Processo civile telematico, circolare del CNF sulle istruzioni operative

Redazione 10/11/14
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 Lilla Laperuta

E’ stata pubblicata il 4 novembre 2014 la circolare del 28 ottobre con la quale la Direzione Generale della Giustizia Civile ha aggiornato le indicazioni operative da seguire nell’attuazione del processo civile telematico a seguito dell’entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e ss. D.L. 179/2012 e D.L. 90/2014.

Nella lettera diramata dal Presidente del CNF viene richiamata l’attenzione sul punto n. 15, ove si specifica che il potere di autenticazione da parte del difensore degli atti contenuti nel fascicolo informatico si applica a tutti i fascicoli telematici indipendentemente dal tempo della formazione dei medesimi e il punto n. 17 in cui si specifica che nelle ipotesi di rilascio della formula esecutiva trova applicazione l’art. 475 c.p.c. e, dunque, tutti gli adempimenti connessi sono di esclusiva competenza delle cancellerie.

E’utile ricordare che l’art. 52 D.L.90/2014, convertito in L. 114/2014, ha introdotto il co. 9-bis dell’art.16 bis D.L..179/2012, attribuendo, al difensore, al consulente tecnico, al professionista delegato, al curatore ed al commissario giudiziale la facoltà di “estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti” contenuti nel fascicolo informatico, ed il potere di “attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico”.

Sul punto, alcuni Uffici hanno dubitato che la facoltà ed il potere attribuiti dalla norma citata sussistano in relazione ad atti e documenti contenuti in fascicoli relativi a procedimenti instaurati prima dell’entrata in vigore della norma stessa, o comunque prodotti e/o depositati in epoca anteriore.

Sul punto , si afferma che un’eventuale distinzione tra procedimenti instaurati prima del 30 giugno e procedimenti iniziati successivamente non sembra fondata su alcun dato testuale né sulla ratio dell’introduzione del potere di autentica, che è quella di sgravare gli Uffici giudiziari da attività materiali a basso contenuto intellettuale, e nel contempo, di consentire alle parti di avvantaggiarsi delle possibilità offerte dall’utilizzo dello strumento informatico.

Si ritiene, pertanto, che il potere di autentica si estenda a tutti gli atti contenuti nei fascicoli informatici, indipendentemente dalla data di instaurazione del procedimento o di deposito del singolo atto o documento.

 

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