Professioni: chiarimenti dal Ministero sulla durata tirocinio

Redazione 09/07/12
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Anna Costagliola

Con la circolare del 4 luglio scorso del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, il Ministero interviene a dirimere definitivamente la questione sulla durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate, sancendo la retroattività del nuovo tirocinio breve.

Si ricorda come l’art. 9, co. 6 del D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012, abbia stabilito che «la durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi». Detta disposizione ha creato incertezze in ordine alla retroattività o meno della relativa previsione, per cui il Ministero è stato investito più volte, anche in considerazione dei diversi orientamenti espressi dai vari Consigli dell’Ordine, della richiesta di parere in merito alla applicabilità o meno della suddetta disposizione anche a coloro i quali abbiano iniziato il tirocinio anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge (24 gennaio 2012).

Invero, né il decreto legge né la legge di conversione contengono disposizioni transitorie volte a regolare i casi di tirocinio professionale iniziato prima dell’entrata in vigore del decreto legge. Si è ritenuto, pertanto, fare riferimento ai principi generali in materia di successione di leggi nel tempo, tenendo conto della peculiarità della fattispecie. Pertanto, se è vero che l’art. 11 disp. prel. cod. civ. sancisce che «la legge non dispone che per l’avvenire», tuttavia, in linea generale, nei rapporti di durata, come quello che attiene allo svolgimento della pratica professionale, la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò. Viceversa, quando essa, per regolare gli effetti, agisce sul fatto o sull’atto generatore del rapporto, la legge nuova, salve espresse disposizioni, non estende la sua portata a quegli effetti.

Nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza, in coerenza, peraltro, con la volontà del legislatore improntata ad ampliare fin dall’immediato la possibilità di accesso dei giovani al mondo del lavoro, in armonia con il più generale disegno di liberalizzazioni delle professioni.

Secondo le indicazioni del Ministero, ove si accedesse alla contraria interpretazione, si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art. 3 Cost. Si rileva, altresì, che in sede di conversione il legislatore ha utilizzato, per riferirsi alla durata del tirocinio, il tempo presente in sostituzione del tempo futuro previsto nel decreto.

Nel medesimo contesto, viene ancora affrontata la modalità di svolgimento della pratica, alla luce della circostanza per cui la nuova norma prevede che «per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica».
Tanto significa che, secondo la nuova disposizione normativa, ai fini del compimento della pratica professionale è necessario che un periodo di dodici mesi, non surrogabile con altra forma di tirocinio, sia svolto con la frequentazione effettiva di uno studio professionale.

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