Profili strutturali del delitto associativo: Art. 416 c.p.

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416. Associazione per delinquere.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

 

Il presente delitto disciplinato nel titolo V del libro II del codice penale si configura come delitto associativo per una serie precisa di elementi che lo rappresentano. In primo luogo il vincolo associativo appare come tendenzialmente permanente o comunque destinato a durare oltre la realizzazione dei reati perseguiti (infatti si qualifica come un reato permanente nel momento in cui nasce il sodalizio e permane nel tempo). L’adesione dell’individuo all’associazione deve risultare non solo sicura, ma anche consapevole di essere incentrata ad un apporto contributivo e concreto (trattasi di dolo specifico).

Dalla volontà di entrare a farne parte o di costituire la stessa associazione si susseguono diverse qualifiche di ruolo alle quali si ancora una pena specifica. Posta la non necessaria conoscenza reciproca di tutti gli associati, poiché quel che risulta rilevante è la volontà di partecipare assieme ad almeno due persone, (vedi Cass. Pen., Sez. VI, 21 settembre  2011, n. 34406) per il promotore, (ossia per colui che ha fatto propaganda del programma per la costituzione del sodalizio), per il costitutore (che concorre a determinare la nascita) e per l’organizzatore (colui che gestisce più gli aspetti pratici), il primo comma prevede una pena che va dagli anni tre a sette. La pena è ridotta (da uno a cinque anni) per colui che partecipa all’associazione: la giurisprudenza di legittimità ha identificato il partecipe in colui che risulta attualmente inserito nel sodalizio e che resta a disposizione in qualsiasi momento per attuare un contributo, senza che lo stesso faccia riferimento ad un estraneo. Pertanto si giunge così a riconoscere una assoluta autonomia tra il delitto di associazione e i reati fine commessi dagli associati. Come secondo elemento, il delitto di associazione necessita di una struttura organizzativa, seppur minima ma volta alla predisposizione di mezzi e sistemi validi per la realizzazione dei reati fine. Come ultimo elemento, l’associazione piuttosto che perseguire esclusivamente un delitto specifico, deve godere di un programma criminoso indeterminato. Infatti non integra la fattispecie descritta la commissione di un solo delitto.

Dibattuto è l’orientamento giurisprudenziale che si interroga sul profitto autonomo del sodalizio dai reati fine, anche se sembrerebbe che la più recente giurisprudenza identifichi il vantaggio per il quale il reato associativo è stato concepito con gli stessi profitti e utili che derivano dalla realizzazione del reato perseguito (vedi Cass. Pen., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 7554).

Il reato in questione prevede due circostanze aggravanti speciali: la prima è quella del cd. brigantaggio quando cioè “gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie” (co. 4 c.p.) per la quale è prevista l’applicazione della pena della reclusione da cinque a quindici anni; la seconda è quella che ricorre quando il numero degli associati sia pari a dieci o superiore (co. 5 c.p.) nel qual caso si applica un aumento di pena “…fino a un terzo”.

Dott.ssa Di Ciommo Lucia

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