoloso delle fonti), si concretizzerà una violazione dell’onorabilità di una persona.

Se, ad esempio, si pubblicano notizie aventi in oggetto fatti strettamente personali, anche se veri e continenti, si incorrerà in sanzioni, perché manca il terzo requisito dell’interesse pubblico.

Dott.ssa Concas Alessandra

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