In particolare, l’Istituto rende noto che le domande e la documentazione utile per i pagamenti diretti, inviate dalle aziende oltre le precedenti scadenze del 31 agosto 2020 e del 30 settembre 2020, saranno considerate utilmente trasmesse purché presentate entro la data del 31 ottobre 2020.
Vengono, inoltre, fornite precisazioni in merito alla trasmissione di istanze di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria e in deroga) e di assegno ordinario relativi all’ulteriore periodo di nove settimane, previsto dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.
Nello specifico, per le istanze aventi ad oggetto periodi non antecedenti al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020, si precisa che la trasmissione è già possibile a far data dal giorno di pubblicazione del precedente Messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020, a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alle prime nove settimane da parte delle Strutture territoriali dell’Istituto.
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