Principali interventi normativi in materia di centrali di committenza

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Si espongono, di seguito, le principali novità normative intervenute in materia di centrali di committenza, al fine di fornire un quadro chiaro e omogeneo della tematica.

 

Direttiva 18/2004/CE Con questo provvedimento sono disciplinate per la prima volta le centrali di committenza a livello comunitario, determinando la centralizzazione degli acquisti in capo a una sola amministrazione aggiudicatrice.

Secondo tale norma “ Una “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici”.

 

Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006)

La definizione di cui sopra è stata ripresa dal Codice degli appalti nell’art 3 comma 34, secondo il quale:

“La centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che:

– acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,

– o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”

 

Legge finanziaria del 2007 (L.296/2006)

Le Regioni possono costituire, anche associandosi tra loro, centrali di committenza operanti sul modello delineato dal Codice degli appalti e aventi come destinatari le amministrazioni e gli enti (anche del Servizio Sanitario Nazionale) con sede sul territorio regionale.

 

Regolamento di esecuzione del Codice degli appalti (D.P.R 207/2010)

art. 274: Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre all’eventuale direttore dell’esecuzione.

Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il direttore dell’esecuzione ove nominato, assume, in ordine al singolo acquisto, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.

Le centrali di committenza acquisiscono in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

Art 312: Fermo restando l’obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti.

Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria.

 

Legge n. 163/2010

Nell’ambito del Piano straordinario contro le mafie, la legge in questione ha promosso l’istituzione , in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.

La Sua ha natura giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale.

In sua attuazione è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, che specifica i caratteri e le funzioni proprie delle stazioni uniche appaltanti.

 

D.L 201/2011 (c.d decreto “salva Italia” convertito dalla L n. 241/2011)

Ai comuni con popolazione non superiore ai 5000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia viene imposto di avvalersi di una centrale di committenza unica per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

I comuni possono avvalersi delle unioni di comuni già esistenti ovvero costituendo un apposito accordo consortile. In alternativa, gli stessi Comuni, possono effettuare i propri acquisti attraverso strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’art 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del D.P.R 5 ottobre 2010, n.207.

Il decreto in questione ha aggiunto il comma 3 bis all’art 33 del Codice degli appalti.

 

D.L 95/2012 (decreto sulla spending review convertito in legge n. 135/2012)

L’obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione della Consip è esteso a tutti gli enti pubblici e a tutte le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta che figurano nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuato dall’Istat, nonché tutti gli organismi di diritto pubblico.

Sono escluse da questa disposizione le centrali di acquisto regionali, che devono comunque tener conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip.

I contratti stipulati in violazione di questi obblighi sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso questo sistema possono bandire autonome procedure solo qualora strumenti messi a disposizione da Consip non siano ancora disponibili e in caso di motivata urgenza.

In ogni caso dette procedure devono dar luogo alla stipula di contratti di durata strettamente necessaria a far fronte all’emergenza, e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità degli strumenti di acquisto centralizzati.

Quando la Consip abbia stipulato una convenzione per l’acquisto di determinate tipologie di beni o servizi a prezzi inferiori rispetto a quelli dei contratti che le amministrazioni pubbliche hanno in corso con altri operatori economici, le stesse possono recedere dal contratto con un preavviso di quindici giorni qualora l’altro contraente non accetti di adeguarne i contenuti ai parametri più vantaggiosi della convenzione Consip.

Alessandro Giardetti

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