Procedura di gara con oggetto la realizzazione di un campo da calcio regolamentare in erba sintetica con le relative opere complementari, omologazione della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti

Lazzini Sonia 30/04/09
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Censura su alcune clausole del bando della gara in oggetto, in quanto sostiene che siano lesive dei principi di massima partecipazione, di concorrenza e di par condicio: la lex specialis di gara imporrebbe nella gara un unico sistema di cui ai brevetti citati, che renderebbe impossibile la partecipazione a chi non riesce ad ottenerne l’uso, in violazione del principio di non discriminazione e di salvaguardia della par condicio, nonché in violazione del Regolamento della Lega Nazionale dilettanti 2008, che dispone una pluralità di sistemi omologati per la costruzione di opere de quo: qual è il parere l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici?
 
L’articolo 68, comma 13, del d. Lgs. n. 163/2006 stabilisce, in via generale, il divieto di introdurre nella documentazione di gara specifiche tecniche che facciano menzione espressa di un marchio, un brevetto, un’origine o una produzione specifica che, di fatto, impongono l’impiego di materiali o prodotti acquistabili da produttori determinati. Pertanto, le caratteristiche tecniche operative della documentazione di gara che contengano l’indicazione di marchi specifici e non riportino la espressione “o equivalente”, sono da ritenersi in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006. La ratio legis sottesa alla disposizione in commento, come questa Autorità ha già avuto modo di osservare (si vedano i pareri n. 51 del 10 ottobre 2007; n. 97 del 9 aprile 2008 e n. 202 del 31 luglio 2008), consiste nell’evitare che la previsione di brevetti, ovvero la definizione di specifiche tecniche che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata, determinino un ostacolo alla libera circolazione delle merci, mediante l’imposizione di particolari caratteristiche dei prodotti o dei servizi che implicano un determinato processo produttivo ovvero una determinata provenienza. Nel caso di specie la procedura di gara ha ad oggetto la realizzazione di un campo da calcio regolamentare in erba sintetica con le relative opere complementari, omologazione della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti, la quale ha predisposto un “Regolamento per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione”, che prevede tutti i requisiti regolamentari e tecnici che devono necessariamente essere rispettati nella realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale. Detto Regolamento, dopo aver precisato, nella premessa, che lo stesso non si applica ai campi già in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antecedenti il 30 gennaio 2008, descrive gli elementi base per la preparazione del programma di campi da calcio in erba artificiale. Tali elementi, essendo stati previsti in via generale per tutti i campi da calcio da eseguire ex novo, presentano caratteristiche che non si riferiscono a specifici brevetti. Il campo da calcio che il Comune di Lavagna deve realizzare sembra essere, dalla documentazione presentata, un campo di calcio nuovo e pertanto ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento succitato. La previsione del bando di gara contenuta nel Nota Bene contestata dall’istante, fa riferimento ad un parere preventivo formulato dalla L.N.D. – F.I.G.C che non è stato, tuttavia, prodotto agli atti ed il cui contenuto è, pertanto, da questa Autorità ignorato. Anche per quanto riguarda la seconda censura mossa dalla società che ha richiesto il parere., in ordine alle varianti migliorative contenute al punto 2B del disciplinare di gara, che farebbero riferimento ad un brevetto industriale, deve osservarsi come dal testo del disciplinare e del capitolato non risultano esservi rinvii al brevetto. Stante la sopradescritta carenza documentale, e mancanza di tutti i dati, questa Autorità, circoscrivendo l’esame ai documenti in proprio possesso trasmessi nel corso dell’istruttoria, non ravvisa la presenza di brevetti che si porrebbero in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006.
 
Riportiamo qui di seguito il parere numero 36 del 24 marzo 2009, emesso dall’ Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
 
 
 
Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
 
 
 
Parere n. 36 del 11/03/2009
 
PREC 367-08-L
Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie, ex art. 6, comma 7, lettera n) del Decreto Legislativo n. 163/06, presentata dalla ALFA C.C. S.p.A. – “Lavori di realizzazione di un manto in erba sintetica di terza generazione a norma L.N.D. – F.I.G.C. presso il campo sortivo E. Riboli”: Euro 460.000,00. S.A.: Comune di Lavagna (GE).
 
Il Consiglio
 
Vista la relazione dell’Ufficio del precontenzioso
 
Considerato in fatto
 
In data 4 luglio 2008 è pervenuta presso questa Autorità l’istanza di parere della società ALFA C.C. S.p.A., la quale censura alcune clausole del bando della gara in oggetto, in quanto sostiene che siano lesive dei principi di massima partecipazione, di concorrenza e di par condicio. L’istante, in particolare, rappresenta di non aver potuto partecipare alla gara a causa della previsione delle seguenti clausole che considera illegittime: il punto 3.2 del bando che prevede quanto segue “N.B. le prescrizioni contenute nel parere preventivo formulato dalla L.N.D. – F.I.G.C., quale parte integrante al Capitolato Speciale d’Appalto, costituiscono fondamento per quanto concerne la realizzazione dell’opera e pertanto eventuali difformità riscontrate nella formulazione dell’offerta (natura e consistenza del filato, sistema intaso di tipo organico, drenaggio orizzontale “geodreno”, predisposizione sottofondo e conseguente ottenimento di omologazione da parte della L.N.D., con oneri a completo carico dell’impresa appaltatrice) rispetto al parere predetto costituiscono motivo di esclusione dall’appalto”. Inoltre, la società espone che il Capitolato di gara, in merito alle varianti migliorative, al punto 2B prevede che l’offerente dovrà descrivere dettagliatamente le soluzioni progettuali che intende eseguire allegando computo, disegni e stime, fermo restando la rispondenza al Capitolato Speciale d’Appalto per quanto concerne il sistema. L’istante sottolinea come detto sistema faccia riferimento ad un brevetto industriale n. MI 2005 A000636 e successivi depositati da Italgreen S.p.A. e all’International Preliminary Report on Pternabilit e International Application n. PCT/IB2004/003923 e successivi depositati da Roberto Nusca, che sembrerebbero identificare il sistema a cui fa riferimento il bando ed il disciplinare. Tale disposizione, secondo l’istante, imporrebbe nella gara un unico sistema di cui ai brevetti citati, che renderebbe impossibile la partecipazione a chi non riesce ad ottenerne l’uso, in violazione del principio di non discriminazione e di salvaguardia della par condicio, nonché in violazione del Regolamento della Lega Nazionale dilettanti 2008, che dispone una pluralità di sistemi omologati per la costruzione di opere de quo.
 
Nell’ambito dell’istruttoria procedimentale, è presente in atti una lettera di replica del Comune di Lavagna alle censure sopradescritte della ALFA C.C. S.p.A., nella quale viene rappresentato dalla stazione appaltante che l’opera da realizzare è destinata ad ospitare competizioni di Campionati della F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e Scolastico e che, pertanto, dovrà possedere i requisiti regolamentari e tecnici, secondo i parametri stabiliti dal Regolamento per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione secondo i disposti della L.N.D. Le scelte progettuali, per un intaso prestazionale “di tipo organico” sono state effettuate, secondo quanto descritto dal Comune, sulla scorta di valutazioni tecniche maturate a fronte di sopralluoghi comparativi, test atletici e meccanici e dall’esperienza effettuata con il manto artificiale già in uso presso l’impianto sportivo in questione, oggetto di dismissione, di tipo “granuli di gomma”, già omologato dalla L.N.D. in data 21 ottobre 2002, certificato L.N.D. LS001, riomologato in data 28 novembre 2006. Il progetto, sottoposto a parere preventivo da parte della L.N.D. rilasciato in data 3 aprile 2008, prevede un intaso prestazionale di tipo organico, riportando esclusivamente quale riferimento la tabella G3 del predetto regolamento L.N.D., unitamente ad un sistema di drenaggio orizzontale (geodreno) indicato nelle tavole 3.3 e 3.7 del Regolamento.
 
 
Ritenuto in diritto
 
L’articolo 68, comma 13, del d. Lgs. n. 163/2006 stabilisce, in via generale, il divieto di introdurre nella documentazione di gara specifiche tecniche che facciano menzione espressa di un marchio, un brevetto, un’origine o una produzione specifica che, di fatto, impongono l’impiego di materiali o prodotti acquistabili da produttori determinati.
Pertanto, le caratteristiche tecniche operative della documentazione di gara che contengano l’indicazione di marchi specifici e non riportino la espressione “o equivalente”, sono da ritenersi in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. 163/2006. La ratio legis sottesa alla disposizione in commento, come questa Autorità ha già avuto modo di osservare (si vedano i pareri n. 51 del 10 ottobre 2007; n. 97 del 9 aprile 2008 e n. 202 del 31 luglio 2008), consiste nell’evitare che la previsione di brevetti, ovvero la definizione di specifiche tecniche che menzionino una fabbricazione o provenienza determinata, determinino un ostacolo alla libera circolazione delle merci, mediante l’imposizione di particolari caratteristiche dei prodotti o dei servizi che implicano un determinato processo produttivo ovvero una determinata provenienza.
Nel caso di specie la procedura di gara ha ad oggetto la realizzazione di un campo da calcio regolamentare in erba sintetica con le relative opere complementari, omologazione della F.I.G.C. Lega Nazionale Dilettanti, la quale ha predisposto un “Regolamento per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione”, che prevede tutti i requisiti regolamentari e tecnici che devono necessariamente essere rispettati nella realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale. Detto Regolamento, dopo aver precisato, nella premessa, che lo stesso non si applica ai campi già in possesso di regolare omologazione rilasciata in forza di disposizioni regolamentari antecedenti il 30 gennaio 2008, descrive gli elementi base per la preparazione del programma di campi da calcio in erba artificiale. Tali elementi, essendo stati previsti in via generale per tutti i campi da calcio da eseguire ex novo, presentano caratteristiche che non si riferiscono a specifici brevetti.
Il campo da calcio che il Comune di Lavagna deve realizzare sembra essere, dalla documentazione presentata, un campo di calcio nuovo e pertanto ricadente nell’ambito di applicazione del Regolamento succitato. La previsione del bando di gara contenuta nel Nota Bene contestata dall’istante, fa riferimento ad un parerepreventivo formulato dalla L.N.D. – F.I.G.C che non è stato, tuttavia, prodotto agli atti ed il cui contenuto è, pertanto, da questa Autorità ignorato. Anche per quanto riguarda la seconda censura mossa dalla società ALFA C.C. S.p.A., in ordine alle varianti migliorative contenute al punto 2B del disciplinare di gara, che farebbero riferimento ad un brevetto industriale, deve osservarsi come dal testo del disciplinare e del capitolato non risultano esservi rinvii al brevetto.    
Stante la sopradescritta carenza documentale, e mancanza di tutti i dati, questa Autorità, circoscrivendo l’esame ai documenti in proprio possesso trasmessi nel corso dell’istruttoria, non ravvisa la presenza di brevetti che si porrebbero in violazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006.
 
In base a quanto sopra considerato
 
Il Consiglio
 
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che i documenti di gara sottoposti all’esame risultano essere conformi alla normativa vigente di settore.
 
I Consiglieri Relatori                                                                Il Presidente
Alessandro Botto                  Luigi Giampaolino
Giuseppe Brienza
 
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 24/03/2009

Lazzini Sonia

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