Professioni e fiscalità poco note: l’osservatore calcistico

Redazione 05/12/16
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La figura dell’osservatore calcistico, è recentemente entrata a pieno titolo nell’ordinamento della F.I.G.C.. Nello specifico, questo soggetto (dipendente, professionista o lavoratore autonomo), è stato inserito nel Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi che, dal 27/04/2015 (comunicato ufficiale n. 245/A), istituisce ed individua giuridicamente la figura dell’osservatore medesimo.

 

L’art. 4 del regolamento in questione, recita:  L’Osservatore Calcistico svolge, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l’osservazione, l’analisi, la valutazione, l’archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre. A tale figura sono comunque precluse le attività di cui all’art. 1 comma 2 del presente Regolamento a meno che non sia abilitata anche come Direttore Sportivo. Non a caso infatti, il nuovo regolamento richiama all’art. 1, l’apposita sezione dedicata agli Osservatori Calcistici per Società Professionistiche, che mira sostanzialmente a separare distintamente la stessa figura che invece opera all’interno degli enti dilettantistici.

 

Anche se agli occhi dei meno esperti il “mestiere” svolto da entrambi i soggetti possa apparire identico, dall’attenta analisi della norma, emergono due grandi verità:

 

1) tutti quegli osservatori che operano o collaborano all’interno di società o associazioni  dilettantistiche, non possono essere definiti tali;

 

2) il vero Osservatore Calcistico, lavora, o meglio è tesserato solo per società professionistiche e può essere anche un Direttore Sportivo (se ottiene la relativa abilitazione prevista dal sistema di licenze che la FIGC attualmente adottata su indicazione della FIFA).

 

Qui è doverosa una parentesi relativa alla figura di Direttore Sportivo, che come già ribadito più volte in mie precedenti pubblicazioni, non è limitata a quel professionista che prima dell’inizio del campionato forma la squadra con l’aiuto dell’allenatore. Il Direttore Sportivo F.I.G.C., indipendentemente dalla denominazione utilizzata, svolge per conto delle Società Sportive professionistiche, attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, ivi compresa espressamente la gestione dei rapporti anche contrattuali fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della F.I.G.C..

 

Anche se la definizione giuridico-sportiva lo può far sembrare quasi un “procuratore”, non lo è affatto. Ma cosa fa realmente l’Osservatore Calcistico ? Il vero osservatore, non deve limitare la propria sfera di competenza all’analisi delle capacità di giovani calciatori. Talvolta, l’osservatore è chiamato ad approfondire e a valutare le prestazioni tecnico – fisiche anche di atleti maturi che non militano solo nelle formazioni primavera.

 

La figura dell’osservatore, nel mondo del calcio, costituisce un cardine importantissimo: non è un atleta, non è un allenatore, non è un dirigente, non è un procuratore ma è un vero e proprio esperto di campioni, più o meno in erba. Molti club che disputano campionati minori infatti, puntano moltissimo sulla valorizzazione degli atleti che successivamente potrebbero essere utilizzati direttamente o venduti ad altre società di prima fascia, sia italiane che estere. Passando dalla professione alla fiscalità applicabile all’osservatore, si tratta di un vero e proprio lavoro effettuato per conto di terzi, svolto spesso anche al di fuori dei confini nazionali, che garantisce agli osservatori il diritto di percepire un giusto compenso nonché il rimborso di tutte le spese per vitto e alloggio che vengono di fatto sostenute dalla società committente. I dirigenti dei club, che devono sostenere tali costi, si chiedono quale sia il corretto trattamento fiscale da applicare ai compensi erogati a collaboratori, come appunto gli osservatori, chiamati ad operare su un territorio più o meno vasto come ad esempio all’interno di una provincia italiana o addirittura all’estero su un intero continente.

 

La tipologia di trattamento fiscale dipende dal contratto che la società stipula con l’osservatore. Se l’osservatore non è titolare di partita IVA e il rapporto con la società è configurato nell’ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all’art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR), si applicano le medesime disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro dipendente (di cui al successivo art. 51). Invece, nel caso in cui l’osservatore sia titolare di partita IVA i compensi, comprese le spese rimborsate o prepagate, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo (in base all’art. 54, comma 1, del TUIR), con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta d’acconto da parte del committente sostituto d’imposta (ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 600 / 1973). Il sostenimento da parte della società delle spese di viaggio, vitto e alloggio non modifica tali obblighi, ma può consentire, limitatamente alle spese relative alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande, la deducibilità da parte del lavoratore autonomo (nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54, comma 5, secondo comma, del TUIR).

 

Se il rapporto con l’osservatore è di lavoro autonomo occasionale (fiscalmente riconducibile nei redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m, del TUIR), la società sportiva è tenuta ad applicare la ritenuta d’acconto sui compensi (prevista dal richiamato art. 25 del DPR n. 600 / 1973), comprese le spese rimborsate o prepagate, salva l’eccezione (oggetto della risoluzione n. 49/E del 2013), per l’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente il rimborso delle spese strettamente necessarie per l’esecuzione della prestazione in questione o l’anticipo delle stesse da parte del committente, previa acquisizione dei titoli certificativi delle spese stesse.

 

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