Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il “nuovo” art. 416-ter c.p.: vediamo cosa prevede questa norma di legge

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E’ stata pubblicata  il 27 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale la legge, 21 maggio 2019, n. 43 con la quale è stato modificato integralmente l’art. 416-ter c.p..

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Autori e vittime di reato

Il presente volume, pubblicato grazie al sostegno economico dell’Università degli Studi di Milano (Piano di sostegno alla ricerca 2016/2017, azione D), raccoglie i contributi, rivisti ed aggiornati, presentati al convegno internazionale del 7 giugno 2016, al fine di consentire, anche a coloro che non hanno potuto presenziare all’evento, di vedere raccolte alcune delle relazioni, che sono confluite in un testo scritto, e i posters scientifici che sono stati esposti, in quella giornata, a Palazzo Greppi (Milano) e successivamente pubblicati sulla Rivista giuridica Diritto Penale Contemporaneo (www.penalecontemporaneo.it). Raffaele Bianchetti è un giurista, specialista in criminologia clinica; lavora come ricercatore presso il Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano e come magistrato onorario presso il Tribunale di Milano. Da anni insegna Criminologia e Criminalistica e svolge attività didattica all’interno di corsi di formazione post-lauream e di alta formazione in Italia e all’estero; partecipa come relatore a convegni, congressi e incontri di studio nazionali ed internazionali; fa parte di gruppi di ricerca, anche di natura transnazionale, coordinandone alcuni come responsabile dei progetti. È autore di scritti monografici e di pubblicazioni giuridiche di stampo criminologico, alcune delle quali sono edite all’interno di opere collettanee e di riviste scientifiche specializzate. Membro componente di comitati scientifici e di comitati redazionali, è condirettore  di due collane editoriali.Luca Lupária Professore Ordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Roma Tre e visiting professor  in Atenei europei e americani, è autore di scritti monografici su temi centrali della giustizia penale e di oltre cento pubblicazioni scientifiche, apparse anche su riviste straniere e volumi internazionali. È responsabile di programmi e gruppi di ricerca transnazionali sui diritti delle vittime, sulle garanzie europee dell’imputato e   sui rimedi all’errore giudiziario. Condirettore di collane editoriali, è vice-direttore della rivista “Diritto penale contemporaneo” .Elena Mariani è laureata in giurisprudenza e specialista in criminologia clinica. Da oltre dieci anni collabora con la Catte- dra di Criminologia e Criminalistica del Dipartimento di Scienze giuridiche “Cesare Beccaria” dell’Università degli Studi di Milano, effettuando seminari e attività di ricerca sui temi della giustizia penale minorile, della vittimologia, dell’esecuzione penale e delle misure di prevenzione. Svolge da anni attività didattica in corsi di formazione post-lauream e di alta formazione presso diversi atenei italiani. È autrice di una monografia in tema di sistema sanzionatorio minorile e per gli adulti edita in questa Collana e di varie pubblicazioni in materia criminologica, edite all’interno di opere collettanee e di riviste scientifiche specializzate. Attualmente   è componente esperto del Tribunale di Sorveglianza di Milano e dottoranda di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Milano. 

Elena Mariani, a cura di Raffaele Bianchetti, Luca Lupària | 2018 Maggioli Editore

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Le novità introdotte dalla legge n. 43/2019

L’art. 1 della legge n. 43/2019, difatti, prevede quanto segue: “1. L’articolo 416-ter del codice penale e’ sostituito dal seguente:   «Art. 416-ter (Scambio  elettorale  politico-mafioso).  –  Chiunque accetta, direttamente o a  mezzo  di  intermediari,  la  promessa  di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le  modalita’  di  cui  al  terzo comma  dell’articolo  416-bis  in  cambio  dell’erogazione  o   della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita’  o  in cambio della disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le  esigenze dell’associazione mafiosa e’ punito con la pena stabilita  nel  primo comma dell’articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.  Se  colui  che  ha  accettato  la  promessa  di  voti,  a   seguito dell’accordo di  cui  al  primo  comma,  e’  risultato  eletto  nella relativa consultazione elettorale, si applica la  pena  prevista  dal primo comma dell’articolo 416-bis aumentata della meta’.   In caso di condanna per  i  reati  di  cui  al  presente  articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.

L’art. 416-ter c.p., dunque, così riformulato, prevede prima di tutto che chiunque (e quindi si tratta di un reato comune) accetta, direttamente o a  mezzo  di  intermediari,  la  promessa  di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo 416-bis o mediante le  modalita’  di  cui  al  terzo comma  dell’articolo  416-bis  in  cambio  dell’erogazione  o   della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilita’  o  in cambio della disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le  esigenze dell’associazione mafiosa e’ punito con la pena stabilita  nel  primo comma dell’articolo 416-bis c.p..

Si tratta dunque di un reato a forma vincolata in cui la condotta punibile consiste nell’accettare, in via diretta e immediata o tramite interposta persona la promessa di procacciare voti da parte di intranei a un’associazione di tipo mafioso anche straniera, o, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà,  o fornendo la disponibilità di accontentare gli interessi e le esigenze del sodalizio mafioso.

La pena comminata è quella prevista dall’art. 416-bis, c. 1, c.p. vale a dire la reclusione da dieci a quindici anni fermo restando che la stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma (così: il “nuovo” art. 416-ter, c. 2, c.p.).

Il “nuovo” comma terzo dell’art. 416-ter c.p., a sua volta, contempla un’aggravante speciale ad effetto speciale essendo ivi stabilito un aumento della pena pari alla metà per colui che, una volta accettata la promessa di voti, a seguito dell’accordo previsto al comma precedente, risulta essere stato eletto nella consultazione elettorale per cui è stato stipulato siffatto accordo.

Infine, l’ultimo comma dell’art. 416-ter c.p. dispone ex lege l’interdizione perpetua dai pubblici uffici nel caso di condanna per questo illecito penale.

La versione previgente, ossia quella introdotta nel 2014 tenuto altresì conto delle modifiche sanzionatorie avvenute nel 2017

L’art. 416-ter c.p., così come era previsto dall’art. 1, l. 17 aprile 2014 n. 62, invece, prevedeva, da un lato, che chiunque “accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni” (primo comma), dall’altro, che la “stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma” (secondo comma).

In questa versione previgente, dunque, non vi era alcun riferimento agli intermediari, così come difettava alcun riferimento alla disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le  esigenze dell’associazione mafiosa.

La pena prevista, inoltre, era inferiore rispetto a quella introdotta dalla legge n. 43/2019 essendo prevista una sanzione detentiva da sei a dodici anni e nessun riferimento veniva altresì fatto alla pena accessoria attualmente contemplata dal “nuovo” art. 416-ter, c. 4, c.p. fermo restando che, nel 2017, le parole «da sei a dodici anni» erano state sostituite alle parole «da quattro a dieci anni»  dall’art. 1, comma 5, l. 23 giugno 2017, n. 103.

La versione originariamente introdotta nel 1992

Va infine rilevato, per dovere di completezza informativa, che l’art. 416-ter c.p. venne originariamente introdotte nel nostro ordinamento giuridico dall’art. 11-ter, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv., con modif., nella l. 7 agosto 1992 n. 356 nei seguenti termini: “La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro”.

Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

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