Primo si della Camera alle norme a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

Redazione 01/04/11
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La Camera dei deputati ha approvato il testo unificato di tre proposte di legge
di iniziativa parlamentare (Brugger e Zeller; Bernardini ed altri; Ferranti ed
altri), recante Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio
1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e
figli minori: deve ora passare all’esame dell’altro ramo del Parlamento.
I punti salienti del provvedimento si inquadrano nel tema più generale
del bilanciamento delle due diverse esigenze, da un lato, della sicurezza e, dall’altro,
della tutela del rapporto tra madre detenuta e figlio minore. Essi sono:
· Custodia cautelare. Attraverso la modifica dell’art. 275, comma
4, c.p.p., viene aumentata da tre a sei anni l’età del bambino
al di sotto della quale non può essere disposta o mantenuta la custodia
cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale
rilevanza. In presenza di tali esigenze, il nuovo testo (attraverso l’introduzione
dell’art. 285-bis c.p.p.) prevede la possibilità di disporre la custodia
cautelare della donna incinta, della madre di prole di età non superiore
ai sei anni in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM),
sempre che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano;
· Diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da
parte della madre detenuta o imputata. Attraverso l’introduzione dell’art. 21-ter
nell’ordinamento penitenziario, viene stabilito l’obbligo per il magistrato di
sorveglianza o, in ipotesi di assoluta urgenza, per il direttore dell’istituto,
di concedere il permesso alla detenuta o all’imputata di visitare il minore malato
in imminente pericolo di vita o in gravi condizioni di salute, e di assisterlo
durante le visite specialistiche con modalità che, nel caso di ricovero
ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della
patologia;
· Detenzione domiciliare (articolo 47-ter) e detenzione domiciliare
speciale
(art. 47-quinquies O.P.). La novella prevede che la donna incinta
o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente possa
espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni, nonché la
pena dell’arresto anche presso una casa famiglia protetta (oltre che nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico
di cura, assistenza o accoglienza). In materia di detenzione domiciliare speciale
delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni, invece,
l’attuale articolo 47-quinquies prevede che, se non sussiste un concreto pericolo
di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di
ripristinare la convivenza con i figli, le detenute madri possono essere ammesse
ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,
ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla
cura e alla assistenza dei figli, dopo l’espiazione di almeno un terzo della
pena
ovvero dopo l’espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna
all’ergastolo. Il nuovo comma 1-bis dispone che il terzo della pena o gli almeno
quindici anni possano essere espiati presso: un ICAM; se non sussiste in concreto
pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo di fuga, nella
propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura,
assistenza o accoglienza; in caso di impossibilità di espiare la pena nella
propria abitazione o in altro luogo di privata dimora presso le case famiglia
protette allo scopo realizzate. Tale disciplina non si applica, tuttavia, nel
caso di condanna per i reati di grave allarme sociale di cui all’articolo 4-bis
O.P.;
· Individuazione di case-famiglia protette. Spetta ad un decreto
del Ministro della giustizia la definizione delle caratteristiche tipologiche
delle medesime (anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza)
e, sulla base di tali caratteristiche, l’individuazione delle strutture gestite
da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.

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