Privacy e diritto alla difesa

Redazione 09/06/03
Scarica PDF Stampa
di ******* di *****

La domanda non ha impegnato la dottrina giuridica in un lungo e serrato dibattito; qualcuno, però, se l’era già posta: fino a che punto, in un processo civile, è possibile comprimere il diritto alla privacy dei soggetti coinvolti?

In materia penale, com’è noto, la questione non esiste data la previsione della lettera d) dell’art. 4 della legge 675/96; ma la materia civile poteva dirsi assorbita in quelle “ragioni di giustizia” cui fa cenno quello stesso art. 4 ? e se si, in che misura?

Ricordo soltanto uno studio (del quale, purtroppo, ho perso i riferimenti) di ************* che ha affrontato il problema. A parere dell’autrice, la fase in cui legittimamente può giustificarsi la compressione della privacy dei soggetti coinvolti in un processo civile è rappresentata dall’istruzione probatoria. In riferimento alla produzione di documenti, poi, ella riteneva che mentre non si pone alcun problema di violazione della privacy in relazione alle scritture pubbliche, questioni di lesione della altrui riservatezza possono sorgere qualora siano prodotte in giudizio scritture private o altre prove documentali.

Insomma, davvero pochi i riferimenti dottrinari ed altrettanto poche pronunce giurisprudenziali – peraltro afferenti altre questioni di merito relative alla legge 576/96 –, dunque, per risolvere un caso che può capitare anche frequentemente all’avvocato matrimonialista. Una moglie (che chiameremo ****) sospetta l’infedeltà del marito e per accertarla si rivolge ad un detective privato (ovviamente regolarmente autorizzato). Gli amanti, entrambi perfettamente riconoscibili, vengono immortalati in inequivocabili atteggiamenti affettuosi dall’obiettivo del detective. Incardinato il procedimento per separazione giudiziale con addebito l’avvocato della moglie produce in giudizio le foto che comprovano l’infedeltà coniugale.

L’esibizione in giudizio, però, fa insorgere la compagna (che chiameremo Tizio) del marito infedele, che lamenta la violazione della sua privacy e della sua immagine; difatti, in via cautelare adisce il giudice accusando:

TRIBUNALE DI S. MARIA ****
RICORSO EX .ART. 700 C.P.C.
Per la Sig.ra Tizio, rappresentata e difesa dall’Avv. ***** presso il quale elettivamente domicilia in … alla via ….. giusta mandato a margine
Contro la Sig.ra C*************
che la sig.ra **** nel giudizio di separazione giudiziale dal marito Sempronio pendente presso il tribunale di S. Maria C.V. recante RG n….. allo scopo di provare una presunta infedeltà di quest’ultimo, ha esibito e depositato agli atti della sua produzione una relazione del detective privato ****** con allegate n. 25 fotografie – ove la ricorrente è ritratta – , certificazione PRA della propria autovettura e della propria situazione di famiglia;
che la produzione di tali fotografie e documenti della ricorrente lede grandemente ed irreparabilmente il diritto alla riservatezza, alla privacy ed alla immagine dell’istante con palese violazione dell’art. 2 Cost., art. 10 c.c. nonchè della l. 675/96;
che, difatti, l’esponente è decisamente estranea ai fatti del giudizio pendente tra la … e il … teso ad una eventuale valutazione, in termini di addebito, del comportamento esclusivamente di quest’ultimo, -che può essere provato con ogni mezzo – e giammai di terzi;
che invece la produzione di tali documenti (certificati) e fotografie prive di qualsivoglia tutela dell’altrui immagine e riservatezza (mediante apposizione di ombre sul viso della ricorrente o altri accorgimenti, etc) lede i diritti assoluti della personalità tutelabili erga omnes (Cass. 2129/75, App. Trieste 13.1.93); tanto più che ex L. 633/41 artt. 96 e 97 ” … il ritratto di una persona non può essere esposto … senza il consenso di quest’ultima …” e che l’esposizione dell’immagine altrui è abusiva quando sia tale da rendere pregiudizio all’onore, alla reputazione ed al decoro della persona medesima. Difatti, nella fattispecie, la produzione di certificati personalissimi e fotografie della ricorrente hanno comportato l’illegittima ed abusiva esposizione pubblica dell’immagine e della vita privata della ricorrente senza che, nel giudizio tra **** e Sempronio vi fosse un apprezzabile e rilevante interesse. E’ pacifico, infatti, che in tale giudizio assurgerà rilevanza l’eventuale infedeltà del Sempronio – tra l’altro già separato di fatto all’epoca delle foto – che può essere provata con testi e, comunque, in ogni modo (anche fotografie che, però, annebbino, oscurino e qualt’altro l’immagine di terze persone estranee!), salvo il rispetto della legge e degli altrui diritti assoluti;
che è interesse della ricorrente, nelle more del futuro giudizio inibitorio e/o di risarcimento, vedere immediatamente tutelato il proprio diritto, irreparabilmente leso, alla riservatezza ed immagine ex art. 10 c.c. nonchè alla privacy ex legge 675/96.
Tanto premesso e ritenuto, la sig.ra Tizio ut supra
RICORRE
all’Ill.mo Presidente del tribunale di S. Maria C.V. affinchè, nelle more del giudizio di merito teso all’inibitoria di tale abusivo comportamento e/o del risarcimento di tutti i danni anche ex art. 2043 c.c. voglia emanare tutti i provvedimenti cautelari idonei a far cessare e/o contenere il pregiudizio alla privacy ed immagine della ricorrente.

Alle argomentazioni della ricorrente, la difesa della **** ha opposto:

TRIBUNALE CIVILE DI S. MARIA CAPUA VETERE
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
Per la Sig.ra Caia, rappresentata e difesa, per mandato in calce al ricorso e pedissequo decreto n. …. di ****. notificato in data 2003, dal sottoscritto avv. ******* di *****, col quale elettivamente domicilia in Maddaloni alla via libertà 191, convenuta/resistente contro la Sig.ra Tizio, rappresentata e difesa dall’avv. *****, unitamente al quale elettivamente domicilia in ….. alla via……,attrice/ricorrente.
In fatto.
Con ricorso ex art. 700 c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritto, la Sig.ra Tizio ha adito l’intestato tribunale adducendo, in buona sostanza, quanto segue:
(omissis)
Letto il ricorso, il G.U. ha fissato l’udienza di comparizione delle parti per il giorno…… Col presente atto si costituisce in giudizio, per mezzo del sottoscritto procuratore, la convenuta-resistente *********** eccependo quanto segue
In diritto.
Insussistenza e infondatezza dell’azione cautelare.
La domanda dell’attrice è inammissibile rispetto alle condizioni poste a fondamento dell’azione cautelare in genere; non sussiste, infatti, alcun periculum in mora.
Atteso che le fotografie che ritraggono la ricorrente e il marito della convenuta non sono state esposte al pubblico, e che la produzione in giudizio di atti e documenti non equivale a pubblica esposizione degli stessi, le esigenze di riservatezza e tutela dell’immagine pubblica della Sig.ra Tizio, dunque, non sono lasciate al caso ma garantite dalla norma dell’art. 76 delle Disposizioni di attuazione al c.p.c., rubricato Potere delle parti sui fascicoli, e che testualmente recita: <<Le parti o i loro difensori regolarmente costituiti possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d’ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo.>>
La limitata visione di quelle fotografie a soggetti tenuti al segreto d’ufficio, e la vigilanza del Cancelliere sull’esercizio dei poteri di consultazione delle parti, escludono qualsiasi ipotesi di danno o pregiudizio all’immagine o alla personalità della ricorrente.
a) in particolare, ex art. 2 Cost., art. 10 c.c. e legge 675/96
A giudizio dell’attrice, la produzione nel predetto giudizio di separazione di fotografie che la ritraggono in compagnia del marito della convenuta (e taluni atteggiamenti comprovano ben più d’una presunzione d’infedeltà), e d’altri documenti che pretende personalissimi ma che tali non sono (quali il certificato PRA e la sua situazione di famiglia), violerebbero l’art. 2 della Costituzione, l’art. 10 c.c. e la legge 675/96, la cosiddetta <<legge sulla privacy>>. Ma controparte è in errore; invero nessuna delle norme invocate tutela la sua pretesa.
– Circa l’art. 2 Cost.
L’articolo costituzionale prevede, com’è noto, la garanzia riconosciuta dalla Repubblica Italiana ai diritti inviolabili dell’uomo. L’attrice richiama questo articolo nell’illusione di legittimare l’azione cautelare esperita, ma vanamente. L’art. 2 Cost., infatti, nel garantire i diritti dell’uomo in genere necessariamente si riporta alle norme successive in cui tali diritti sono particolarmente presi in considerazione, per cui – come si dimostrerà – esclusa la violazione di tali diritti rimane esclusa anche la violazione dell’art. 2 Cost. (vds. C. Cost. 27/03/62 n. 29, in Foro It., 1962, I, 603).
Ma notevolmente erra controparte nell’appellarsi all’art. 2 Cost. laddove trascura di correlarlo al successivo art. 24, ove è previsto il diritto di difesa del cittadino per la tutela dei propri diritti ed interessi, in ogni stato e grado del giudizio.
Diritto che è garanzia di tutela giurisdizionale, che viene compressa se si nega o si limita alla parte il potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti ad essa favorevoli, come pure se le si nega o le si restringe il diritto di esibire i mezzi rappresentativi di quella realtà (cfr. C. Cost. 03/06/66 n. 53, in Foro It., 1966, I, 991).
– Circa l’art. 10 c.c. in relazione alla legge 633/41 e succ. mod.
La tutela invocata da controparte non trova protezione nell’art. 10 c.c.
Nessun abuso dell’immagine della Sig.ra Tizio ha perpretato la convenuta se è vero, com’è vero, che l’art. 97 della legge 633/41 (invocata dall’attrice), articolo non innovato dalla novella della legge 248/2000 (che è appena il caso sottolineare, pone a tutela dell’immagine la disciplina degli artt. 669 bis e segg. c.p.c.), giustifica – nel senso che prescrive la non occorrenza del consenso della persona ritratta – la produzione dell’immagine per <<necessità di giustizia>>. Del resto, per costante giurisprudenza, la divulgazione (sebbene, nel caso in esame è assolutamente improprio parlare di <<divulgazione>>) dell’immagine è consentita quando è collegata a fatti svoltisi in pubblico (fonte: *********, ******* della personalità, Utet, Vol. III, pag. 228 e segg.); e le effusioni, che le fotografie in parola ritraggono, tra l’attrice e il marito della convenuta, sono state riprese in luogo pubblico; dunque, se è perfettamente lecito diffondere immagini collegate a fatti svoltisi in luogo pubblico, è altrettanto lecito utilizzare in giudizio immagini riportanti qualunque accadimento svoltosi in luogo pubblico (vds. in tal senso, per tutti in dottrina, ********, I diritti della personalità, Utet, 1982).
– Circa la legge 675/96
Nessuna tutela prescrive a vantaggio dell’attrice la richiamata legge 675/96; anzi, tutt’altro!
La detta legge all’art. 4 comma 1 lett. d), testualmente recita: <<Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico. 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: ..d) in attuazione dell’art. 371-bis, comma 3, del c.p.p. o, per ragioni di giustizia, nell’ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;…>>
La legge n. 675/1996 sulla protezione dei dati personali, invero, ha disciplinato in vari articoli il trattamento dei dati personali finalizzato alla tutela di un diritto in sede giudiziaria (in particolare: art. 10 comma 4, e artt. 12 comma 1 lett. h) e 20 comma 1 lett. g). In tali disposizioni sono state previste alcune eccezioni all’ordinaria disciplina che trovano il loro fondamento nella peculiare esigenza di tutela del diritto di difesa.
L’articolo 10 comma 4, infatti, consente di non informare l’interessato dell’avvenuta raccolta dei dati qualora: a) dati siano utilizzati solo per ” far valere” o ” difendere” un diritto in sede giudiziaria o ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all’ art. 38 disp. att. c. p. p.; b) il trattamento si protragga per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali fini.
L’articolo 12, comma 1 lett. h) indica, poi, un caso di esclusione del consenso dell’interessato in presenza di analoghi presupposti. Infine l’articolo 20, comma 1 lett. g) ammette la comunicazione dei dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici, quando questa sia parimenti necessaria all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per investigazioni, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
Sussiste, dunque, una sorta di inapplicabilità o, se si vuole, di autonomia dell’attività giurisdizionale dal potere di controllo e di indirizzo del Garante della privacy.
Infine, non ultimo, è la stessa Autorità Garante per la protezione dei dati personali che legittima la produzione di immagini in ambiti processuale nell’autorizzazione n. 6/97 rilasciata agli in investigatori privati. Il provvedimento, infatti, al punto 1 lett. b) autorizza gli investigatori privati al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di soggetti <<per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati>>. In una circolare della stessa Autorità in materia di privacy applicabile all’ambito giudiziario (pubblicata sul sito internet www.garanteprivacy.it e in allegato), è peraltro specificato che <<l’applicabilità della legge sulla privacy non comporta un regime di assoluta riservatezza dei dati perché si deve verificare di volta in volta se sussistono altri interessi meritevoli di tutela disciplinati da disposizioni di legge o regolamento>>, e che <<questa materia resta prevalentemente regolata dal codice di procedura penale e dalle altre norme processuali vigenti>>.
b) in merito alle doglianze rappresentate della ricorrente;
La Sig.ra Tizio esordisce nel ricorso assumendo testualmente che la sua immagine è stata utilizzata dalla convenuta <<allo scopo di provare una presunta infedeltà di quest’ultimo>> (ovvero il marito della convenuta, n.d.r.).
L’affermazione è semplicemente ingenerosa della realtà che quei reperti comprovano; taluni atteggiamenti dei soggetti ritratti, infatti, non lasciano affatto spazio a presunzioni ma soltanto a constatazioni.
Assume, poi, d’essere <<decisamente estranea ai fatti del giudizio pendente tra la **** e il marito teso ad una eventuale valutazione, in termini di addebito, del comportamento esclusivamente di quest’ultimo – che può essere provato in ogni modo – e giammai di terzi>>.
Seppur intercalato dall’ovvietà concernente la posizione processuale della Sig.ra Tizio rispetto alla causa di separazione pendente tra i coniugi, purtuttavia l’assunto – che muove da una falsa premessa (a dire della Tizio, all’epoca delle fotografie il marito era già separato di fatto dalla **** mentre, invece, i coniugi hanno regolarmente coabitato fino al 2002, data dell’abbandono della casa coniugale da parte del marito) – pur contiene un non trascurabile elemento di verità sul quale questa parte conviene pienamente: ovvero sul diritto della Sig.ra **** di provare con ogni mezzo l’addebitabilità della separazione al marito.
c) sul prevalente diritto di prova della convenuta rispetto alla pretesa tutela della privacy dell’attrice.
E’ necessario, a questo punto, ripercorrere brevemente i fatti che hanno portato alla separazione dei coniugi, in quanto essi sono i presupposti tanto dell’azione riconvenzionale di addebito spiegata dalla Sig.ra ****, quanto dell’azione cautelare esercitata dalla Sig.ra Tizio.
Va precisato, anzitutto, che la nota causa di separazione giudiziale personale non è stata introdotta dalla Sig.ra **** bensì dal marito, il quale ha chiesto al tribunale la separazione con addebito alla moglie perché essa <<nonostante tutti i sacrifici del marito per consentirle una vita quanto più serena possibile, ha da sempre manifestato una personalità inadatta a sopportare il quotidiano del matrimonio, i reciproci sacrifici, le reciproche rinunce, la disciplina che esso impone ai coniugi… >>.
Convenuta per l’udienza del 2002, comprensibilmente e giustamente la Sig.ra **** ha difeso se stessa e la propria dignità dimostrando al giudice che causa della separazione non sono stati i vaghi ed improbabili addebiti paventati dal marito, ma la sua relazione extraconiugale con la Sig.ra Tizio, che risaliva almeno al febbraio dello stesso anno, come esattamente comprovano la relazione e le fotografie repertate.
L’allegazione al fascicolo di parte di quelle fotografie, dunque, è stata una precisa e ineludibile esigenza processuale derivante dalla ingiusta domanda di addebito spiegata dal marito-attore. Domanda di addebito che è soggetta all’onere della prova ex art. 99 c.p.c., principio dispositivo che si traduce in tutela giurisdizionale dei diritti solo e in quanto chi li fa valere fornisce la prova dei fatti sui quali si fondano. In tema di addebito, peraltro, la giurisprudenza prevalente adotta una nozione oggettivistica dell’intollerabilità, affermando che i fatti rilevanti per la pronunzia devono essere gravi, obiettivi e specificatamente provati. Ma la prova nel processo civile oltre ad essere un onere è anche un diritto (vds. in tal senso, Taruffo, Il diritto alla prova nel processo civile, in Riv. **********, 1984, p. 74 e segg.), ovvero il diritto della parte di impiegare tutte le prove di cui dispone al fine di dimostrare la verità dei fatti che fondano la sua pretesa.
Con la produzione di quelle fotografie e documenti, tutti legittimamente acquisiti e nessuno personalissimo tale da rivelare dati sensibili o qualità delle persone, la convenuta *********** ha assolto all’onere processuale che le incombeva nel contempo esercitando il suo diritto a provare diversamente rispetto agli addebiti che le sono stati ingiustamente imputati. Onere e diritto certamente prevalenti rispetto alle esigenze di riservatezza di terzi che comunque dovrebbero essere assicurati dalla richiamata norma delle disposizioni di attuazione del c.p.c.
In esito a quanto precede, voglia il Sig. Giudice adito, in funzione di Giudice Unico, rigettata ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere le seguenti
C O N C L U S I O N I
1) in via preliminare, respingere il ricorso per l’inammissibilità e/o per la nullità dell’azione e/o per l’insussistenza del periculum in mora e del fumus boni juris;
2) nel merito, respingere il ricorso laddove infondato in fatto e in diritto, e per l’effetto
3) condannare l’attrice Sig.ra Tizio al pagamento dei diritti ed onorari di causa da liquidarsi come per legge.
…………….

Il giudizio cautelare è definito in prima istanza con un’ordinanza di inammissibilità dovuta ad un oggettivo errore del giudice delegato alla trattazione dell’affare. Questi, sul presupposto della causa pendente per il merito – ovvero il giudizio di separazione tra i coniugi – disponeva la rimessione degli atti del ricorso cautelare al giudice della separazione. Celebrata l’udienza dinanzi al giudice della separazione questi, a sua volta, così disponeva:

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

il **************** dal Presidente del Tribunale;
– letto il ricorso ex art. 700 c.p.c presentato da ***** innanzi al Presidente del Tribunale;
– rilevato che l’art. 669 quater c.p.c. prevede che nel caso in cui penda la causa di merito e il giudice istruttore non sia stato ancora designato, il Presidente del Tribunale provvede ai sensi dell’ art. 669 ter c.p.c. ultimo comma, ovvero designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, sicchè nel caso di specie, la presente causa doveva essere presentata al Presidente, non per la trattazione innanzi a sé, ma solo per la designazione del giudice istruttore competente;
– rilevato peraltro che il ricorso è stato presentato innanzi al Presidente del Tribunale competente ex artt. 706 e ss c.p.c. in materia di separazione personale dei coniugi, da un soggetto estraneo ad essi, che dunque non è parte del giudizio, nè è in alcun modo legittimato;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
(omissis)

Ovviamente immediato è stato il reclamo dell’attrice. Investito della causa, il tribunale in composizione collegiale ha risolto la questione di rito e di merito, con la seguente ordinanza:

TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di S. M. Capua Vetere, Sezione Civile, composto dai ******************:
D*******************************************.. M******************************* *************************.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa n. ….. di R.G. avente ad oggetto: reclamo avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di S.M.Capua Vetere il 28/2/03
TRA
Tizia, rappresentata e difesa avv.ti ……… e …….. e presso di loro elettivamente domiciliata a in ……… alla via …… n. …….come da procura a margine dell’ atto di reclamo
Reclamante
E
****, rappresentata e difesa dall’avv.to ******* di ***** e presso di lui elettivamente domiciliata in Maddaloni via Libertà 191 come da procura in calce al reclamo notificato.
Reclamata
FATTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 4/12/2002 Tizia, premesso che nel corso di un giudizio di separazione giudiziale vertente tra **** e il marito Sempronio la prima aveva esibito e depositato, al fine di provare una presunta infedeltà del marito, certificazione del PRA, situazione di famiglia e 25 fotografie ove la Tizia è ritratta con lesione irreparabile del diritto alla riservatezza, alla privacy e all’immagine; ciò premesso adiva il tribunale di S.M. Capua Vetere al fine di veder emesso ogni opportuno provvedimento cautelare idoneo a far cessare e/o contenere il pregiudizio alla propria riservatezza, alla privacy e all’immagine nelle more del giudizio di merito teso all’inibitoria dell’abusivo comportamento della ****.
Instaurato correttamente il contraddittorio, la **** chiedeva dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e comunque suo rigetto.
Con ordinanza dell’11/2/2003 il giudice designato rimetteva le parti dinnanzi al giudice dinnanzi al quale pendeva il giudizio di separazione coniugale; quest’ultimo, con ordinanza del 28/2/2003 dichiarava inammissibile il ricorso.
Avverso tale ordinanza ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. Tizia deducendo l’illegittimità ed ingiustizia dell’ordinanza del 28/2/2003 nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso e ne chiede l’ accoglimento nel merito.
Instaurato legittimamente il contraddittorio, si costituiva la **** chiedendo di dichiararsi la inammissibilità del reclamo e la sua infondatezza; all’udienza del 29/4/03 il Collegio riservava la causa in decisione.
DIRITTO
Va preliminarmente precisato, in rito, che il reclamo ha natura impugnatoria e con tale strumento possono essere fatti valere vizi di merito e di legittimità nonchè la stessa inopportunità del contenuto del provvedimento; inoltre tale giudizio di gravame è permeato dal principio domanda di tal che il giudice del reclamo deve limitarsi a statuire solo nei limiti del devoluto, pena l’emissione di un’ordinanza ultra petita e senza che possano essere introdotti temi di indagine nuovi rispetto alla prima fase del giudizio.
Ciò chiarito, nel caso de quo deve rilevarsi che la reclamante Tizia ha dedotto l’illegittimità ed ingiustizia dell’ordinanza del 28/2/2003 nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. e ne chiede l’accoglimento nel merito.
Quanto alla prima doglianza , la stessa appare fondata.
Va infatti rilevato che l’ordinanza dell’11/2/2003 con la quale il giudice designato a trattare il ricorso ex art. 700 c.p.c. rimetteva le parti dinnanzi al giudice dinnanzi al quale pendeva il giudizio di separazione coniugale, non è qualificabile come una pronuncia sulla competenza atteso che l’art.83 ter disp. att. ******, si limita a regolare il rilievo, da parte del giudice, dell’inosservanza delle norme fissate per la distribuzione degli affari all’interno dello stesso Tribunale; ne consegue che tale ordinanza non è impugnabile né reclamabile.
Vero è piuttosto che il giudice avrebbe dovuto disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale e non rimettere direttamente le parti dinnanzi al giudice del processo di separazione coniugale ed anche quest’ultimo avrebbe dovuto procedere secondo l’art. 83 ter disp. atto c.p.c., o decidere la controversia nel merito; decidendo invece con una pronuncia di rito, di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., ha fatto gravare sulla parte incolpevole l’errore processuale di due giudici.
Per tali motivi il reclamo avverso la pronuncia di inammissibilità del 28/2/2003 non solo è tempestivo ma altresì fondato limitatamente alla prima doglianza.
Nel merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. appare infondato per difetto del fumus boni juris da intendersi come verosimile esistenza del diritto fatto valere in giudizio.
Infatti la Tizia deduce che nel corso di un giudizio di separazione giudiziale, vertente tra **** e il marito Sempronio, la prima aveva esibito e depositato, al fine di provare una presunta infedeltà del marito, certificazione del PRA, situazione di famiglia e 25 fotografie ove la Tizia è ritratta con lesione irreparabile del diritto alla riservatezza, alla privacy e all’immagine e pertanto chiede emettersi ogni opportuno provvedimento cautelare idoneo a far cessare e/o contenere il pregiudizio alla propria riservatezza, alla privacy e all’immagine nelle more del giudizio di merito teso all’inibitoria dell’abusivo comportamento della ****.
In realtà va osservato che i documenti incriminati e le fotografie della Tizia, sono state depositate nel corso di un processo civile nel quale la **** vuole far valere un proprio diritto (al riconoscimento del comportamento colpevole del marito nel corso del matrimonio) e a tale scopo, se si considera il chiaro disposto degli artt. 10 comma 4, 12 lettera H), 20 lett. G) della legge n. 675/96 , nonché la circostanza che nessuno può accedere alla visione del fascicolo processuale eccetto le parti, il giudice ed i procuratori costituiti, viene meno ogni motivo di doglianza da parte della Tizia.
Né può dirsi che la **** avrebbe potuto ottenere lo stesso risultato annebbiando od oscurando l’immagine della Tizia atteso che in tal caso la prova del comportamento infedele di Sempronio sarebbe stata meno efficace; del resto anche nel corso di una eventuale prova testimoniale, la stessa richiamata dalla reclamante, nulla esclude che qualcuno dei testimoni avrebbe potuto citare il nome della Tizia, in tal caso facendo venir meno quel diritto alla riservatezza che deve necessariamente essere contemperato con esigenze di rango superiori qual è quello dell’ accertamento della verità nel corso di un processo, penale o civile che sia.
Si vuol dire che le finalità della giustizia, nei limiti strettamenti necessari qual è il caso de quo, impongono, come chiarito dalla recente legge n. 675/96, che costituisce la massima fonte di tutela della privacy e della riservatezza, una legittima violazione anche dell’immagine altrui, pena l’impossibilità di far valere un prorpio diritto dinnanzi al giudice.
Per tutti questi motivi il reclamo va rigettato ed ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Attesa la delicatezza della materia e l’accoglimento della prima doglianza, le spese di lite di tutte le fasi cautelari per equità vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo per difetto del fumus bonijuris. Compensa le spese di lite.
*********************, lì …………….

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento