Processo civile telematico: problemi applicativi e voci di spesa a carico dei privati

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Processo civile telematico: problemi e difficoltà applicative

                L’utilizzo della tecnologia nel processo civile telematico appare finalizzato ad una riduzione dei tempi, al miglioramento della qualità e dell’efficienza del “servizio” giustizia e, ad una  riduzione dei costi  a carico dell’ utente.

Le nuove formalità telematiche nel processo non hanno avuto come scopo la creazione di nuove forme di tutela  giurisdizionale, ma soltanto la regolamentazione della forma degli atti processuali e delle modalità di accesso al sistema informatico civile [ cfr= LA MAGISTRATURA | Articolo Rivista del 24 luglio 2015]

Dal 30 giugno 2014,  ai sensi articolo 16 bis, comma 1, d.l. 179/12, convertito in legge n. 221/2012, modificato dal Decreto legge L 27/06/2015, n. 83 convertito con legge n 132 del 6 agosto 2015, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. [ Cfr=  circolare  Ministero della Giustizia DAG.27/08/2014.0091995.U]

Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (Consulenti tecnici, custodi ecc.).

Per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014 le predette disposizioni hanno trovato applicazione a decorrere dal 31 dicembre 2014 concedendosi tuttavia facoltà alla parte, fino al 30 dicembre 2014, scegliere se depositare atti e documenti in forma cartacea o mediante invio telematico.

Con precipuo riferimento ai procedimenti civili, contenziosi ovvero di volontaria giurisdizione, innanzi  alla  Corte  di Appello,  articolo 19 Decreto legge  27 giugno 2015 numero 83 convertito con Legge numero 132 del 6 agosto 2015   il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti ha luogo esclusivamente con le modalità telematiche a decorrere dal 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa –anche regolamentare- concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

È rimasta comunque, sia nei giudizi di primo grado che in quelli di grado di appello, la possibilità che il giudice possa ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche [ a titolo di esempio, la necessità di produrre l’originale cartaceo del documento la cui sottoscrizione autografa sia stata oggetto di disconoscimento]

L’entrata in vigore del processo civile telematico, e dei relativi programmi, ha creato, e crea, non poche difficoltà e problemi.

Le difficoltà derivanti  dal mancato coordinamento tra le regole del codice di rito e la nuova normativa sul processo civile telematico [ Cfr =LA MAGISTRATURA | Articolo Rivista del 24 luglio 2015] stanno, normativamente, trovando soluzione.

Una questione, che al momento trova “soluzioni locali” è, ad esempio, quella relativa alla eventuale rimessione in termini della parte incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile e nello specifico quando l’errore non è imputabile ad anomalie del sistema ( tra le tante: virus informatico, errore nella trasmissione e nella ricezione  informatica, interruzione del servizio da parte dei gestori, problemi ai software o all’hardware).

Altri problemi trovano, tuttoggi, resistenza nelle soluzioni.

Problemi “tecnici” dovuti ai programmi in uso che, ad esempio, e come vedremo più avanti trattando nello specifico del contributo unificato, non permettono, in caso di errore di iscrizione della causa, il trasferimento del fascicolo telematico da un registro ad un altro.

Problemi derivanti dalla formazione all’uso delle nuove tecnologie da parte del personale di magistratura che da parte del personale di cancelleria.

Quantitativamente insufficienti il numero di giornate che il Ministero della Giustizia  ha destinato alla formazione in materia. [Cfr =Consiglio Superiore della Magistratura pratica n 20/IN/2014. Risoluzione del 12 giugno 2014 sullo stato di attuazione del processo civile telematico]

Difficoltà legate alle lacune e alle imperfezioni che presentano gli applicativi e alla mancanza di un sufficiente “supporto” tecnico a magistrati e cancellerie [ Cfr= LA MAGISTRATURA | Articolo Rivista del  24 luglio 2015]

Problemi legati  alla “vetustà” e alla inidoneità dei  supporti strumentali informatici in uso.

Dalla nota n 9239 del 4 aprile 2014 a firma Dirigente della Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati (D.G.S.I.A) apprendiamo infatti che  l’ultimo significativo approvvigionamento di PC fissi risale all’anno 2011.

Difficoltà, inoltre, alla piena realizzazione del processo telematico derivano dal mancato completamento della fornitura dei necessari strumenti di lavoro per magistrati e cancellieri, ed in particolare : schermi di dimensioni adatte all’agevole lettura degli atti a video, scanner di ultima generazione per l’acquisizione nei sistemi informatici dei documenti cartacei, computer con memoria e processori adeguati per una rapida accettazione degli atti  [ Cfr= LA MAGISTRATURA | Articolo Rivista del 24 luglio 2015]

Problemi  legati all’adeguamento delle norme in materia di servizi di cancelleria alle nuove funzionalità telematiche [Cfr=in tema di adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico vedasi la circolare Ministero della Giustizia DAG 23/10/2015.0159552.U che ha  aggiornato e sostituito le precedenti circolari ministeriali senza numero del 27 giugno e numero 0144442/2 del 28 ottobre 2014]

Difficoltà, infine, e per quanto possa sembrare strano, alle specifiche competenze del personale in servizio in relazione alle qualifiche di appartenenza.

Sulle qualifiche professionali “abilitate” alla ricezione dell’iscrizione telematica della procedura è dovuto intervenire il Ministero della Giustizia  [Cfr =Nota prot. 116/1/10072/GM/1 del 17 febbraio 2015  Ministero della Giustizia –Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale e del personale- ufficio primo affari generali ] stabilendo che “..i dipendenti  personale appartenenti al profilo professionale dell’assistente giudiziario possano essere utilizzati nell’attività di deposito degli atti nell’ambito del processo civile telematico ( c.d. accettazione della busta telematica) “

Il Processo Civile Telematico rivoluzionando i processi di lavoro ha, infatti, imposto una diversa  valutazione delle mansioni del personale amministrativo per come tradizionalmente intese, con un, consequenziale, adeguamento delle “mansioni” alle nuove esigenze.

Delle “esigenze” prospettate sta tenendo conto il tavolo tecnico – Ministero/Organizzazioni Sindacali- che ha allo studio la bozza di proposta relativa all’adattamento dell’Allegato A del CCNL sottoscritto il 29 luglio 2010 (relativo ai profili professionali) alle novità normative .

Partendo dal presupposto che il processo civile telematico rappresenta una diversa modalità di effettuare il deposito degli atti processuali non può, non potrebbe, stravolgerne i principi generali che presiedono alla attività degli Uffici di cancelleria e, nel particolare, alle voci di spese a carico delle parti ( contributo unificato,anticipazioni forfettarie dei privati, diritti di copia e imposta di registrazione) che sottendono al processo civile stesso.

Dove ha, inevitabilmente malgrado i diversi propositi, inciso è sui costi del processo  direttamente a carico dalle parti che, almeno in questa prima fase, anziché diminuire come era logico aspettarsi, sono aumentati.

Aumenti che hanno trovato “giustificazione” nella esigenza di coprire le spese derivanti dalle nuove formalità e innovazioni tecnologiche.

L’ultimo, in ordine di tempo, aumento degli importi del contributo unificato, operato dall’articolo 53 decreto legge 25 giugno 2014 n 90, è stato, infatti, giustificato dall’esigenza di  sopperire alle minori entrate dovute alla certificazione di conformità delle copie ad opera degli avvocati.

Mentre l’aumento , ex articolo 4 commi 4 e 5 decreto legge 29/11/2009 n 193 convertito con legge 22/2/2010 n 24, che opera ad ogni adeguamento dei diritti di copia degli atti giudiziari agli indici ISTA ha trovato giustificazione, anche esso, nell’esigenza di sopperire ai costi di informatizzazione del processo civile. 

Nell’evidenziare che nulla è mutato riguardo alla registrazione degli atti giurisdizionali analizziamo le novità riguardo alle altre voci di spesa a carico delle parti presenti  nel processo civile.

Contributo Unificato

Le modalità applicative del processo civile telematico non hanno in alcun modo inciso sul contributo unificato che continua ad essere regolamentato dalla parte seconda – voci di spesa- titolo primo del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115.

Ha  invece introdotto una novità, legata alle nuove modalità di iscrizione dei procedimenti, prevedendo il pagamento del contributo unificato per via telematica.

Il Ministero della Giustizia, in applicazione delle vigenti Regole Tecniche, articolo 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale, in materia di servizi telematici e nell’ambito dei sistemi informatici del settore civile, ha sviluppato, e reso fruibile all’utenza,  il servizio denominato “Pagamenti Telematici”, che consente alla Cancelleria di ricevere i pagamenti eseguiti dalle parti attraverso un canale telematico.

Le modalità e le indicazioni d’uso del servizio sono specificate nella scheda tecnica pubblicata nel sito ufficiale del Ministereo della Giustizia  [in Ministero della Giustizia – Archivi- https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART622726&previsiousPage=mg_14_7] e a  pagina  518 e seguente  del Manuale Utente della Direzione Generale per i Sistemi Informatici Automatizzati (D.G.S.I.A) – Ministero della Giustizia -.

Il nuovo servizio di pagamento ha trovato applicazione nei vari uffici giudiziari man mano che negli stessi è divenuto operativo il processo civile telematico.

Problemi si sono avuti invece quando il pagamento del contributo unificato è avvenuto nelle modalità ordinarie [esempio nei pagamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati] in relazione alla esigenza di procedere, ai sensi dell’articolo 193 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, all’inserimento nel fascicolo e all’annullamento delle ricevute di versamento.

Il Ministero della Giustizia con direttiva DAG. 28/10/2014.0144442.U, confermata  DAG. 23/10/2015.0159552.U, ha, inizialmente, ritenuto “..condivisibile, ed anzi, doverosa, la prassi, già adottata da taluni Uffici, di invitare il procuratore della parte, che abbia assolto il Contributo Unificato mediante acquisto dell’apposita marca da bollo, e che abbia provveduto alla scansione della marca stessa ai fini del suo inserimento nel fascicolo informatico, a recarsi presso l’Ufficio giudiziario in modo da consentirne l’annullamento….

     Le sopra richiamate disposizioni ministeriali  risultano definitivamente  superate , circolare  Ministero della Giustizia DAG.21/11/2016.0209680.U,  essendo stato il programma informatico S.I.C.I.D. – che gestisce il contenzioso civile – integrato con la “.. la previsione della possibilità di inserire il numero integrativo riportato sul contrassegno, in tal modo consentendo al sistema di memorizzarlo e di segnalare un eventuale “allert” al cancelliere che si trovasse ad inserire un numero di marca già utilizzato in altro procedimento”.

Sarebbe comunque auspicabile che , con la definitiva entrata in vigore del processo civile telematica, fosse reso obbligatorio  il pagamento esclusivamente in modalità telematica.

Come accennato nella parte introduttiva del presente lavoro , problemi sorgono nel caso in cui una causa sia iscritta telematicamente in un registro diverso da quello di pertinenza.

Allo stato dei programmi che sottendono al processo civile telematico il sistema informatico non consente ancora il trasferimento del fascicolo telematico dall’uno all’altro registro.

Per ovviare a tale inconveniente, nelle prassi locali, sono state adottate varie modalità operative finalizzate a superare detta criticità e consentire l’effettiva iscrizione del medesimo atto introduttivo, completo dei suoi allegati, nel ruolo individuato tabellarmente.

Le “prassi locali” comportano la stampa, da parte delle cancellerie degli atti, la scannerizzazione degli stessi e l’iscrizione nel registro informatico di competenza, sostituendosi, di fatto, alla modalità di iscrizione telematica una modalità di iscrizione informatizzata. 

Il Ministero della Giustizia[ DAG 23/10/2015.0159552.U]  al momento,  preso atto del problema, ha disposto, limitatamente al problema del pagamento del contributo unificato, stabilendo che “in tale contesto, appare in questa sede rilevante chiarire che la cancelleria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizione al ruolo (in quanto, come si è visto, nell’ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l’eventuale integrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito”.

È inutile evidenziare che in non tutti gli uffici giudiziari si “adottano prassi”; in alcuni casi l’ufficio ha rifiutato l’iscrizione creando, alla parte, non pochi problemi specie quando si era in prossimità della scadenza dei termini.

Per quanto sopra è, quanto mai, auspicabile un definitivo intervento ministeriale.

 

Anticipazione forfettaria dai privati all’erario nel processo civile

Anche per l’istituto in questione il processo civile telematico non avrebbe in nessun modo potuto incidere, continuando ad essere regolamentato dagli articoli 30 e 285 del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115.

Anticipazione forfettaria, il cui importo attuale è di € 27, il cui omesso pagamento, ai sensi dell’articolo 285 punto 4, Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, comporta l’obbligo del funzionario “…di rifiutare di ricevere gli atti…

In materia civile, in vigenza del  regime di depositi cartacei degli atti, gli uffici applicavano, e non poteva essere diversamente, la normativa preclusiva appena richiamata.

Nel processo penale, relativamente all’obbligo della parte civile di corrispondere l’anticipazione in questione,  si era , invece, avuta una, discutibilissima, direttiva ministeriale che ha, di fatto, posto in essere  una diversa disciplina dell’istituto in oggetto nel processo penale rispetto al processo civile

Per la nota 5 marzo 2008 numero  341688/U del Ministero  Giustizia “…Ove l’ufficio si accorga dell’omesso versamento successivamente alla costi­tuzione della parte civile…. si dovrà procedere alla regolarizzazione degli importi dovuti, richiedendo il pagamento alla parte te­nuta al versamento della spesa…”

Viene, quindi, con direttiva ministeriale disposto, in palese deroga alla normativa vigente, articolo 280 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 , non di “rifiutare di ricevere gli atti” ma di “ richiedere il pagamento alla parte tenuta al versamento della spesa”; senza indicare, inoltre, su come debba comportarsi l’Ufficio di cancelleria in caso di rifiuto, o silenzio, della parte alla richiesta di pagamento.

Impossibile, infatti, procedere nell’ipotesi in questione, e in assenza di precisa disposizione normativa, alla procedura del recupero coattivo.

Ricordiamo infatti che per le anticipazioni forfettarie in esame , come  per i diritti di copia e di certificato,  non si applica la normativa del contributo unificato per il quale, invece, è previsto, normativamente, articolo 16 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, il recupero in caso di omissione e/o parziale pagamento dello stesso.

In materia di processo civile telematico, relativamente alle anticipazioni forfettarie dei privati, si è avuto un recente , discutibilissimo, indirizzo ministeriale.

Con  circolare DAG.21/11/2016.0209590.U, infatti, premessa una panoramica normativa dell’istituto dell’anticipazioni forfettarie dei privati nel processo civile contenuta nel Testo Unico spese di giustizia , Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115,  “ …sulla base delle norme sopra riportate,questa Direzione Generale” si ritiene “ che il rifiuto degli atti da parte del cancelliere, così come strutturato nella previsione dell’articolo 285, comma 4, citato, si possa applicare solo al deposito eseguito direttamente presso la cancelleria che, in base agli articoli 165 e 166 del c.p.c., all’art. 72 disp. att.c.p.c., ed all’art. 14 del d.P.R. n. 115 n. 2002, prima dell’introduzione del processo civile telematico, rappresentava la modalità di deposito genericamente prevista dalla legge”.

Per la ministeriale in oggetto “le norme sul PCT non hanno in alcun modo modificato tale assetto normativo”  con la conseguenza “che il rifiuto degli atti, ai sensi dell’articolo 285, comma 4, citato non può,al momento,estendersi anche ai depositi telematici”.

Concludendo “inoltre è il caso di rammendare che tale ultima disposizione normativa è, peraltro, contenuta in una norma di rango regolamentare”.

Non condividiamo l’indirizzo ministeriale.

Come, già in premessa evidenziato,  il processo civile telematico  rappresenta una modalità tecnica  di effettuare il deposito degli atti e di iscrizione delle procedure, ma non può certamente  stravolgere i principi normativi e fiscali che presiedono alla attività degli Uffici di cancelleria e, più in generale, dell’intero processo.

Non si capisce, quindi, perché se un atto processuale deve essere rifiutato o considerato fiscalmente irregolare qualora depositato in modalità cartacea la stessa cosa non possa, anzi non debba, avvenire per il solo fatto che il deposito avvenga in modalità telematica.

Cambiano le modalità di deposito da cartaceo in telematico ma non il principio normativo e gli aspetti fiscali che sottendono alla regolarità del deposito degli atti processuali.

La normativa che ha introdotto le modalità relative al  processo civile telematico nulla ha, espressamente o tacitamente, mutato rispetto ai principi di cui al testo unico spese di giustizia.

Da ultimo non si comprende la portata dell’inciso nella circolare: “…. è il caso di rammendare che tale ultima disposizione normativa è, peraltro, contenuta in una norma di rango regolamentare”.

Da quando un Regolamento non è più fonte normativa?

E, soprattutto, da quando una norma regolamentare può essere disattesa con una circolare, mero atto interno, di una Pubblica Amministrazione?

In mancanza di espressa norma derogativa, o abrogativa, all’articolo 285 testo unico spese di giustizia e, principalmente, per evitare ingiustificati danni erariali non può non concludersi che anche il deposito degli atti di iscrizione della causa nel processo civile telematico debba essere rifiutato nel caso di omesso pagamento delle anticipazioni forfettarie dai privati all’erario nel processo civile.

 

Diritti di copia: nuovi soggetti abilitati alla attestazione di conformità, copie conformi e copie esecutive

È l’istituto del rilascio di copia degli atti quello su cui maggiormente ha inciso l’introduzione del processo civile telematico.

Ha inciso sia sui costi del servizio che, con una vera rivoluzione normativa, con l’aumento della “platea” dei soggetti abilitati al rilascio delle copie.

Per copia si intende la riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata.

La dichiarazione di autenticità della copia di un documento consiste nell’attestazione, da parte di un Pubblico Ufficiale che la copia presentata è conforme al documento originale.

L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale lo stesso è depositato o al quale deve essere presentato, nonché da un notaio, cancelliere , segretario comunale o altro funzionario incaricato dal Sindaco.

            Ai sopra indicati soggetti abilitati al rilascio delle copie l’articolo 52  al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 si aggiungono il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, che, ai sensi della richiamata normativa, “possono estrarre con modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo  precedente  ed  attestare  la conformità  delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal  fascicolo informatico e munite dell’attestazione  di conformità  a norma del presente  comma, equivalgono  all’originale”. 

            La copia per la quale potrà essere attestato la conformità, nel caso in esame, è solo quella contenuta e, di conseguenza estratta, dal fascicolo informatico

Si era inizialmente dubitato che la facoltà ed il potere attribuiti dalla norma citata sussistessero in relazione ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore.

Con indirizzo ministeriale [DAG. 28/10/2014.0144442.U, DAG. 23/10/2015.0159552.U e DAG 23/10/2015.0159552.U] si è chiarito che  “deve ritenersi che il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.”

            In tema di rilascio copia non può essere dimenticato che ai sensi dell’articolo 66 D.P.R. 26 aprile 1986 n 131  “i soggetti indicati nell’articolo 10, lettere b) e c) possono rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati solo dopo che gli stessi sono stati registrati….”  

Come deve essere letta la disposizione di cui all’articolo 52 decreto legge n 90/2014 in relazione al richiamato articolo 66 del Testo unico in materia di registrazione di atti?

Non ritenendosi plausibile né l’abrogazione tacita del disposto di cui alla normativa in tema di registrazione né l’esenzione dal divieto di estrarre copia a carico degli avvocati e ausiliari del magistrato l’unica soluzione, conforme a normativa,  è che il divieto di estrarre copia, ed utilizzarli, di atti soggetti a registrazione, e non ancora registrati, permanga anche a carico dei soggetti di cui all’articolo 52 decreto legge 90/2014.

Altro aspetto su cui ha inciso il processo civile telematico è, come detto, quello relativo ai costi.

Nessun pagamento è previsto per le copie senza certificazione di conformità (ex art 267 Decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115), le cosiddette “copie uso studio”,  dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le stesse modalità al fascicolo processuale.

La detta esenzione, che si applica anche al processo tributario, è prevista dalla legge 27 dicembre 2013 n 147 (legge di stabilità anno 2014).

L’entrata in vigore del processo civile telematico aveva, inizialmente,  fatto propendere per una esenzione totale dal pagamento dei diritti di copia: non solo per quelli senza certificazione di conformità , ma, e soprattutto, per quelli con conformità e per le copie esecutive.

Leggiamo infatti dalla relazione del ministro al Parlamento del 13 agosto 2014, relativa alla “informatizzazione integrale e innovazione organizzativa del sistema giudiziario”  [ reperibile in = http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_5.wp] in cui, testualmente, nel riportare gli interventi dell’informatizzazione civile si legge “ eliminazione del pagamento dei diritti relativamente alle copie, anche richieste ai fini esecutivi, di provvedimenti e documenti informatici” .

Nella realtà  non è esattamente così.

Disposta, come visto, per legge, la gratuiticità delle copie senza diritto di conformità e, a seguito di specifici indirizzi ministeriali [DAG. 28/10/2014.0144442.U, DAG. 23/10/2015.0159552.U e  DAG 23/10/2015.0159552.U], della copia la cui conformità è attestata dai soggetti, difensore, consulente tecnico, professionista delegato, curatore e commissario giudiziale, di cui l’articolo 52 decreto legge 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.

Diversa invece la questione relativa alla copia spedita in forma esecutiva.

Si definisce titolo esecutivo il documento che consente di promuovere l’ esecuzione forzata o, ed è la stessa cosa, è titolo esecutivo  quel documento che consente di esercitare l’azione esecutiva della quale rappresenta condizione necessaria e sufficiente

Posto che “Il difensore, il consulente  tecnico,  il  professionista  delegato,  il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con  modalita’ telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli  atti  e dei provvedimenti….” tali facoltà si estendono anche alla copia spedita in forma esecutiva?

E, in caso negativo, è dovuto il pagamento dei diritti di copia?

A tali quesiti ha risposto il Ministero della Giustizia con, i più volte richiamati, indirizzi  DAG. 28/10/2014.0144442.U,DAG. 23/10/2015.0159552.U

Per gli Uffici ministeriali la possibilità  per il difensore di “provvedere in autonomia all’estrazione di copia ed alla sua autenticazione, rivolgendosi alla Cancelleria solo per l’apposizione della formula esecutiva, con conseguente esonero dal versamento di qualsiasi diritto..” è una modalità operativa “esclusa, alla luce di quanto disposto dall’alt. 153 disp. Att. C.p.c. – norma che non è stata interessata da alcuna recente modifica – che mantiene in capo alla cancelliere l’attività di rilascio della copia in forma esecutiva ex art. 475 c.p.c.”

Da tale indirizzo discende che “gli Uffici di cancelleria” dovranno astenersi  “dall’apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell’art. 16-bis comma 9- bis d.l. n. 179/2012”  attenendosi, invece, alla “ procedura disciplinata dal codice di procedura civile”.

Ne consegue, sempre per i richiamati indirizzi ministeriali, che” per il rilascio della copia, in forma esecutiva, di un provvedimento, devono essere percepiti i diritti di cui all’art. 268 D.P.R. n. 115/2002”

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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