Privacy a scuola: le regole del Garante

Redazione 12/09/12
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Biancamaria Consales

Con comunicato stampa del 6 settembre 2012, il Garante per la protezione dei dati personali ha reso noto alcune indicazioni generali in materia di tutela della privacy, destinate a professori, genitori e studenti. Questi gli argomenti in sintesi:

1. Temi in classe: non lede la privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. Sta, invece, nella sensibilità dell’insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in classe, trovare l’equilibrio tra esigenze didattiche e tutela della riservatezza, specie se si tratta di argomenti delicati;

2. Uso di cellulari: l’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietarne del tutto l’uso. Non si possono, in ogni caso, diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese;

3. Recite e gite scolastiche: non violano la privacy le riprese video e le fotografie effettuate dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto;

4. Retta e servizio mensa: è illecito pubblicare sul sito della scuola i nominativi degli studenti in ritardo nel pagamento della retta mensa. Lo stesso vale per gli studenti che usufruiscono gratuitamente del servizio mensa in quanto appartenenti a famiglie con reddito minimo o a fasce deboli. Gli avvisi on line devono avere carattere generale, mentre alle singole persone ci si deve rivolgere con comunicazioni di carattere individuale;

5. Telecamere: si possono in generale installare telecamere all’interno degli istituti scolastici, ma devono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata con cartelli. Se le riprese riguardano l’esterno della scuola, l’angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. Le immagini registrare devono essere cancellate in generale dopo 24 ore;

6. Inserimento professionale: al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale le scuole, su richiesta degli studenti, possono comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i dati personali dei ragazzi;

7. Questionari per attività di ricerca: l’attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all’iniziativa;

8. Iscrizione e registri on line, pagella elettronica: in attesa di provvedimenti attuativi del Ministero dell’istruzione al riguardo, il Garante auspica l’adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati;

9. Voti, scrutini, esami di Stato: i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell’istruzione;

10. Trattamento dei dati personali: le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono e come li utilizzano.

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