Professionisti e avvocati: la consulenza via mail va pagata

Redazione 25/01/17
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Importante novità per gli avvocati e tutti i professionisti che forniscono pareri e indicazioni: la consulenza fornita via mail, anche per posta elettronica tradizionale e non certificata, va retribuita. Questo anche quando non si stabilisce esplicitamente all’inizio della conversazione che si sta richiedendo un servizio professionale a pagamento: anzi, è la gratuità della prestazione che va richiesta per iscritto. A stabilirlo è la recentissima sentenza n. 1792 del 24 gennaio 2017 della Corte di Cassazione.

Vediamo allora in quali casi la consulenza deve essere necessariamente retribuita.

 

L’incarico dato al professionista va sempre pagato

L’Art. 1709 del Codice civile stabilisce, a titolo generale, che il mandato conferito a un professionista “si presume oneroso“.

In altre parole, quando si affida un incarico di qualsiasi tipo a una figura professionale, anche per semplice consulenza, questa va poi pagata. Salvo che, invece, non ci si sia accordati esplicitamente per una prestazione gratuita.

 

La consulenza legale via mail

Caso tipico è quello di un cittadino che chiede un consiglio a un avvocato inviando una semplice mail.

Per quanto in molti casi il privato intenda semplicemente ricevere un parere a titolo gratuito, per poi magari decidere sul da farsi in un secondo momento, una mail del genere conferisce a tutti gli effetti un incarico all’avvocato. Incarico che, se accettato dal professionista, va retribuito.

In molti casi una semplice mail di risposta, nel quale l’avvocato fornisce il parere richiesto, è sufficiente a far considerare concluso l’incarico così assegnato.

 

L’e-mail è prova del conferimento dell’incarico

La recentissima sentenza della Cassazione, intervenuta a difesa di un ingegnere che non era stato retribuito, ha stabilito un principio molto importante: lo scambio di mail, anche quando non si tratti di Posta elettronica certificata, è una prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico.

L’importante, infatti, non è la forma specifica attraverso la quale viene stabilito il rapporto di prestazione d’opera: ciò che conta è che si manifesti la volontà del “cliente” di avvalersi dell’attività e delle conoscenze del professionista. Anche, dunque, tramite semplice mail.

 

Come si richiede una prestazione gratuita?

L’Art. 1709 del Codice Civile, menzionato in apertura, afferma che l’incarico dato a un professionista va retribuito ma che il compenso può essere stabilito dalle parti. Ci si può ben accordare con il professionista, quindi, stabilendo che una determinata prestazione viene fornita a titolo gratuito.

Nel caso di richiesta di parere tramite posta elettronica, quindi, bisognerà come minimo specificare nella prima mail che si sta richiedendo un consiglio gratuito e che non si accetteranno pareri dietro compenso.

Redazione

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