Prolegomeni allo studio della riforma delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

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Sommario: 1. Osservazioni preliminari. – 2. La mappa normativa della riforma. – 3. La mappa concettuale della riforma. (Brevi cenni). – 4. Prospettive giurisprudenziali. – 5. Prime osservazioni conclusive.

Osservazioni preliminari.

Tanto tuonò che piovve! Con l’accorpamento del d.l. carceri e il d.l. giustizia in un unico provvedimento il Parlamento della Repubblica italiana ha varato le misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni in uno ad ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario.

Il tema è quello della conversione del d.l. 30 aprile 2020, nr.28, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge convertente, per l’appunto 25 giugno 2020, nr.79.

L’art.1, dell’indicato provvedimento legislativo, proroga al 1° settembre 2020 il termine iniziale della riforma della disciplina delle intercettazioni introdotta dal decreto legislativo nr.216/2017 (c.d. riforma Orlando)([1]). La disposizione recante l’indicata proroga del termine di entrata in vigore della disciplina in commento, proroga altresì, sempre al 1° settembre 2020, il termine iniziale dell’eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti, ex art.114 c.p.p., tale da consentire la pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare. Da ultimo la norma citata, l’art.1 del d.l. 28 del 2020, proroga sempre alla scadenza del 1° settembre c.a. l’entrata in vigore del d.l. nr.161/2019, convertito con modificazioni nella legge nr.7 del 2020, che ne aveva in parte modificato la disciplina. Resta invece immediatamente applicabile senza alcuna proroga l’art.2, comma 6, dell’indicato da ultimo d.l. relativo all’adozione del d.m. giustizia, col quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l’unico consentito.

Per come emerge con chiarezza dall’incipit dal titolo del presente lavoro, esso si sostanzia in un’esposizione introduttiva dei principi e dei criteri guida seguiti ed attuati dal legislatore nell’epocale riforma della disciplina delle intercettazioni. Non vi è infatti dubbio che la novella entrata in vigore il 1° settembre di quest’anno, ha comportato una vera e propria rivoluzione nel sistema processuale italiano vigente; nonostante taluni ritocchi al sistema normativo liceizante le captazioni nel nostro Paese, quella entrata in vigore sul finire di quest’estate, è senz’altro la più determinata ed innovativa delle riforme innestatesi sul codice di procedura penale del 1989.

Con la conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 2019, nr.161, nel provvedimento normativo generale nr.7 del febbraio 2020 il sistema ordinamentale penale del nostro Paese compie un cospicuo sforzo innovativo sul duplice versante storico e contemporaneo, intendendo con tale ultima espressione lo stare al passo coi tempi dettati dall’incessante avanzare della tecnologia.

Dal 1° settembre 2020, dunque, è pienamente operativa la nuova disciplina delle intercettazioni dettata dal d.l. 213 del 29 dicembre 2017, come modificato dal d.l. nr.161 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni dalla succitata legge 28 febbraio 2020, nr.7. Si tratta di una disciplina che individua un punto di equilibrio fra le fondamentali esigenze della tutela della riservatezza, dell’efficacia delle indagini preliminari e delle garanzie difensive.

L’attuazione concreta della disciplina in parola ha comportato un invero assai considerevole sforzo organizzativo, formativo e di investimento infrastrutturale. Di esso si deve in via preliminare offrire contezza giacchè la riforma del sistema delle intercettazioni, nel nostro ordinamento giuridico penale, su tali approntati presidi innanzitutto si fonda. Va dunque affrontata l’area della mappatura della riforma a partire da quella normativa per poi scrutinare quella concettuale alla prima prettamente collegata([2]).

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La mappa normativa della riforma.

Il sistema normativo della riforma, entrata in vigore una manciata di giorni or sono, si connota per una serie di atti e provvedimenti che ne configurano l’ossatura. Essi vanno tenuti presenti, giacchè parti integranti dell’intera novella, ed in questa sede li elencheremo dettagliatamente onde offrire un quadro decisamente esaustivo dell’intera novella. Cionondimeno al tema della c.d. normazione secondaria bisogna far necessariamente precedere quello della normazione terziaria di appoggio intesa quale quella offerta dal dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi in sede di servizio di assistenza tecnica per l’avvio a tutte le 140 procure della Repubblica d’Italia. Segnatamente ci s’intende riferire al servizio di HELP DESK organizzativo – progetto intercettazioni del DGSIA – destinato alla segnalazione delle esigenze di carattere organizzativo e logistico, a cui si affiancherà, nel prosieguo, il servizio di assistenza per la configurazione delle postazioni dell’archivio digitale in gestione al ministero con la cooperazione di Telecom Italia.

Tanto evidenziato plurime le indicazioni e le circolari diramate in materia dal DOG al fine di accompagnare l’avvio dell’operatività dei nuovi sistemi di intercettazione. Il compendio dei principali testi normativi e regolamentari può essere schematizzato come segue([3]).

Con protocollo nr.0137381 si è provveduto al completamento della digitalizzazione e securizzazione delle intercettazioni in vista dell’avvio della nuova disciplina dal 1° settembre c.a.; il protocollo nr.0116623 ha proceduto sulle ulteriori conseguenze attività logistico organizzative in tema di conservazione degli atti e di archivio riservato; il protocollo nr.0112193 è intervenuto sul tema della gestione delle intercettazioni in ordine all’applicativo sull’archivio documentale; col protocollo nr.0084600 sono quindi state dettate le relative indicazioni di specifica.

I temi protocollari qui segnalati si trovano ribaditi, ad esempio, nel protocollo nr.0020255 nonché in quello nr.0218477 e in quello nr.0078127. In buona sostanza una messe di provvedimenti di normazione secondaria e terziaria che hanno sin dal maggio del 2018 provveduto all’assetto infrastrutturale del pacchetto infotelematico onde consentire l’avvio in termini adeguati della riforma. Va da sé che tali provvedimenti di struttura vanno completati, in progress, con gli atti del garante per la protezione dei dati personali che in data 4 febbraio 2020 ha proceduto ad opportuna audizione per poi vedersi fermare l’attività dal lockdown conseguente alla situazione da emergenza pandemica da covid-19 in atto e non poter ulteriormente svolgere il proprio pregnante e dedicato compito di garanzia. Allo stato quindi, la materia della protezione dei dati personali resta ferma al provvedimento del 18 luglio 2013. Ne deriva un vuoto di disciplina che dal 1° settembre 2020 i capi delle procure della Repubblica d’Italia sono chiamati a colmare al fine di rendere il più conforme possibile ai principi generali le disposizioni in tema di intercettazioni conversative e/o comunicative.

Va da sé che nell’ambito della mappatura normativa un ruolo particolare rivestano le norme procedurali quali quelle novellate di cui agli artt.266 e ss. c.p.p., in uno a quelle collegate processualmente alle stesse in quanto disposizioni pertinenti. Per tutti, e a mero titolo esemplificativo, si pensi al tema, rilevante in questa sede, dell’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico.  A mente dell’art.132 del codice in materia di protezione dei dati personali([4]) la conservazione di dati di traffico è consentita per plurime finalità. In particolare, i dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione. Orbene la disciplina della conservazione di dati di traffico telefonico (24 mesi) e di traffico telematico (12 mesi) non è stata benché minimamente intaccata dalla riforma delle intercettazioni in trattazione. Così come quella relativa ai dati inerenti alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione. Essi, i dati relativi alle chiamate senza risposta, sono conservati per trenta giorni. Ordunque, posta la prefissazione del termine di legge – 24 mesi, 12 mesi, 30 giorni – da parte del legislatore, il pubblico ministero dovrà indefettibilmente tener conto, per l’acquisizione dei medesimi, degl’indicati fatti temporali onde procedere all’acquisizione presso il fornitore con decreto motivato.

Tale ultimo saggio di riferimento ci porta al secondo dei temi di mappatura: quello concettuale. In esso ci occupiamo rapidamente qui di seguito.

La mappa concettuale della riforma. (Brevi cenni).

Infatti, il tema delle intercettazioni di cui al capo IV del Libro delle prove del codice di procedura penale rinviene un preciso ambito concettuale nelle disposizioni normative di cui agli artt.266 e ss. c.p.p. In particolare, nelle aree concettuali dei limiti di ammissibilità, delle intercettazioni del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, ovvero intercorrente tra più sistemi; nei presupposti e nelle forme del provvedimento di intercettazione, così come nell’esecuzione delle operazioni col principio in virtù del quale le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni redatto verbale. Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportati espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini([5]).

Ancora sotto il versante concettuale riveste pregnante importanza la norma con la conservazione della documentazione di cui all’art. 269 c.p.p. I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relative, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica. Al G.I.P. e ai difensori è sempre consentito l’accesso all’archivio e l’ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate([6]).

Il trittico normativo che completa l’area concettuale della materia in esame è quindi offerto dagli artt.270, 270-bis e 271 c.p.p. aventi ad oggetto rispettivamente il tema dell’utilizzazione in altri procedimenti, il tema delle comunicazioni di servizio di appartenenti al dipartimento delle informazioni per la sicurezza fino al tema dei divieti di utilizzazione.

Tutti temi delicatissimi che richiedono ben più ampio spazio e che in questa sede possono essere solo profilati([7]).

Prospettive giurisprudenziali.

Le tematiche normative e concettuali tratteggiate per profili nei punti che precedono offrono la stura di occuparsi di un’avvincente problematica che sta accompagnando la riforma del sistema in rassegna. Quante e quali le indicazioni giurisprudenziali che si salveranno e si riveleranno applicabili alla disciplina delle intercettazioni anche dopo il 1° settembre 2020. È un tema delicatissimo e dalle ricadute pratiche facilmente immaginabili. Qui può essere solo accennato.

A titolo meramente esemplificativo, ad avviso di chi scrive, le Sezioni Unite del 26 giugno 2008([8]), resta applicabile alla neo-disciplina introdotta nelle forme e coi modi che seguono.

Condizione necessaria per l’utilizzabilità delle intercettazioni è che l’attività di registrazione avvenga nei locali della procura della Repubblica mediante l’utilizzo di impianti ivi esistenti; non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, e possono dunque essere eseguite da remoto presso gli uffici di P.G. Orbene tale assunto giurisprudenziale si fonda sulla considerazione che in virtù delle tecnologie attualmente in uso l’attività di registrazione consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata([9]).

Come può agevolmente evincersi il tema dell’ultrattività giurisprudenziale è un tema decisamente affascinante e di considerevole interesse pratico. Un tema tutto da seguire nel prosieguo dell’evoluzione giurisprudenziale in ordine alla novella entrata in vigore il primo martedì di settembre del 2020([10]).

Prime osservazioni conclusive.

I prolegomeni, per definizione, sono una esposizione introduttiva dei principi inerenti a una materia.

Conseguenza logica di tale assunto è la non definitività delle elaborazioni concettuali e la provvisorietà delle osservazioni conclusive al ragionamento svolto che si sviluppano.

Il tema qui accennato vedrà gli operatori pratici impegnati nei prossimi mesi alla sedimentazione normativa e concettuale giusta le coordinate tratteggiate nei punti che precedono.

La Riforma delle intercettazioni costituisce un banco di prova per la tenuta del sistema. Sotto il duplice versante della combinazione garanzie difensiveefficacia investigativa nell’ottica del sempre più incessante ed inarrestabile progresso tecnologico.

Quanto la tecnologia([11]) saprà essere strumentale in quanto servente alle esigenze del procedimento penale italiano, è la sfida a cui gli operatori giuridici sono chiamati e che già da circa una settimana  li vede impegnati sul piano pratico operativo del lavoro quotidiano giudiziario in sede penale.

La mappatura normativa e concettuale, in uno alle prospettive di ultrattività giurisprudenziale, sono le chiavi d’accesso per ottenere una disciplina il più coerente possibile e funzionale al soddisfacimento delle esigenze sottese allo strumento di ricerca probatoria di cui si occupano gli articoli 266 e seg. c.p.p.([12].)

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Note

([1]) Sul tema delle intercettazioni chi scrive ha già avuto modo in più occasioni di produrre letteratura giuridica in materia; in particolare, cfr. S. Ricchitelli: “La riforma delle intercettazioni: punti critici e profili di incostituzionalità”, www.asaps.it, 2017 – “La nuova disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni. Una mappa concettuale d’insieme. Profili generali del nuovo sistema normativo”, www.asaps.it, 2018 – “Il piano d’oscillazione del pendolo di Foucault; contributo allo studio dell’anonimato nel sistema processuale penale italiano. Dossieraggio e spionaggio illegali”, www.asaps.it, 2019; “Il nuovo regolamento europeo in tema di trattamento di dati personali. Lineamenti generali e profili applicativi”, www.dirittoitalia.it, strumentario luglio/agosto 2018; – “Il nuovo regolamento europeo in tema di trattamento di dati personali. La sicurezza dei dati, la tutela e le sue vicende” www.dirittoitalia.it , strumentario settembre 2018.

([2]) I presenti prolegomeni hanno per l’appunto uno scopo ed una funzione introduttiva; essi mirano ad essere un necessario tassello preliminare per consentire a chiunque voglia apprendere e comprendere, realmente, la disciplina in questione di esservi introdotto in termini di visione di sistema, ossia sapendo quali sono i fondamenti normativi e concettuali che hanno portato al varo di tale importante novella legislativa. Il presente scritto è in buona sostanza un’anticipazione rispetto ad un più articolato e complesso modulo letterario col quale si può studiare l’istituto giuridico intercettazioni in termini sia storico evolutivi che di disciplina vigente; scritto al quale, l’autore, già sta attendendo con un lavoro di matrice monografica a quattro mani con un suo valido collaboratore accademico.

([3]) L’operata ricognizione normativa non costituisce un mero vezzo di concretezza bensì un indefettibile e funzionale operazione per l’esatta comprensione del sistema. Difatti solo avendo ben presenti tutti gli atti e i provvedimenti di normazione primaria, secondaria e terziaria intervenuti in materia di intercettazioni si può nel seguito erigere l’edificio strutturale funzionale che i soggetti istituzionali si vedono chiamati a rendere operativo.

([4]) D. lgs. 30 giugno 2003, nr.196.

([5]) Il che, quanto ora indicato nel testo, spiega la disposizione in virtù della quale nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

([6]) La fondamentale disposizione dell’art.269 c.p.p. così come novellata dalla legge in commento, si salda con la disposizione di cui all’art.89 disp. di attuazione c.p.p. e dà corpo e concretezza all’istituto riservato quale asse portante dell’intera riforma.

([7]) Solo a titolo esemplificativo, in relazione agli ultimi dei temi concettuali indicati, quello inerente ai divieti di utilizzazione, si pensi al delicatissimo potere del giudice di coordinare la distruzione, in ogni strato e grado del processo, della documentazione delle intercettazioni ex art.271, comma 3 c.p.p.

([8]) La sentenza nr.36359/2008

([9]) In motivazione, la Suprema Corte ha precisato, con riguardo all’attività di riproduzione due punti fondamentali. Che l’attività di riproduzione si sostanzia nel trasferimento di supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell’ufficio giudiziario; che si tratta di operazione estranea alla nozione di registrazione la cui remotizzazione non pregiudica le garanzie defensionali in quanto alla difesa è sempre consentito l’accesso alle registrazioni originali.

([10]) Difatti la dicotomia registrazione/riproduzione – per dare all’esemplificazione giurisprudenziale fatta nel tempo – si rivela fioriera di plurime applicazioni pratiche e dei consequenziali risvolti giuridici. Si pensi, a titolo esemplificativo, a tutte le volte in cui l’Autorità Giudiziaria è chiamata a dirimere una questione concettuale quale quella inerente alla differenza fra attività di registrazione e attività di riproduzione di quanto captato mediante lo strumento intercettativo.

([11]) La Techne dei greci; sulla quale vedi S. Ricchitelli, Techne e processo penale. La ricerca probatoria informatica nel vigente sistema processuale a 20 anni dalla Convenzione di Budapest, www.diritto.it, 2020.

([12]) Ecco il senso compiuto dei presenti prolegomeni per lo studio della ricerca probatoria mediante captazioni giudiziarie. Si può fare il c.d. punto della situazione ad un mese dall’entrata in vigore della riforma ovvero a tre mesi, sei mesi o un anno; quel che rileva è come gli uffici inquirenti d’Italia, per il tramite delle loro linee guida e criteri direttivi, renderanno step by step la novella sulle intercettazioni il più conforme al sistema di garanzia contemplato dal nostro ordinamento giuridico.

Prof. Sergio Ricchitelli

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