Prime contestazioni alle nuove modalità di pagamento del contributo unificato

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In caso di insufficiente e/o mancante pagamento, del contributo unificato l’ufficio giudiziario procede all’invito bonario ex articoli 16, 247 e 248 DPR 30 maggio 2002 n 115 (T.U. spese di giustizia ) in conformità alle direttive ministeriali 1

Le recenti normative in materia di contributo unificato, e quella di cui all’articolo 28 legge 183/2011 in particolare, hanno sollevato non poche perplessità e divergenze interpretative.

Le contestazioni sollevate, in questo periodo, dalle parti processuali a cui viene richiesto, in applicazione delle nuove disposizioni normative 2, un nuovo pagamento, nel caso di domanda riconvenzionale o intervento autonomo, vengono motivate :

a) nella violazione dell’articolo 11 preleggi ai sensi del quale “la legge non dispone che per l’avvenire” sicchè in assenza di norma espressa di segno opposto la disposizione di cui all’articolo 28 legge 183/2011 troverebbe applicazione ai procedimenti instaurati a far data dell’ 01.01.2012;

b) nella errata interpretazione dell’articolo 28, comma 3, legge 183/2011 nella parte in cui prevede che “ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche alle controversie pendenti”.

Da più parti viene evidenziato come la disposizione di cui al comma 1 lettera b) non potrebbe trovare applicazione ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma in applicazione del principio romanistico <ubi voluit dixit >;

anche in considerazione del fatto che il diritto a proporre domanda riconvenzionale era già sorto precedentemente alla data dell’1 gennaio 2012 per i procedimenti iscritti prima di tale data e quindi la disciplina applicabile è quella in vigore precedentemente;

Concludendosi che l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 28 L 183/2011 anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore determinerebbe una illegittima disparità di trattamento tra chi, nella identica situazione, propone domanda riconvenzionale antecedentemente o successivamente all’1.01.2012;

c) infine ed in via generale viene anche richiamata l’attenzione al fatto che anche il testo unico spese di giustizia nel suo impianto originario prevedeva l’applicazione delle norma sul C.U. unicamente ai procedimenti successivamente instaurati pur prevedendo la possibilità di optare volontariamente per l’applicazione delle nuove norme per i procedimenti già pendenti.

A parere dello scrivente le argomentazioni addotte e tendenti alla contestazione degli inviti bonari, per come motivati, non possono trovare accoglimento.

1) In relazione all’eccepita violazione dell’articolo 11 preleggi si evidenzia come la normativa in oggetto si applichi a situazioni, presentazione della domanda riconvenzionale, intervento, chiamata in causa, che si vanno a determinare in vigenza della nuova normativa3

Ai sensi del punto 1 articolo 14 T.U. spese di giustizia, “la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”

Appare in linea con i principi normativi che l’importo pagato nell’instaurazione del giudizio, la c.d. iscrizione a ruolo, viene cristallizzato al momento introduttivo del procedimento della causa e non possa essere modificato da normativa successiva.

Ma il testo unico spese di giustizia, anche prima della modifica operata dall’articolo 28 legge 183/2011, prevede un ulteriore, e diverso, contributo unificato,4 che sorgeva, e sorge, al determinarsi di specifiche situazioni processuali, contributo unificato che è autonomo, e diverso, rispetto al contributo pagato al momento dell’iscrizione del procedimento.

Da ricordare che già prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia5 il decreto legge 28/20026, che disponeva il pagamento del nuovo diritto di iscrizione, aveva , rispetto alla previsione iniziale,7 aumentato il novero dei soggetti tenuti all’integrazione del contributo unificato in corso di causa 8

Ai sensi dell’ articolo 14, comma 3, prima della modifica operata dall’articolo 28 legge 183/2011, nel momento in cui la parte “modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a fare espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo”.

La nuova normativa in materia ha mantenuto l’ipotesi modificandola con previsione di diversi e nuovi importi (integrazione del contributo o autonomo contributo)

L’ articolo 14 punto 3. per come modificato 9, infatti non fa altro che rimodulare la previgente disposizione prevedendo che “la parte di cui al coma 1 quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato determinato in base al valore della domanda proposta”

Tale innovazione risulta nella volontà del legislatore più rispondente alle regole generali sulla competenza dettate dal codice di procedura civile, secondo le quali il valore di una causa si determina dal valore complessivo delle richieste di ciascuna delle parti ( articolo 10 c.p.c)10

Si ha oggi quindi un ulteriore, rispetto a quello dovuto all’atto dell’introduzione della causa, ed autonomo contributo unificato che sorge al determinarsi delle situazioni previste dalla nuova normativa.

Ove trovasse fondamento quanto eccepito dalle parti private dal momento dell’iscrizione del procedimento nessuna novità normativa, di natura tributaria in specie, potrebbe trovare applicazione nello stesso.

Ma non risulta essere così.

Come visto già in vigenza della previgente normativa, in caso di domanda riconvenzionale o intervento in causa, il pagamento del contributo unificato non rimaneva ancorato agli importi stabiliti e dovuti al momento dell’iscrizione della causa, ma ha sempre trovando applicazione l’ importo per come dovuto, e quantificato, al momento del deposito della domanda riconvenzionale e/o intervento autonomo.

Stessa disciplina riguarda i, continui aumenti, operati in materia di rilascio delle copie.

Gli aumenti e/o le nuove previsioni di pagamento, sia che si tratti di contributo unificato dovuto in corso di causa, sia che si tratti di diritti di copia hanno operato ed operano in virtù del principio < Tempus regit actum>

Principio che non può non trovare piena applicazione alle fattispecie per come ora previste nella nuova formulazione dell’articolo 14 T U spese di giustizia.

Da ultimo stante la natura fiscale del contributo unificato eventuali ipotesi di esenzione dal pagamento devono essere specificatamente previste 11

2) priva di fondamento, a parere dello scrivente, l’inapplicabilità della nuova disciplina ex articolo 14 TU spese di giustizia nella proposizione di domanda riconvenzionale nei procedimenti già pendenti stante l’eccepita previsione di cui al punto 3 dell’articolo 28 L 183/2011 ai sensi del quale “ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche alle controversie pendenti”

L’espressa indicazione che “ la disposizione di cui al comma 1 lettera a) si applica anche alle controversie pendenti chiaramente non indica che la disposizione di cui al comma 1 lettera b) non debba trovare applicazione ai procedimenti già pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma applicando il principio romanistico < ubi voluit dixit >

La normativa richiamata dalla lettura complessiva del testo dell’articolo 28 legge 183/2011 chiaramente disciplina, con riferimento alle controversie pendenti solo la situazione relativa alle impugnazioni e ai ricorsi per Cassazione, per soddisfare la necessità avvertita dal legislatore di non prevederne una applicazione generalizzata, ma limitare il nuovo regime fiscale delle impugnazioni e dei ricorsi in Cassazione ai casi di pubblicazione o (nei casi di mancata previsione della pubblicazione) del deposito del provvedimento impugnato dopo la data di entrata in vigore della legge.

Negli altri casi appare, al contrario , pacifica l’applicazione del principio generale tempus regit actum e ad esso occorre inevitabilmente attenersi, secondo principi generali.12

Sulla eventuale “ disparità di trattamento” tra chi nella identica situazione propone domanda riconvenzionale antecedentemente o successivamente all’01.01.2012, questa è generalmente una normale e diretta conseguenza della normativa quando interviene a regolamentare situazioni già in atto.

Sull’eccepita “illegittimità” nulla da dire non rientrando tra i compiti dello scrivente quelli relativi alla valutazione sulla legittimità o meno di un atto normativo.

3) da ultimo un breve, per ragione di completezza, esame dell’eccezione di eventuale opzione tra vecchia e nuova disciplina..

L’impianto originario del contributo unificato13 prevedeva l’applicazione delle norme unicamente ai procedimenti successivamente instaurati concedendo, alle parti, la possibilità di optare volontariamente per l’applicazione delle nuove norme per i procedimenti già pendenti.14

Tale scelta veniva concessa dal legislatore per le peculiarità proprie del contributo unificato.15

Tale possibilità è stata riportata e prevista dalla disciplina transitoria ex art 265 T.U. spese di giustizia.( DPR 115/02)

Ai sensi dell’articolo 265 infatti per i procedimenti iscritti a ruolo o ricorsi depositati prima del 1/3/2002 una delle parti poteva avvalersi della disciplina del “contributo Unificato” 16.

Se la parte non si avvaleva di tale facoltà, per le vecchie cause rimaneva, e rimane per quelle ancora pendenti, in vigore la disciplina antecedente al contributo unificato.17

Ciò voleva, e vuole, dire che per i procedimenti per i quali non si era esercitata l’opzione si continuavano, e si continuano, a riscuotersi i diritti di cancelleria. 18

In sintesi si continuava a percepire, e si percepisce per le procedure ancora pendenti, i diritti di cronologico, fascicolazione, registrazione, la marca scambio ecc

E si pagava, e si continua a pagare, sugli atti, comparse o note, l’imposta di bollo, non nell’importo dovuto al 1 luglio 2002 ( entrata in vigore del testo Unico spese di giustizia) ma negli importi dovuti al momento del deposito dell’atto ( quindi pagando gli aumenti che si sono avuti negli anni)

Ma tale opzione per espressa disposizione normativa era limitata ai soli procedimenti iscritti al marzo 2002

1 ministero Giustizia n 2 del 12 marzo 2002, n 3 del 13 maggio 2002, n 49395/U del 3 aprile 2008, n m_dg_DAG 15/02/2007.0020047.U, n m_.DAG.08/04/2008.0049295.U, Agenzia delle Entrate – Direzione Normativa e contenzioso – risoluzione n 242/E del 7 settembre 2007,

2 articolo 14 T.U., punto 3, spese di giustizia, per come modificato dall’articolo 28 legge 12 novembre 2011 n 183,

3 dal 1 gennaio 2012

4L’articolo 14 individua le ipotesi cui il contributo è dovuto nel corso del procedimento “ dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

5 D.P.R. 115/2002

6 Convertito con modificazioni nella legge 10 maggio 2002 n 91

7 Legge 488/99

8 Prima l’ipotesi era limitata alla modifica della domanda poi la fattispecie è stata estesa alla domanda riconvenzionale, all’intervento autonomo e alla chiamata in causa

9 Articolo 28 legge 12 novembre 2011 n 183

10 Vedasi in proposito commento all’articolo 14 dalla relazione illustrativa del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia

11 Circolare Min. Giustizia 20 aprile n 056105/U e Cassazione sez. trib., sentenze n 4611/02 e n 5270/09

12 la disposizione di cui al terzo comma (applicabilità anche alle controversie pendenti) è riferita alle ipotesi di cui al comma 1 lettera a) che modifica l’articolo 13 TU spese di giustizia introducendo il comma 1 bis che prevede il pagamento del contributo unificato aumentato della metà in caso di impugnazione e raddoppiato in caso di ricorso in cassazione. Il richiamo di cui al comma 3 dell’articolo 28 legge 183/2011 nulla ha quindi a che fare con il pagamento a seguito di domanda riconvenzionale, come per il caso in oggetto, dovuto in virtù della modifica operata al 3 comma dell’articolo 14 Testo Unico spese di giustizia.

13 Norma transitoria dell’articolo 9, comma 1, legge 488/99

14 Circolare ministero della Giustizia n 5/2002 dell’ 11 luglio 2002

15 “il contributo unificato sostituisce le imposte di bollo, la tassa di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i diritti di chiamata di causa dell’Ufficiale giudiziario” circolare n 1 del 26 febbraio 2002, Min. Giustizia, Dip. Aff. Giustizia e circolare 26 febbraio 2002, senza numero, del Consiglio di Stato, “ la ratio della norma che introduce il contributo unificato è quello di procedere al pagamento forfettizzato, cioè omnicomprensivo rispetto alle somme dovute a titolo di diritti e di imposta di bollo” circolare Min. Giustizia m_dg_DAG 18/07/2005.0001999

16 versando l’importo del contributo di cui all’art. 13 in ragione del 50%. La parte che si avvaleva di tale facoltà effettuava apposita dichiarazione di valore.

17 Circolare n 1 del 26 febbraio 2002 Min. Giustizia e circolare 14 agosto 2002 n 70 dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

18 di cui alla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976 n 900, come sostituita dalla tabella A, allegata alla legge 6 aprile 1984 n 57, per come modificata dalle leggi n 89/99,525/96.

Dott. Caglioti Gaetano Walter

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