Processo al TAR, riforma al primo step

Redazione 04/08/11
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto integrativo del codice. Tra le novità, la riscrittura del rito elettorale per le amministrative, con una spinta verso la telematizzazione e l’accelerazione

 

Articolo di Giuseppe Manfredi tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it

 

Processo amministrativo, primo step per la riforma. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato ieri uno schema di decreto legislativo che integra il codice del processo amministrativo, in attuazione della delega conferita a tal fine al Governo. Il testo, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato redatto dalla Commissione istituita nell’ambito del Consiglio di Stato per la redazione del codice e tiene conto dei rilievi e delle richieste provenienti dagli operatori nella fase di prima applicazione del codice medesimo. “Particolarmente innovativo l’intervento che riguarda il rito elettorale, di cui s’intende modificare l’impostazione per coordinarla con quella rilevabile dagli spunti forniti dalla recente sentenza della Corte costituzionale (n. 236 del 2010) in materia di impugnativa degli atti del procedimento preparatorio alle elezioni amministrative”, sottolinea la nota, aggiungendo che il testo verrà trasmesso alle commissioni parlamentari per il parere. Diverse le novità presenti nel provvedimento: quelle di maggiore impatto sulle amministrazioni locali riguardano come detto l’intervento sul rito elettorale. Come ad esempio il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per e elezioni comunali, provinciali e regionali, nel quale si riscontra una decisa spinta verso la telematizzazione e l’accelerazione. In base allo schema di decreto, ad esempio, si prevede che gli atti immediatamente lesivi relativi al procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali siano impugnabili nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati. Il ricorso deve essere notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali contro interessati e depositato presso la segreteria del Tribunale adito, che provvede a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa o ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico. L’udienza di discussione si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi . Il giudizio è deciso all’esito dell’udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice h a inteso accogliere e fare proprie . Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali contro interessati e depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico, oltre che presso la segreteria del Consiglio di Stato. Tra le altre novità, quella attinente alla presentazione tardiva di memorie o documenti, che può essere eccezionalmente autorizzata, su richiesta di parte, dal collegio , assicurando comunque il pieno rispetto del diritto delle controparti al contraddittorio su tali atti, qualora la produzione nel termine di legge si a risultata estremamente difficile. E ancora, la possibilità da parte del Consiglio di Stato, se richiesto con istanza previamente notificata alle altre parti, in caso di eccezionale gravità ed urgenza, di sospendere gli effetti della sentenza impugnata e disporre opportune misure cautelari.

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