Integra il reato di cui all’art. 684 cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione? Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Indice
1. La questione: errata applicazione dell’art. 684 cod. pen.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, dichiarava l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 684 cod. pen.[1] e, per l’effetto, lo condannava alla pena di euro centocinquanta di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con particolare riferimento all’art. 684 cod. pen., nonché agli artt. 114, 329 e 405 cod. proc. pen.. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione.
Formulario annotato del processo penale 2025
Il presente formulario è stato concepito per fornire all’avvocato penalista uno strumento di agile consultazione.Attraverso gli schemi degli atti difensivi, sono esaminati i vari istituti processuali alla luce delle novità intervenute nell’ultimo anno, con l’evidenziazione della normativa di riferimento e delle più rilevanti linee interpretative della giurisprudenza di legittimità. La selezione delle formule, accompagnate da suggerimenti per una migliore redazione di un atto, tiene conto degli atti che un avvocato è chiamato a predisporre come difensore dell’imputato, ma anche come difensore delle parti private (parte civile, persona offesa, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Il volume contiene sia gli atti che vanno proposti in forma scritta, sia quelli che, pur potendo essere proposti oralmente nel corso di un’udienza, sono di più frequente utilizzo.Un approfondimento particolare è dedicato al fascicolo informatico e al processo penale telematico, alla luce del D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha introdotto rilevanti novità in materia di tempi e modi del deposito telematico.Completa il volume una sezione online in cui sono disponibili le formule anche in formato editabile e stampabile. Valerio de GioiaConsigliere della Corte di Appello di Roma.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte reputava il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui, in «tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell’art. 114 cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all’art. 684 cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione» (Sez. 1, n. 22503 del 22/03/2024).
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3. Conclusioni: non integra il reato di cui all’art. 684 cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se integra il reato di cui all’art. 684 cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l’archiviazione.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta negativa a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto asserito che la pubblicazione degli atti di un procedimento penale archiviato non costituisce reato ai sensi dell’art. 684 cod. pen., poiché i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari, protetti dall’art. 114 cod. proc. pen.[2], non sono estendibili analogicamente.
Ove si verifichi dunque una situazione di questo genere, non è configurabile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, siffatto illecito penale.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su tale tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da euro 51 a euro 258”.
[2] Secondo cui: “1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.
2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. 3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni. 4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall’articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia. 5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell’interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del comma 4. 6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione. 6-bis. È vietata la pubblicazione dell’immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all’uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta. 6-ter. Fermo quanto disposto dal comma 7, è vietata la pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare. 7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”.
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