problemi di competenza alla luce delle modifiche al reato di lesioni personali gravi e gravissime

Scarica PDF Stampa
Avv.Alessandro Buzzoni
 
—————————
 
            Degno di nota appare il compendio ermeneutico fornito dalla prima sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza n.1294 del 29 novembre 2007, trattandosi della prima pronuncia tesa a fornire una possibile chiave di lettura in ordine alla competenza per il reato di cui all’art.590, co.3 c.p. commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, a seguito della accresciuta recrudescenza sanzionatoria apportata dall’art.2 della legge 21 febbraio 2006 n.102.
            Il reato di lesioni personali colpose invero, è stato attribuito alla competenza per materia del giudice di pace penale per opera del D.Lvo 274/2000, che ne ha previsto altresì una nuova peculiare sanzione, svincolata dalla pena detentiva.
            L’articolo 52 del predetto decreto istitutivo della competenza penale del giudice di pace, ha infatti sostituito le pene detentive originariamente stabilite per alcune tipologie di reati – tra i quali anche quello di lesioni personali colpose – con altre specifiche sanzioni di tipo esclusivamente pecuniario in luogo di quelle detentive, ovvero, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, con quelle dell’obbligo di permanenza domiciliare e dello svolgimento di attività non remunerata in favore della comunità.
            Il nuovo apparato punitivo indicato dalla legge attributiva della competenza in materia penale del giudice di pace, non prevede dunque più alcuna pena detentiva.
            Ciò che peraltro è apparso incongruente rispetto al passato, è la contingenza che con l’art.2 della legge n.102 del 2006 si è nuovamente reintrodotta la pena detentiva per i reati di cui all’art.590 comma 3 c.p. commessi in violazione delle norme del codice della strada, ponendo così effettivi problemi di efficacia dello ius superveniens rispetto alla competenza.
            La relativa tematica non poteva che essere affidata alla sagace interpretazione della Suprema Corte, la quale peraltro, con la sentenza in commento, non è riuscita a corredare le proprie argomentazioni in maniera scrupolosa e radicale, avendo fronteggiato la questione in maniera alquanto sbrigativa e laconica.
            La sentenza in parola infatti, nel tentativo di risoluzione dell’impasse causato da un conflitto di competenza sollevato dal Tribunale, al quale erano stati trasmessi gli atti processuali da parte di un giudice di pace ritenutosi incompetente a giudicare il reato de quo, alla luce della nuova normativa modificatrice del relativo trattamento sanzionatorio, si è semplicemente limitata a statuire che: “Nulla, nella legge 102 del 2006, autorizza a ritenere che detto intervento abbia influito sulla competenza per materia stabilita dall’art.4 lett.a) del D.Lvo 274/2000, perché pur essendo l’inasprimento della pena voluto dal legislatore un argomento rilevante, non è di per sé decisivo per stabilire la competenza del giudice di pace che era ed è radicata soltanto ratione materiae”.
            Appare immantinente rilevare, peraltro, che la dottrina sviluppatasi all’indomani della precitata decisione ha tenacemente avversato una simile ermeneutica, atteso che più di un argomento andrebbe a deporre in favore di una ritenuta abrogazione tacita dell’art.4, lett.a) del D.Lvo 274/2000 per effetto dello ius superveniens [1].
                In primo luogo, occorre tenere in conto quanto disposto dall’art.15 delle preleggi, secondo il quale è sempre possibile l’abrogazione tacita di una norma nel caso di “incompatibilità logica” della stessa con altra norma promulgata in epoca successiva.
            Ecco allora che l’intervenuto aggravamento del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di cui all’art.590, co.3 c.p., si rivelerebbe assolutamente irrilevante qualora la competenza per detto reato perdurasse in capo al giudice di pace, atteso che questi, per espressa previsione di cui all’art.52 del D.Lvo 274/2000, giammai potrà applicare sanzioni detentive.
            Si tenga inoltre presente che la citata legge 102 del 2006 ha altresì emendato l’art.552, comma 1 ter c.p.p., laddove si prevedono nuovi e più rapidi termini (sia pure non perentori), per disporre la fissazione dell’udienza dibattimentale a seguito di decreto di citazione diretta a giudizio dinnanzi al Tribunale in composizione monocratica, qualora si debba “procedere per taluno dei reati previsti all’articolo 590, terzo comma, del codice penale”.
            Anche tale modifica, in buona sostanza, confermerebbe implicitamente la radicata competenza in capo al Tribunale per il reato di lesioni personali colpose così nuovamente sanzionato, non potendosi logicamente argomentare in altra maniera.
            La stessa partizione dottrinale infine, ha saggiamente rilevato che la precitata legge 102/2006 ha altresì importato nel codice della strada un nuovo articolo 224-bis, il quale prescrive la “nuova” sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità, quale conseguenza aggiuntiva alla potenziale condanna per il reato di lesioni personali colpose.
            In tale situazione, stante la logica sottesa alla surriportata modifica sanzionatoria, il giudice dovrebbe in caso di condanna “aggiungere” alla pena principale quella accessoria del lavoro in favore della collettività, mentre già il D.Lvo 274/2000 prevede tale sanzione come comminabile in via principale (seppur su richiesta dell’imputato o del suo procuratore speciale) da parte del medesimo giudice.
            Traspare pertanto la perentoria incongruenza di tale infelice e mal formulata disposizione, rendendo la stessa lecito domandarsi se per assurdo l’imputato possa essere condannato ad entrambe le pene, assolutamente equivalenti, e sulla base di quali parametri di commisurazione.
            Stando così le cose, appare dunque inverosimile e irragionevole ritenere che il legislatore abbia inteso apportare tali modifiche lasciando peraltro inalterata la competenza del giudice di pace,con ovvia violazione del criterio di ragionevolezza di cui all’art.3 Cost.
            Diviene pertanto stringente un ripensamento maggiormente incisivo sul punto, da parte dei giudici della Cassazione.
 
            [1] cfr. MARZADURI E., Giudice di Pace e processo penale, Torino 2002; MUTTI P. Il processo penale avanti al giudice di pace, AA.VV. 2001; FRATUCELLO S., in Arch.Nuova proc.pen. 02/2008.
 
 
 

Avv. Buzzoni Alessandro

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento