Provvisoria intestata solo ad un’impresa dell’Ati obbligatoria esclusione senza possibilità di integrazione ex post (TAR Sent. N. 00070/2012)

Lazzini Sonia 23/03/12
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Nonostante la tassatività delle cause di esclusione, la polizza fideiussioria non correttamente intestata, comporta l’esclusione

nel caso di A.T.I. costituenda, la garanzia deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara

Giusto un’osservazione

Il provvedimento di esclusione è del 10 novembre 2011.

La norma sulla tassatività delle cause di esclusione è entrata in vigore il 14 maggio 2011.

Quindi c’è da presumere che la presente controversia sia sotto regime del decreto sviluppo.

Ciò significa che l’adito Tar Siciliano ha ritenuto che, nonostante l’onere di intestare la cauzione provvisoria a tutte le componenti dell’Ati non derivi direttamente dalla norma, ma dalla giurisprudenza ( e dal buon senso), va esclusa l’Ati la cui polizza provvisoria sia intesta ad una sola impresa.

Questo è già un passo avanti rispetto ad altri Tar che ritengono non legittime le esclusioni in caso di fideiussioni provvisorie “pasticciate”

perché diversamente verrebbe a configurarsi una carenza di garanzia per la stazione appaltante, quante volte l’inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata, ma dalle mandanti; la fideiussione deve dunque richiamare la natura collettiva della partecipazione e deve garantire non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara (Cons. Stato Ad. Plen. 8/2005; Cons. Stato, Sez. V, 2 novembre 2011 n. 5841; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 14 settembre 2007, n. 1418 e 5 ottobre 2006, n. 1618).

RILEVATO che nel caso di specie, invece, la fideiussione è stata rilasciata solo in favore della RICORRENTE di Ricorrente P., della Ricorrente 2 s.r.l., della Ricorrente 4, non anche dell’altra impresa Ricorrente 3,a nulla valendo la successiva documentazione integrativa presentata solo successivamente alla presentazione dell’offerta, poiché nel caso di specie non si tratterebbe di sanare mere irregolarità formali ma di aggiungere all’intestazione della polizza allegata all’offerta anche la quarta associata e l’accettazione di tale documento ove presentato rappresenterebbe una chiara violazione della par condicio (cfr da ultimo T.A.R. Lombardia Garante, sez. I, 11 febbraio 2011 , n. 449)

Riportiamo qui di seguito il testo della sentenza numero 70 del 13 gennaio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania.

Sentenza collegata

36599-1.pdf 150kB

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Lazzini Sonia

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