Pubblica amministrazione e risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente: i chiarimenti dell’Inps

Redazione 12/03/12
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Biancamaria Consales

Con circolare n. 33 dell’8 marzo 2012, l’Inps fornisce indicazioni in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali, in caso di permanente inidoneità psicofisica (D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171), con particolare riguardo alla procedura, agli effetti ed al trattamento giuridico ed economico.

Il D.P.R. 171/2011 disciplina, in particolare:

a) la procedura da adottare per la verifica dell’inidoneità al servizio;

b) la possibilità per l’amministrazione, nei casi di pericolo per l’incolumità del dipendente interessato nonché per la sicurezza degli altri dipendenti e degli utenti, di adottare provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio;

c) la possibilità, per l’amministrazione, di risolvere il rapporto di lavoro nel caso di reiterato rifiuto, da parte del dipendente, di sottoporsi alla visita di idoneità.

Il citato regolamento, innanzitutto, distingue l’inidoneità psicofisica permanente assoluta, ossia lo stato del dipendente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e l’inidoneità psicofisica permanente relativa, ossia lo stato del dipendente che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, risulti impossibilitato, in via permanente, a svolgere alcune o tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.

Entrambi i casi di inidoneità vanno verificati da organi sanitari di accertamento e la procedura di verifica può essere attivata ad istanza del dipendente o d’ufficio.

Il dipendente interessato all’accertamento presenta apposita istanza al Direttore regionale, per il tramite del Responsabile della struttura cui è assegnato, corredandola di idonea documentazione sanitaria, contenuta in plico chiuso recante la dicitura «contiene documentazione sanitaria riservata». L’istanza di cui trattasi non può, però, essere presentata dal dipendente interessato prima del superamento del periodo di prova.

L’Inps precisa che nel caso in cui la Commissione medica esprima un giudizio di inidoneità assoluta a qualsiasi proficuo lavoro, l’Istituto procede alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui, invece, la Commissione medica esprima un giudizio di idoneità o di inidoneità permanente relativa, il dipendente deve rientrare in servizio prima della scadenza del secondo periodo di conservazione del posto.

In merito alla sospensione cautelare dal servizio, che non può avere una durata superiore a 180 giorni, salvo rinnovo o proroga in presenza di giustificati motivi, la circolare ricorda che l’Istituto può disporla nelle seguenti fattispecie:

a) evidenti comportamenti che fanno ragionevolmente presumere l’esistenza di inidoneità psichica, laddove gli stessi generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza;

b) sussistenza di condizioni fisiche che facciano presumere l’inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio, quando le stesse generano pericolo per la sicurezza o per l’incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell’utenza;

c) mancata presentazione a visita, per l’accertamento dell’ idoneità’ al servizio, del dipendente, senza giustificato motivo.

Nel caso in cui il dipendente, a conclusione degli accertamenti sanitari, sia giudicato dalla competente Commissione medica inidoneo allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza, l’Istituto pone in essere ogni tentativo di recupero del medesimo al servizio nelle strutture organizzative di settore, adibendolo «anche in mansioni equivalenti o di altro profilo professionale riferito alla posizione di inquadramento, valutando l’adeguatezza dell’assegnazione in riferimento all’esito dell’accertamento medico e ai titoli posseduti ed assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione».

Nella ipotesi in cui il dipendente venga giudicato dalla Commissione medica non idoneo a svolgere mansioni proprie del profilo di inquadramento o mansioni equivalenti, l’Amministrazione può adibire l’interessato a mansioni proprie di altro profilo appartenente a diversa area professionale o a mansioni inferiori, se giustificate e coerenti con l’esito dell’accertamento medico e con i titoli posseduti, con conseguente inquadramento nell’area contrattuale di riferimento (assicurando eventualmente un percorso di riqualificazione).

Nel caso, infine, in cui l’inidoneità psicofisica permanente relativa riguardi personale dipendente con incarico di funzione dirigenziale, l’Istituto, previo contraddittorio con l’interessato, revoca l’incarico e, tenuto conto delle risultanze della visita medica della competente Commissione sanitaria conferisce all’interessato un incarico dirigenziale, tra quelli eventualmente disponibili, diverso e compatibile con le risultanze della visita medica, assicurando, se del caso ,un adeguato percorso di formazione;

In merito alla risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente assoluta, l’Istituto, previa comunicazione all’interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro con provvedimento del Direttore generale e corrisponde all’interessato l’indennità di mancato preavviso.

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