Pubblica Amministrazione e manutenzione di strade : Tribunale di Pistoia , sezione di Monsummano Terme sentenza n. 182 del 13 ottobre 2004

sentenza 22/12/05
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R E P U B B L I C A?? I T A L I A N A

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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IL TRIBUNALE DI PISTOIA

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SEZIONE DI MONSUMMANO TERME

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in persona del Giudice Onorario Avv. Riccardo Bastianelli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3080 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l?anno 1999, posta in deliberazione all?udienza del 13.1.2004, vertente

FRA

P.F., come in atti, assistito e difeso per procura a margine della comparsa di riassunzione dall?Avv. Michela Vannozzi ed elettivamente domiciliato in Pieve a Nievole, Via Risorgimento, 2;

= ATTORE =

E

COMUNE DI M.T., come in atti, assistito e difeso per procura in calce all?atto notificato dall?Avv. Massimo Mazzocchi ed elettivamente domiciliato in Montecatini Terme, Piazza D?Azeglio, 8;

= CONVENUTO =

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OGGETTO: risarcimento danni

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CONCLUSIONI DELLE PARTI

All?udienza del 13.1.2004 le parti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. P.F. conveniva in giudizio il Comune di M.T. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti e per ? 30.000.000, oltre accessori.

Sosteneva l?attore, dopo aver premesso che il segnale di Stop all?incrocio tra Via S. Francesco e Viale Simoncini in Montecatini Terme il 23.7.1997 non era visibile perch? nascosto dal fogliame e che la segnaletica orizzontale era consumata tanto da risultare invisibile, di non essersi accorto dell?incrocio e quindi di essere entrato in collisione, a causa dell?invisibilit? di detta segnaletica, con altra auto avente diritto di precedenza.

1.1. Si costituiva il Comune di M.T. che contestava l?assunto opposto e chiedeva il rigetto della domanda.

La causa, inizialmente proposta innanzi il Giudice di Pace di Monsummano Terme, poi dichiaratosi incompetente per valore, veniva riassunta avanti questo Tribunale. Quindi veniva istruita con prove documentali e orali e ammessa una CTU medico-legale, era rinviata all?udienza del 13.1.2004 ove le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti e il Giudice la tratteneva in decisione assegnando i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.

MOTIVAZIONE

2. Il fatto storico, ovvero la collisione tra il ciclomotore condotto dal P. e altra auto, ? pacifico tra le parti.

2.1. Occorre invece verificare se l?allegazione di parte attrice, di condotta ?insidiosa? del Comune convenuto, sia fondata.

Dalla documentazione fotografica in atti, confermata in sede di deposizioni testimoniali, emerge chiaramente che il segnale di Stop di cui si tratta fosse non visibile. E questo a prescindere dalla inclinazione della luce solare o di qualsiasi altro fattore.

La circostanza ? infine corroborata dal confronto dello stato dei luoghi prima e dopo la profonda potatura operata dal Comune sugli alberi posti ai lati della pubblica strada, cos? come risulta dalle stesse fotografie.

La medesima vegetazione rende scarsamente visibile l?intersezione delle due vie ( Via S. Francesco e Viale Simoncini ). Parimenti ? stato provato per testi il fatto della invisibilit? delle scritte orizzontali dipinte sul manto stradale.

Da quanto premesso deriva la non visibilit? e la non prevedibilit? dell?incrocio in esame e la conseguente responsabilit? dell?Ente pubblico tenuto alla manutenzione dei viali alberati.

3. Sebbene la situazione fattuale sia connotata dal requisito dell?insidia, cionondimeno il Giudice ravvisa, in capo all?attore, una misura di responsabilit? a mente dell?art. 1227 primo comma Cod. Civ.

Si deve quindi valutare la gravit? della colpa del danneggiato, che ? data dal grado di inosservanza? del modello di comportamento normalmente diligente, avuto altres? riguardo all?entit? delle conseguenze che ne sono derivate.

3.1. E? emerso che il P. viaggiasse con un passeggero a bordo del proprio ciclomotore.

E? innegabile che la marcia con un passeggero renda la guida del mezzo pi? instabile, la maneggevolezza pi? ridotta e la frenata pi? lunga; in ogni caso la guida con passeggero ? vietata dalla legge.

Risulta inoltre che il P. fosse privo di casco protettivo alla testa.

Questo fatto, obiettivamente colposo, ha concorso a causare il danno di cui si tratta; in buona sostanza se il casco fosse stato indossato le conseguenze della condotta (omissiva) del Comune sarebbero state meno gravi. Infatti, dalla relazione del CTU si ricava che i danni alla persona dell?attore abbiano interessato principalmente la testa (in particolare l?orecchio).

Quindi se il P. avesse indossato il casco, ? ragionevolmente presumibile che i danni alla testa sarebbero stati meno gravi; peraltro le escoriazioni che hanno interessato l?orecchio, tali da rendere necessaria una ricostruzione di chirurgia plastica, sono tipici traumi da sfregamento, evitabili proprio con un casco protettivo.

Infine deve comunque essere rilevato che l?attore ha subito numerose escoriazioni anche agli arti: danni che si sarebbero ugualmente verificati anche con l?ausilio dello strumento? di protezione in parola.

Tanto premesso, poich? non risulta la gravit? della colpa del danneggiato, essa si presume uguale a quella del danneggiante.

In definitiva, poich? risulta arduo stabilire il grado di responsabilit? della condotta omissiva del Comune rispetto a quella dell?attore, come appare impossibile determinare l?aggravamento delle conseguenze delle lesioni a causa dell?assenza di casco protettivo, si ritiene equo attribuire la medesima responsabilit? nella produzione dell?evento lesivo e quindi riconoscere un risarcimento della met? a favore di parte attrice.

4. In relazione al quantum, il Giudice ritiene di aderire alle risultanze della CTU che appare logicamente e congruamente motivata, oltrech? esente da censure da parte dei litiganti.

Pertanto sulla base delle tabelle adottate da questo Tribunale, il danno biologico subito dall?attore ( 6 punti percentuali, anni 18 ) viene liquidato in ? 7.611,24; l?invalidit? temporanea assoluta viene valutata in ? 624,00 ( gg. 12 per ? 52,00 ); mentre l?invalidit? temporanea parziale viene valutata? in ? 390,00 ( gg. 15 per ? 26,00 ) e in ? 130,00 ( gg. 10 per 13 ) e cos? per un totale di ? 8.755,24.

Detta somma deve essere quindi ridotta in base al coefficiente di et? e per ? 646,96, che detratto dal totale, conduce alla somma di ? 8.108,28.

Trattandosi di fattispecie di cui all?art. 2059 Cod. Civ.? deve essere riconosciuto? anche il danno morale, che viene liquidato, in via equitativa, nella misura pari a un terzo del danno biologico e per la somma di ? 2.918,12.

4.1. In aderenza alla nota pronunzia delle SU della Corte di Cassazione n. 1712 del 1995 gli interessi non debbano essere calcolati sulla somma, dovuta a titolo di risarcimento per? equivalente, rivalutata al momento della liquidazione, bens? calcolati considerando gli indici medi di rivalutazione sulla somma del bene al momento dell?illecito.

Pertanto, in mancanza di prova di un danno maggiore, si applica un tasso d?interesse annuo determinato in via equitativa, tenuto conto altres? della incidenza della variazione del costo della vita e delle variazioni del tasso legale, nella misura del 3,5 %.

In conclusione l?Ente convenuto deve essere condannato a pagare in favore dell?attore, a titolo di risarcimento danni, la met? della somma di ? 11.026,40 al valore attuale della moneta, oltre interessi con le modalit? sopra dette.

5. Le spese di lite sono compensate per un terzo, mentre il residuo ? posto a carico del convenuto e sono liquidate come in dispositivo; le spese di CTU sono poste interamente a carico del convenuto.

DISPOSITIVO

Il Giudice Onorario di Pistoia, addetto alla sezione di Monsummano Terme, definitivamente pronunciando, cos? provvede:

  1. in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il Comune di M.T., in persona del suo sindaco pro-tempore, a pagare in favore dell?attore la somma di ? 5.513,20 al valore attuale della moneta, oltre interessi con le modalit? sopra indicate;

  2. condanna il Comune di M.T., in persona del suo sindaco pro-tempore, a pagare in favore dell?attore i due terzi delle spese di lite liquidate, nella loro interezza, in ? 3.500,00 di cui ? 1.092,00 per diritti e ? 160,00 per spese, oltre spese generali del 12,50 %, oltre Cap e Iva come per legge; spese di CTU interamente a carico del convenuto.

Monsummano Terme il 5.10.2004

Il Giudice Onorario

(Avv. Riccardo Bastianelli)

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

?????? IL 13 OTTOBRE 2004

?????? IL CANCELLIERE C1

???? (Dott.ssa Rita Pezzino)

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sentenza

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