Progressioni orizzontali senza effetti economici

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Per il pubblico impiego, anche le progressioni economiche orizzontali, vale a dire i passaggi economici all’interno delle categorie di appartenenza, soggiacciono alle disposizioni contenute all’articolo 9, comma 21 della manovra del 2012 ( d.l. n. 78/2010).

Questo significa che per tali progressioni, i miglioramenti eventualmente conseguiti dai dipendenti non possono che essere riconosciuti ai soli fini giuridici, dovendosi escludere qualsiasi effetto economico.

E’ quanto hanno messo nero su bianco le sezioni riunite della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 27/2012, in merito alla portata applicativa delle disposizioni contenute al citato articolo 9 del d.l. n. 78/2010.

Come noto, nell’ottica di un perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la razionalizzazione e la riduzione della spesa del personale della p.a., la norma richiamata dispone che le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte nel 2011, 2012 e 2013, avranno effetto ai soli fini giuridici.

Ora, la questione sottoposta al collegio della magistratura contabile è quella di considerare o meno le progressioni economiche orizzontali ex art. 23 del d.lgs n. 150/2009 (la riforma cosiddetta Brunetta del pubblico impiego) nella più generale locuzione “progressioni di carriera comunque denominate utilizzata dal legislatore.

Le sezioni riunite non hanno avuto dubbi in merito, non discostandosi da quanto affermato da altre deliberazioni della stessa magistratura contabile. La querelle deve essere vista sotto l’ottica della ratio delle disposizioni sopra richiamate, ovvero quella di contenere le spese di personale. Un obiettivo, si ammette, cui devono concorrere tutti, anche gli enti locali, siano essi sottoposti o meno al Patto di stabilità interno.

La norma ex art. 9, comma 21, del dl n. 78/2010 risponde alla logica di contenere la dinamica retributiva del pubblico impiego per il triennio 2011-2013, dettando una disciplina che, dice la Corte, non ammette deroghe, anche per l’eccezionalità della crisi finanziaria che avvolge l’intero ciclo economico.

In conclusione, le disposizioni richiamate si intendono valide anche per le progressioni orizzontali ( o passaggi economici tra le aree), dovendosi rilevare, anche nell’ottica di una generale cristallizzazione stipendiale ai valori del 2010, che ogni variazione di inquadramento del dipendente potrà produrre effetti solo sul suo status giuridico, ma non sul suo trattamento economico.

Casesa Antonino

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