Nel caso di procedure di assunzione condotte in applicazione dell’art. 16, l. 28 febbraio 1987 n. 56 (nelle quali i lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie, risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti) con riguardo alla determinazione dei criteri di selezione dei singoli lavoratori, la p.a. è vincolata a criteri predeterminati per legge, senza poteri autoritativi e discrezionalità amministrativa, sicché la pretesa del lavoratore che assuma la violazione dei criteri predeterminati per legge nella assunzione, assume la valenza di un diritto soggettivo.
L’art. 63 d.lg. n. 165 del 2001, da parte sua, ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, ad eccezione delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni che restano invece riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo, per cui le controversie in materia di avviamento al lavoro nel pubblico impiego, mediante selezione in base alle graduatorie compilate dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego, previste dall’art. 16 l. 28 febbraio 1987 n. 56, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento