Processo civile e PAT: tante le novità approvate ieri nella nuova riforma

Redazione 31/08/16
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Sono in arrivo le nuove misure per il processo civile, in particolare la definizione del contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Cassazione e al giudice di primo grado. Questo quanto previsto dal decreto-legge sull’efficientamento della giustizia approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri e che mira a garantire l’efficienza degli uffici giudiziari mediante interventi di carattere organizzativo e per l’attuazione del processo amministrativo telematico.

Oltre a prorogare le pensioni dei magistrati e a dettare misure per il processo amministrativo telematico, infatti, le nuove regole spingono per processi più veloci, con sentenze più celeri, testimonianze scritte, meno formalismi e atti scritti, intervenendo d’urgenza sui processi civili, per ridurre del tutto i tempi morti e muoversi verso la direzione della semplificazione delle regole processuali e l’abbattimento del contenzioso.

La nomina straordinaria di 70 giudici ausiliari  in Cassazione

Al fine di facilitare la definizione dei procedimenti tributari pendenti presso la Corte di Cassazione, si procede – su proposta del consiglio direttivo della S.C. – alla nomina in via straordinaria di massimo 70 giudici ausiliari da parte del ministro della giustizia. L’incarico, di durata quinquennale, non è rinnovabile.

Possono essere chiamati a svolgere tale incarico quei magistrati ordinari che non siano a riposo da più di 3 anni alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda e che non abbiano ancora raggiunto i 75 anni di età.

Al contempo è prevista una proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2017) dei tempi di pensionamento delle posizioni apicali della Cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e dell’Avvocatura dello Stato.

Al primo presidente della Corte di Cassazione, inoltre, è data la facoltà di applicare i magistrati dell’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

La riduzione dei processi in Cassazione

Nel decreto vengono anche dettate misure sulla ragionevole durata del ricorso per cassazione, novellando in particolare l’art. 375 c.p.c. Di regola, le sezioni semplici della Corte decideranno in camera di consiglio, senza l’intervento del pubblico ministero e delle parti, “salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dall’apposita sezione di cui all’articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio“.

Anche il procedimento per la decisione in camera di consiglio sarà modificato, prevedendo che sia il presidente a fissare con decreto l’adunanza della Corte. Sarà anche suo compito indicare se è stata ravvisata un’ipotesi d’inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso, così come di notificare agli avvocati delle parti – almeno 20 giorni prima della data stabilita – il decreto con facoltà di presentare memorie – non oltre 5 giorni prima.

Anche la procedura di correzione di errori materiali sarà modificata: nel caso in cui la sentenza o l’ordinanza pronunciata dalla Corte siano affette da errore materiale, di calcolo o, di fatto (ex art. 395, n. 4) è prevista la possibile di chiedere la correzione in ogni tempo sia su istanza della parte interessata che d’ufficio dalla Corte. La revocazione “può essere chiesta entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento“.

Cosa cambia per il processo in primo grado?

Per il processo di primo grado, sono tante le novità previste, a partire per esempio dalla costituzione delle parti che, innanzi al tribunale in composizione monocratica, avverrà con ricorso, sottoscritto a norma dell’art. 125 e contenente le indicazioni di cui all’art. 163 terzo comma c.p.c. (n. 1/7). Dopo la presentazione del ricorso, il cancelliere formerà il fascicolo d’ufficio e lo presenterà al presidente del tribunale che a sua volta designerà il giudice cui è affidato il procedimento. Quest’ultimo dovrà fissare l’udienza di comparizione assegnando termine al convenuto che potrà costituirsi fino a 10 giorni prima dell’udienza, spiegando le difese e indicando le prove a pena di decadenza.

Inoltre, fatte precisare le conclusioni – come stabilisce il nuovo art. 281-sexies – il giudice potrà ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva, pronunciando al termine la sentenza.

Sarà di 30 giorni a decorrere dalla pronuncia in udienza ovvero, se anteriore, dalla comunicazione o dalla notificazione, il termine per proporre appello avverso la sentenza.

Altre novità sono l’abrogazione dell’art. 183-bis e delle disposizioni di cui al capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile.

Le nuove regole saranno da applicarsi a tutti quei procedimenti introdotti dal 30simo giorno dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

L’avvocato e la produzione di dichiarazioni scritte a supporto del proprio assistito

Con il nuovo decreto-legge, sarà permesso all’avvocato di produrre dichiarazioni scritte a supporto delle ragioni del proprio assistito. Si tratta delle testimonianze scritte introdotte dal nuovo art. 257-bis c.p.c. che consente alla parte di produrre dichiarazioni scritte di terzi capaci di testimoniare e di rilasciarle al difensore che previa identificazione ne attesta l’autenticità. Questa tecnica – che fu stralciata già dalla riforma del 2014 – mira a ridurre radicalmente le lungaggini delle audizioni testimoniali.

Tale misura, ora contenuta nel decreto, conferisce la possibilità di raccogliere dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e portarle innanzi al giudice che, nel decidere la causa, dovrà tenerle in considerazione. Sarà dovere del difensore, inoltre, informare il terzo sull’utilizzo in giudizio della sua dichiarazione, delle conseguenze di false dichiarazioni e della possibilità per il giudice di disporre d’ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.

Le misure a sostegno del processo amministrativo telematico (PAT)

Per quel che riguarda il processo amministrativo telematico, il cui avvio è stato stabilito in data 1° gennaio 2017 dal decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, sono state introdotte misure finalizzate ad armonizzare gli strumenti del PAT con il codice dell’amministrazione digitale, come il domicilio digitale, l’estensione agli avvocati difensori dell’attestazione dell’efficacia probatoria della copia per immagine di documenti cartacei.  Le misure mirano anche a estendere l’utilizzo delle modalità upload, cioè la possibilità di deposito degli atti anche per quei soggetti non dotati di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di garantire l’attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, è prevista l’assunzione di 53 unità di personale a tempo indeterminato con competenze specialistiche, ossia tre dirigenti tecnici, trenta funzionari informatici, venti assistenti informatici.

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