Pubblicata la legge recante norme a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (L. 62/2011)

Redazione 06/05/11
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È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 5 maggio la legge recante Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (L. 21 aprile 2011, n. 62).

I punti salienti del provvedimento sono i seguenti:

a) custodia cautelare (art. 1 L. 62/2011). Attraverso la modifica dell’art. 275, comma 4, c.p.p., viene aumentata da 3 a 6 anni l’età del bambino al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. In presenza di tali esigenze, il nuovo testo (attraverso l’introduzione dell’art. 285bis c.p.p.) prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta, della madre di prole di età non superiore ai 6 anni in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), sempre che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano. Le nuove disposizioni si applicano a far data dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque a decorrere dal 1° gennaio 2014, fatta salva la possibilità di utilizzare i posti già disponibili a legislazione vigente presso gli istituti a custodia attenuata;

b) diritto di visita al minore infermo, anche non convivente (art. 2 L. 62/2011), da parte della madre detenuta o imputata. Attraverso l’introduzione dell’art. 21ter nell’ordinamento penitenziario, viene stabilito l’obbligo per il magistrato di sorveglianza o, in ipotesi di assoluta urgenza, per il direttore dell’istituto, di concedere il permesso alla detenuta o all’imputata di visitare il minore malato in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, e di assisterlo durante le visite specialistiche con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia;

c) detenzione domiciliare e detenzione domiciliare speciale (art. 3 L. 62/2011).

La novella prevede, attraverso una modifica dell’art. 47ter della L. 354/1975, cosiddetta legge sull’ordinamento penitenziario) che la donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente possa espiare la pena della reclusione non superiore a 4 anni, nonché la pena dell’arresto anche presso una casa famiglia protetta (oltre che nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza).

In materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a 10 anni, invece, l’attuale articolo 47quinquies della citata L. 354/1975 prevede che, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l’espiazione di almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo. Il nuovo comma 1bis, aggiunto al citato art. 47quinquies della L. 354/1975, dispone che il terzo della pena o gli almeno 15 anni possano essere espiati presso un ICAM, ovvero, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa può essere espiata presso le case famiglia protette, laddove istituite. Tale disciplina non si applica, tuttavia, nel caso di condanna per i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 4bis della legge sull’ordinamento penitenziario;

d) individuazione di case-famiglia protette (art. 4 L. 62/2011). Spetta ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle caratteristiche tipologiche delle medesime (anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza) e, sulla base di tali caratteristiche, l’individuazione delle strutture gestite da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.

di Biancamaria Consales 

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