Pubblicate le deliberazioni del Garante della privacy per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nei procedimenti di mediazione

Redazione 04/05/11
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Sono stati pubblicate nella Gazzetta ufficiale n. 101 del 3 maggio due autorizzazioni generali per il trattamento dei dati nell’ambito dei procedimenti di mediazione. Le deliberazioni sono state emanate in attuazione degli articoli 26 e 27 del Codice della privacy (D.Lgs. 196/2003) e riguardano, rispettivamente:

a) il trattamento dei dati sensibili (deliberazione 21 aprile 2011, n. 161) con la quale si autorizzano in via generale gli organismi di conciliazione privati all’utilizzo di tali informazioni di cui vengano a conoscenza nell’ambito dei procedimenti volti ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, oppure, ove tale accordo non venga raggiunto, nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) il trattamento dei dati giudiziari (deliberazione 21 aprile 2011, n. 162) con il quale si autorizzano gli organismi di mediazione (pubblici o privati), gli enti di formazione e il Ministero della Giustizia a trattare i dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità richiesti dalle norme sulla conciliazione a soci, associati, amministratori e rappresentanti degli enti e organismi e ai singoli mediatori.

Entrambi i provvedimenti sono validi fino al 30 giugno 2012, essendosi riservato il Garante la possibilità di procedere a modifiche in relazione all’eventuale mutamento della normativa di riferimento.

Il Garante ha anche approvato un terzo atto (deliberazione n. 160) con il quale si predispone un regolamento tipo che i vari Organismi di conciliazione dovrebbero adottare allo scopo di disciplinare l’utilizzo dei cosiddetti dati sensibili nell’ambito dello svolgimento dell’attività di mediazione: si tratta di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, a vita sessuale, l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose dei soggetti coinvolti.

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