Principi di proporzionalità nonché eccesso di potere per errore e travisamento sui presupposti di diritto: attenzione ad non essere rigorosamente troppo formali: il Consiglio di Stato suggerisce che un’Amministrazione appaltante, prima di annullare un’agg

Lazzini Sonia 12/10/06
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Merita di essere segnalata la decisione numero 5659 del 30 agosto 2004 emessa dal Consiglio di Stato, nella quale si osserva che:
 
<Questa operazione, di mera rettifica dei calcoli effettuati dalla Associazione di imprese risultata aggiudicataria provvisoria, era consentita alla Commissione di gara che, invece, ha preferito chiudersi in una posizione di rigoroso formalismo in qualche modo, come si chiarità subito, dannosa per l’Amministrazione comunale.
 
Si deve, infatti, tenere presente che l’esclusione della Associazione in parola e la conseguente aggiudicazione alla seconda graduata avrebbe comportato un mancato introito per il Comune di Prato di € 49.088,00. Questo elemento, completamente assente nelle valutazioni dell’Amministrazione appellante è, invece, significativo perchè dimostra che l’eventuale danno del Comune di Prato, conseguente alla necessità di escutere la fideiussione per intero nel caso di inadempimento completo della Associazione aggiudicataria e, quindi, con una perdita, lo si ribadisce solo eventuale, di 88 Euro, è stato giudicato più rilevante del mancato introito, certo, e definito nell’importo, di 49.088,00 Euro.>
 
Già nel corso del giudizio di primo grado (TAR TOSCANA – FIRENZE: Sezione II n. 255/2004, testo in calce) , l’adito giudice si era così espresso:
 
<Ritiene, infatti, il Collegio che, in fattispecie come quella in esame, l’intransigente ed assidua osservanza del principio di formalità in ordine ad un profilo non solo meramente accessorio dell’offerta complessiva, ma – potremmo dire – soltanto funzionale a comprovarne un aspetto circoscritto allo stesso svolgersi della procedura di gara (e cioè la garanzia della serietà della partecipazione) porterebbe a risultati contrastanti con gli stessi obiettivi di massima partecipazione delle imprese e selezione delle offerte migliori ed economicamente più vantaggiose.
 
Per le esposte considerazioni, quindi, i provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo ed i motivi aggiunti all’esame, che hanno portato all’esclusione dalla gara delle ricorrenti, sono illegittimi per violazione del principio di garanzia di serietà della proposta (da parte del contraente) e di quello di proporzionalità nonché per eccesso di potere per errore e travisamento sui presupposti di diritto.>
 
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO    
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)         ANNO 2004
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
sul ricorso in appello n. 2359/2004 del 15/03/2004, proposto dal Comune di Prato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti ***************** e ********************, con domicilio eletto in Roma, ******************** 46, presso il sig. ***************;
 
contro
 
la Societa’ * Riscossioni Prato S.P.A., in persona del legale rappresentante, non costituitasi;
 
la Societa’ ** S.p.A., in persona del legale rapresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************, ******************* e *******************, con domicilio eletto in Roma, ******** ******** 46 PAL. IV B, presso il sig. ***************;
 
la SOC.GEST ** S.p.A (già ** Riscossioni Prato S.p.A.) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti ****************, ******************* e *******************, con domicilio eletto in Roma, ***************** 46 PAL. IV B, presso il sig. *************** 
 
e nei confronti di
 
** S.p.A. in proprio e q.le mandataria di R.T.I., in persona del legale rappresentante, non costituitasi;
 
del R.T.I. – ** Tributi S.p.A., in persona del legale rappresentante, non costituito;
 
del R.T.I. – ** S.P.A., in persona del legale rappresentante, non costituitosi;
 
    per la riforma
della sentenza del TAR TOSCANA – FIRENZE: Sezione II n. 255/2004, resa tra le parti;
 
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
 
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Societa’ ** S.p.A. e SOC. **** ** S.p.A. (già ** Riscossioni Prato S.p.A.);
 
Viste le memorie difensive;
 
Visti gli atti tutti della causa;
 
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;
 
    Alla Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004, relatore il Consigliere ***************** ed uditi, altresì, gli avv.ti ********* e *****************;
 
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di appello notificato alle controparti il 5 marzo 2004 e depositato il 15 marzo 2004, il Comune di Prato impugna la decisione n. 255/2004 del Tar per la Toscana, seconda sezione, con cui è stato accolto il ricorso proposto in primo grado dalle ******à ** Riscossioni Prato s.p.a. e ** s.p.a. per l’annullamento degli atti con i quali: a) la Commissione aggiudicatrice della gara indetta dal Comune di Prato per la cessione del capitale sociale della ** s.p.a. ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a favore della Associazione Temporanea di Imprese tra **, ** Tributi e ** s.p.a., revocando una analoga aggiudicazione disposta a favore delle ******à ricorrenti ed escludendole dalla gara (verbale del 28 gennaio 2003); b) la Giunta Comunale di Prato (delibera n. 57 del 13 febbraio 2003) ha approvato gli atti di gara ed il dirigente dell’Area Risorse finanziarie del Comune di Prato (determinazione n. 473 del 24 febbraio 2003) ha disposto la sottoscrizione del contratto di cessione del capitale sociale di cui trattasi .Sono stati, altresì, impugnati gli atti collegati e connessi.
 
Si deve precisare in fatto, rinviando per il resto alle analitiche e complete esposizioni della vicenda qui in esame contenute sia nell’atto di appello sia nella memoria difensiva delle ******à appellate, che l’esclusione dalla gara delle ******à ** Riscossioni Prato s.p.a. e ** s.p.a. è stata disposta perché la loro offerta, presentata in associazione e pari a € 400.088,00, non era coperta per intero dalla fideiussione presentata nel procedimento di cui trattasi, di soli € 400.000,00. La norma speciale del bando di gara prevedeva, infatti, che la fideiussione dovesse garantire per intero l’importo offerto (punto 10 lettera b).
 
La decisione appellata ha ritenuto che nella specie il divario tra la fideiussione e l’offerta fosse così esiguo (88 Euro in relazione ad una offerta di oltre 400.000,00 Euro pari ad una percentuale dello 0,02%) da non incidere sul rispetto della predetta clausola del bando di gara che era comunque soddisfatta ed ha, pertanto, annullato la esclusione delle ******à attuali appellate.
 
Nell’appello si sostiene, con unico articolato motivo, che la prescrizione del bando di gara era inequivoca e che la stessa, vista in correlazione con l’altra che disponeva l’esclusione dei partecipanti che non avessero presentato offerte regolari (punto 13 del bando di gara che espressamente si riferisce alla regolarità delle offerte e delle fideiussioni) non poteva che condurre alla esclusione delle ******à attuali appellate.
 
2) La causa venuta per l’esame della domanda cautelare è stata trattenuta per l’esame del merito ai sensi dell’art. 23 – bis, terzo comma e 26, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 205 21 luglio 2000 previa comunicazione alle parti che nulla hanno eccepito al riguardo.
 
3) Ritiene il Collegio che la tesi dell’Amministrazione comunale appellante, pur esatta in **a di principio ed esposta lucidamente nell’appello, non possa, tuttavia, essere assecondata in considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano la vicenda in esame e che si sono sinteticamente de**ati .
 
Non è dubbio, infatti, a giudizio del Collegio, che anche le norme che prevedono l’esclusione da una procedura contrattuale ad evidenza pubblica devono ragionevolmente risolversi in un interesse specifico al corretto svolgimento della gara ed alla assicurazione dei migliori risultati possibili in termini di efficienza dell’azione amministrativa posta in essere dell’Amministrazione stessa.
 
Se si tiene conto della oggettiva esiguità del divario tra importo garantito ed importo offerto per l’acquisto delle azioni della **. s.p.a. non può ragionevolmente escludersi che una più che adeguata garanzia era stata presentata in relazione all’impegno contrattuale che le ******à appellate si apprestavano ad assumere e che, quindi, sia corretto l’orientamento del primo giudice sullo specifico punto.
 
Inoltre, e l’argomento ha un valore specifico perché consente una interpretazione conforme al bando della offerta di cui si discute, fin dalla riunione della Commissione di gara del 28 gennaio 2003 il rappresentante delle ******à appellate aveva fatto presente che la minima differenza derivava da un errore di calcolo relativo alla mancata considerazione dei resti centesimali nella operazione richiesta (la moltiplicazione del corrispettivo offerto per ciascuna azione per il numero delle stesse) ed, ancora, che la differenza era facilmente assorbibile con la valutazione della stessa, depurata dagli errori in questione, in 38,46 centesimi anziché in 38,47 centesimi per azione.
 
Questa operazione, di mera rettifica dei calcoli effettuati dalla Associazione di imprese risultata aggiudicataria provvisoria, era consentita alla Commissione di gara che, invece, ha preferito chiudersi in una posizione di rigoroso formalismo in qualche modo, come si chiarità subito, dannosa per l’Amministrazione comunale.
 
Si deve, infatti, tenere presente che l’esclusione della Associazione in parola e la conseguente aggiudicazione alla seconda graduata avrebbe comportato un mancato introito per il Comune di Prato di € 49.088,00. Questo elemento, completamente assente nelle valutazioni dell’Amministrazione appellante è, invece, significativo perchè dimostra che l’eventuale danno del Comune di Prato, conseguente alla necessità di escutere la fideiussione per intero nel caso di inadempimento completo della Associazione aggiudicataria e, quindi, con una perdita, lo si ribadisce solo eventuale, di 88 Euro, è stato giudicato più rilevante del mancato introito, certo, e definito nell’importo, di 49.088,00 Euro.
 
4) Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello va respinto mentre sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio
 
P.Q.M.
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello indicato in epigrafe lo rigetta.
 
      Spese compensate.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
 
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 Aprile 2004
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 30 AGOSTO 2004
 
 
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TAR TOSCANA – FIRENZE: Sezione II n. 255/2004
 
 
 
 
Reg. Sentenze : 255/2004
 
Reg. generale : 269/2003 
 
 
Motivazione di cui
al disp.vo n. 3/2004
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale
 
per la TOSCANA
 
SECONDA SEZIONE
 
 
composto dai Signori: ******************************* 
 
                        *********************.
 
      ***** ***********************. , relatore
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
Sul ricorso 269/2003 proposto da:SOC. ** RISCOSSIONI PRATO S.P.A., con sede a Prato, nonché da ** S.P.A., con sede a Firenze, ciascuna in persona del legale rappresentante, e difese entrambe dagli avv.ti ****************, ****************** e ***********’******* ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Firenze, Via F. D. Buonvicini n. 21
 
c o n t r o
 
il Comune di Prato, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avv.ti ******************** ed *****************, domiciliatari in Firenze in Via Masaccio n. 17;
 
e n e i   c o n f r o n t i   d i
 
Dipa S.p.a., con sede in Milano, in persona del legale rappresentante, anche quale Mandataria della ** Tributi S.p.a. e di ** S.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti legali, rappresentate e difese dagli avv.ti *****************, *********************, **************** e *******************, domiciliate presso il loro studio in Firenze, Via Duca D’Aosta n. 10;
 
per l’annullamento, previa sospensione
 
del verbale 28.1.2003 con cui la Commissione della gara indetta dal Comune di Prato per la cessione del 20% del capitale sociale della S.p.a. **. ne ha disposto la aggiudicazione provvisoria a favore del raggruppamento temporaneo tra **, ** Tributi e ** S.p.a., revocando – contestualmente analoga determinazione già assunta a favore del raggruppamento di cui la ricorrente è mandataria ed escludendola dalla gara, nonché di ogni altro atto connesso, tra cui i verbali della seduta del 28 gennaio 2003;
nonché, con riguardo anche ai motivi aggiunti notificati il 20 febbraio ed il 6 marzo 2003, della delibera 13.2.2003 n. 57 con cui la Giunta Comunale di Prato ha approvato l’operato della commissione e gli esiti della gara, unitamente al parere espresso dal responsabile dell’Area Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 legge 267/2000, ed, infine, della determinazione 24.2.2003 n. 473 con cui il dirigente dell’Area Risorse finanziarie del Comune di Prato ha disposto la sottoscrizione del contratto di cessione delle aziende, nonché di ogni altro atto connesso;
e, anche con riguardo ai primi motivi aggiunti,
 
per l’accertamento del diritto
 
al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa della condotta del Comune di Prato, con la conseguente condanna a tale risarcimento e/o, in subordine, per la declaratoria dei criteri di quantificazione del danno in questione.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visti i motivi aggiunti notificati in corso di giudizio;
 
Vista la costituzione del Comune di Prato nonché della controinteressata;
 
Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti;
 
Vista l’ordinanza cautelare 13.3.2003 n. 269 con cui questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione;
 
Visti tutti gli atti di causa;
 
Relatore designato il Cons. ************************;
 
Uditi, alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, gli avv.ti ******************, ******************** e ************* per *****************;
 
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue;
 
                                                      FATTO E DIRITTO
 
1. Con procedura ad evidenza pubblica (bando n. 435 del 18.12.2002) il Comune di Prato ha dato corso alla dismissione di una quota, pari al 20%, del pacchetto azionario della società ** S.p.a. (fino al quale momento interamente di proprietà dei Comuni di Prato e Montemurlo (Prov. PO), corrispondente a n. 10.400 azioni, nominando un’apposita commissione, che, esaminate le offerte pervenute, con verbale 28 gennaio 2003 ha formulato la graduatoria finale in cui ha, in un primo momento, collocato prima in graduatoria l’A.T.I. ** Riscossioni Prato S.p.a./** S.p.a. con punti 99 e quindi, a seguito della verifica della fideiussione bancaria presentata dai concorrenti ed in prosieguo della seduta pubblica, ne ha – invece – disposto l’esclusione, avendo rilevato che l’associazione in questione aveva presentato una fideiussione inferiore di euro 88 rispetto all’offerta economica, e ha nominato vincitore l’Associazione temporanea tra le società ** – ** Tributi S.p.a e ** S.p.a., avendo ritenuto insufficienti i chiarimenti al riguardo offerte dal rappresentante della ** riscossioni.
 
1.1. Avverso tale verbale, nonché i due precedenti, la **** Riscossioni Prato S.p.a. e la ** S.p.a. hanno proposto il ricorso in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione per i seguenti articoli motivi:
 
1) Violazione dei principi in materia di procedura di gara ad evidenza pubblica e di quelli che regolano l’attività della commissione giudicatrice, violazione del principio di continuità, correttezza, trasparenza e di par condicio tra i concorrenti;
 
Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di motivazione e carenza dei presupposti, sviamento di potere.
 
2) Violazione dei principi che giustificano il rilascio delle garanzie fideiussorie negli appalti pubblici e del principio della par condicio tra i concorrenti e di quelli a garanzia della massima partecipazione al procedimento e del giusto procedimento; incompetenza e violazione art. 97 Cost; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto ed erronea considerazione dei presupposti del bando, per errore, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta; sviamento di potere
 
La ricorrente ha poi, chiesto l’accertamento, con la conseguente condanna, dell’obbligo del Comune di Prato di risarcimento dei danni derivanti dalla condotta della Commissione di gara e/o, in subordine, per la declaratoria dei criteri di quantificazione e determinazione del danno subito dalle ricorrenti.
 
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Prato e la controinteressata vincitrice della procedura, ** S.p.a., in proprio e quale mandataria della ** Tributi S.p.a. e ** S.p.a. (membri dell’ATI), ciascuna chiedendo il rigetto del ricorso.
 
Con motivi aggiunti, notificati al Comune di Prato ed alla controinteressata il 20 febbraio 2003, le ricorrenti hanno impugnato altresì la delibera della Giunta municipale 13.2.2003 n. 57 con cui sono stati approvati i lavori della Commissione di gara, reiterando anche la domanda di risarcimento dei danni nonché l’istanza cautelare.
 
Poi, con ulteriori motivi aggiunti, notificati il 6 marzo 2003, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, anche della determinazione 24.2.2003 n. 473 con cui il dirigente della Area Risorse finanziarie ha disposto la sottoscrizione del contratto di cessione delle azioni dal Comune alla vincitrice della gara.
 
Con ordinanza cautelare 13 marzo 2003 n. 269 questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.
 
Con memorie difensive ciascuna delle parti ha ulteriormente esposto le proprie osservazioni, insistendo nelle proprie conclusioni.
 
Alla pubblica udienza del 13 gennaio 2004, uditi i difensori presenti per ciascuna delle parti secondo quanto risulta dal relativo verbale, la causa è passata in decisione.
 
Con dispositivo di sentenza n. 3 pubblicato il 15 gennaio 2004, ai sensi dell’art. 4 legge n. 205/2000, questa Sezione, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo ha accolto in parte annullando i provvedimenti impugnati, mentre lo ha dichiarato inammissibile con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni, condannando il Comune di Prato e la controinteressata alle spese di causa, liquidate in euro 3.000,00 oltre IVA e CPA, a favore della ricorrente e con vincolo di solidarietà.
 
2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne in sostanza, la rispondenza o meno della fideiussione bancaria per euro 400.000,00 prodotta dalle ricorrenti, alle prescrizioni della procedura ad evidenza pubblica che (art. 10, lett. b del bando) richiedevano, a corredo dell’offerta di acquisto, una fideiussione bancaria a garanzia dell’intero prezzo offerto per l’acquisto delle 10.400 azioni dalla Soc. **. S.p.a. che il Comune di Prato aveva deliberato di cedere a terzi; si trattava, infatti, della procedura ad evidenza pubblica instaurata dal citato Comune, proprietario unitamente al Comune di Montemurlo (PO) del pacchetto azionario della S.p.a. **. (costituita ai sensi dell’art. 113 bis del d.lgs. 267/2000), alla quale avevano partecipato le società ricorrenti (riunite in A.T.I. con altra impresa) collocandosi, ad un primo esame delle offerte, al primo posto in graduatoria con il maggior punteggio complessivo, mentre, poi, era stata definitivamente esclusa dalla gara qualche ora dopo quando, nel corso della stessa seduta pubblica, la commissione aveva rilevato che la fideiussione era stata prodotta per euro 400.000,00, mentre l’offerta economica ammontava ad euro 400.088,00 (euro 38,47 x 10.400 azioni) e, cioè, presentava un importo di euro 88,00 superiore alla fideiussione garantita dalle ricorrenti.
 
Alla luce dei richiamati elementi di fatto della controversia il Collegio ritiene fondate le censure di violazione del principio giustificatore del rilascio delle garanzie fideiussorie nelle gare di appalto e di quello di proporzionalità, nonché di eccesso di potere per errore e travisamento dei presupposti di diritto, dedotte nell’ambito del secondo articolato motivo dell’atto introduttivo, nonché, sotto il profilo di “illegittimità derivata”, dal primo di ciascuno dei due atti di motivi aggiunti presentati.
 
Al riguardo il Collegio ritiene opportuno precisare che, in effetti, parte ricorrente nei motivi aggiunti ripropone, nei confronti della delibera giuntale di aggiudicazione definitiva della procedura e della determinazione dirigenziale di sottoscrizione del contratto di cessione, gli stessi motivi di censura già dedotti avverso l’operato della commissione di gara: pertanto, nei confronti dei citati provvedimenti, più che l’illegittimità derivata, in questo caso le ricorrenti fanno valere vizi propri, anche se “derivati” dagli identici presupposti di fatto che hanno inficiato la fase presupposta costituita dai lavori della commissione di gara.
 
2.1. Nel merito il Collegio ritiene che nel caso di specie l’offerta formulata da parte ricorrente non poteva essere esclusa per irregolare prestazione della fideiussione in quanto, a fronte di un’offerta economica complessiva di euro 400.088,00 per l’acquisto di 10.400 azioni della società comunale, il minore importo della fideiussione apprestata (pari ad euro 400.000,00) rappresenta una percentuale di scostamento parti allo 0,02% e, quindi, deve ritenersi irrilevante ai fini di ogni valutazione negativa dell’offerta stessa in ordine all’esatta prestazione della garanzia in questione.
 
Suffragano tale conclusione due ordini di considerazioni: in primo luogo lo scarto dello 0,02% per difetto tra la somma garantita dalla fideiussione e quella, invece, corrispondente all’offerta economica complessiva non è sufficiente a configurare la mancata osservanza della clausola del bando in questione in quanto la fideiussione presentata era certo idonea a garantire la serietà dell’offerta di acquisto delle azioni per l’importo di euro 400.088,00; in secondo luogo il principio di buon andamento, sotto lo specifico profilo della proporzionalità, non consente di valutare come incompleta la fideiussione che, pur adempiendo la propria naturale funzione di garanzia, tuttavia non risulti perfettamente corrispondibile all’importo della offerta e, quindi, contrasti – in apparenza – con il principio di par condicio delle imprese concorrenti e con quello della formalità della procedura ad evidenza pubblica nella scelta del contraente da parte dell’amministrazione.
 
Ritiene, infatti, il Collegio che, in fattispecie come quella in esame, l’intransigente ed assidua osservanza del principio di formalità in ordine ad un profilo non solo meramente accessorio dell’offerta complessiva, ma – potremmo dire – soltanto funzionale a comprovarne un aspetto circoscritto allo stesso svolgersi della procedura di gara (e cioè la garanzia della serietà della partecipazione) porterebbe a risultati contrastanti con gli stessi obiettivi di massima partecipazione delle imprese e selezione delle offerte migliori ed economicamente più vantaggiose.
 
Per le esposte considerazioni, quindi, i provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo ed i motivi aggiunti all’esame, che hanno portato all’esclusione dalla gara delle ricorrenti, sono illegittimi per violazione del principio di garanzia di serietà della proposta (da parte del contraente) e di quello di proporzionalità nonché per eccesso di potere per errore e travisamento sui presupposti di diritto.
 
3. Va, invece, dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni per equivalente in quanto parte ricorrente, che godrà della reintegrazione in forma specifica a seguito dell’annullamento della propria esclusione e dell’aggiudicazione alla controinteressata, non ha fornito nessun principio di prova in ordine alla effettiva sussistenza degli ulteriori pregiudizi economici che asserisce di aver subito a causa dell’esito sfavorevole della gara: per tale carenza risulta inammissibile anche la domanda volta ad ottenere, in via subordinata, almeno al declaratoria dei criteri di quantificazione dei danni.
 
In punto di fatto si ritiene opportuno precisare che la determinazione dirigenziale 24.2.2003 n. 473 (impugnata con il secondo atto di motivi aggiunti) ha stabilito che il contratto di cessione delle azioni tra il Comune di Prato e l’A.T.I. aggiudicatrice sarebbe stato sottoposto a condizione risolutiva in relazione all’eventuale esito positivo del ricorso giurisdizionale proposto dalle imprese ** Riscossioni ed associate.
 
4. Riepilogando, quindi, assorbite le altre censure (di cui all’atto introduttivo ed ai motivi aggiunti) dal cui esame la ricorrente non trarrebbe ulteriori vantaggi, il Collegio, pronunciando sul ricorso in epigrafe, in conformità al dispositivo n. 3 pubblicato il 15 gennaio 2004 (ai sensi dell’art. 4 della legge n. 205/2000), lo accoglie con riguardo alla domanda di annullamento e per l’effetto annulla i provvedimenti e gli atti impugnati con l’atto introduttivo e con i motivi aggiunti con l’obbligo del Comune di Prato di adottare ogni conseguente determinazione, anche alla luce della condizione risolutiva prevista dalla determinazione dirigenziale 473/2002 in ordine alla cessione delle azioni all’attuale controinteressata, mentre dichiara il ricorso stesso inammissibile con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni per equivalente.
 
Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in euro 3.000,00, oltre IVA e CDA, sono posti a carico del Comune resistente e della controinteressata, tenuti in solido a favore della parte ricorrente.
 
P.Q.M.
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Sezione Seconda, pronunciando in via definitiva sul ricorso in epigrafe, lo ACCOGLIE con riguardo alla domanda di annullamento e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, mentre lo dichiara inammissibile con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
 
Pone gli oneri di lite, liquidati in complessivi euro 3.000,00 (tremila), oltre IVA e CPA, a carico del Comune resistente e della controinteressata, tenuti in solido nei confronti della ricorrente.
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
 
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2004:
 
Depositata in Segreteria ai sensi dell’art. 55 L. 27/4/82, n.186.
 
FIRENZE , il
 
         L’ESTENSORE      IL PRESIDENTE
         *****************************                           *************************
 
         IL SEGRETARIO
                                 *********************
 
DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 3 FEBBRAIO 2004
 
Firenze, lì 3febbraio 2004
 
Il Collaboratore di Cancelleria      
 
pT/B                                                                                         *********************

Lazzini Sonia

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