Processo tributario telematico: pubblicato in Gazzetta il regolamento che lo disciplina

Redazione 18/02/14
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Biancamaria Consales

Pubblicato, il 14 febbraio 2014, nella Gazzetta Ufficiale n, 37 il regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze (decreto 23 dicembre 2013), che disciplina il processo tributario telematico.
Il regolamento disciplina l’uso degli strumenti informatici e telematici nell’ambito del processo tributario, che contribuiranno, attraverso la dematerializzazione dei flussi documentali, al miglioramento del servizio di giustizia tributaria nel suo complesso, con una notevole riduzione dei costi diretti e indiretti per tutti gli operatori di settore (giudici, difensori, enti impositori, contribuenti, uffici di segreteria delle commissioni tributarie).
Le successive regole tecnico-operative dell’informatizzazione del processo tributario saranno adottate con uno o più decreti direttoriali. Il primo dei quali individuerà anche le commissioni tributarie presso le quali troverà applicazione la nuova modalità.

In merito all’ambito di applicazione del regolamento, esso è individuato dall’art. 2, secondo il quale gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione possono essere formati  come documenti  informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale secondo le modalità disciplinate dal regolamento stesso. Dunque, la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, avverranno con modalità informatiche a far data dal 1° marzo 2014. Di conseguenza, la parte che ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Anche la procura alle liti ed il conferimento dell’incarico di assistenza e difesa, ai sensi dell’art. 4 del regolamento in oggetto, dovranno essere conferiti, congiuntamente all’atto cui si riferiscono, su supporto informatico e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale dal ricorrente e trasmessi dalle parti, dai procuratori e dai difensori  con notifica attraverso Pec.

Nell’ipotesi in cui, la procura alle liti o l ‘incarico di assistenza e difesa sono conferiti su supporto cartaceo, le parti, i procuratori e i difensori trasmettono congiuntamente all’atto cui si riferiscono, la copia per immagine su supporto informatico della procura o dell’incarico, attestata come conforme all’originale ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005, mediante sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale del difensore.

 

 

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