Previdenza sociale: diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari (CGE C-75/11)

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Massima

Con la riserva, in linea di principio, del beneficio concernente le tariffe di trasporto ridotte solamente agli studenti i cui genitori percepiscono un assegno familiare austriaco, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ed essa incombenti ex combinato disposto artt. 18, 20 e 21 TFUE nonché art. 24 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’unione (nonché dei familiari) di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

 


1.    
Premessa

Nella decisione in commento del 4 ottobre  2012, C 75/11  i giudici della Corte, hanno precisato che riservando il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscono assegni familiari austriaci, l’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18, 20 (1) e 21 TFUE nonché dell’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che ha modificato il regolamento 1612/68 CEE , nonché abrogato le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

Come si legge nella decisione in commento, il regolamento n. 1408/71 CEE del Consiglio del 14 giugno 1971 (2), nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 118/97 CE del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (3), come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (4), definisce, all’articolo 1, lettera u), i), le prestazioni familiari nel senso di «tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all’articolo 4, paragrafo 1, lettera h)».

La Corte di giustizia europea contesta alla Repubblica d’Austria di concedere la riduzione sulle tariffe di trasporto ai soli studenti per i quali siano concessi assegni familiari in Austria, requisito imposto dai Länder di Vienna, dell’Alta Austria, del Burgenland, della Stiria nonché dalla città di Innsbruck.

 

2.     Il caso concreto

Secondo quanto precisato nella decisione in oggetto, in Austria non esistono norme federali che disciplinino le tariffe di trasporto ridotto per gli studenti.

Le persone aventi residenza o dimora abituale sul territorio federale hanno diritto, ai sensi dell’articolo 2 della FLAG, ad assegni familiari per i figli minorenni e per i figli maggiorenni di età inferiore a 26 anni che seguano una formazione professionale o che effettuino una formazione continua in una scuola specializzata in relazione alla professione appresa, sempreché tale formazione impedisca loro l’esercizio della professione.

Gli assegni familiari spettano, in linea di principio, alla persona al cui nucleo familiare appartiene il figlio.

L’articolo 4 della legge del 1992 prevede che i cittadini delle parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 o del Trattato CE nonché i cittadini dei paesi terzi sono assimilati ai cittadini austriaci, «sempreché tale assimilazione risulti dalle menzionate convenzioni».

La Repubblica d’Austria deduce che la riduzione sulle tariffe di trasporto, subordinata al percepimento degli assegni familiari austriaci, costituisce una prestazione familiare fornita nell’ambito di una gestione di diritto privato.

Nel diritto austriaco, gli assegni familiari non potrebbero essere automaticamente percepiti da ogni studente austriaco, bensì la loro concessione dipenderebbe dal fatto che i genitori siano tenuti a far fronte alle esigenze dello studente.

La riduzione sul prezzo dei trasporti opererebbe essenzialmente a favore del bilancio familiare e, al pari di tutti gli altri assegni familiari, non verrebbe più concessa nel momento in cui lo studente stesso percepisca redditi superiori al livello minimo previsto dal legislatore austriaco

La Commissione ritiene che l’argomento sul quale si fonda la Repubblica d’Austria, relativo alla natura di prestazione previdenziale della riduzione delle tariffe di trasporto, sia  priva di pertinenza.

 

3. Conclusioni

Nella sentenza che si commenta la Corte di giustizia europea ha statuito che con il beneficio delle tariffe di trasporto ridotte ai soli studenti i cui genitori percepiscano assegni familiari austriaci, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma del combinato disposto degli articoli 18 TFUE, 20 TFUE e 21 TFUE nonché 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68.

Secondo quanto precisato da precedenti giurisprudenziali sul tema (5) lo status di cittadino dell’Unione è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, che consente a chi tra di essi si trovi nella medesima situazione di ottenere, nella sfera di applicazione ratione materiae del Trattato FUE, indipendentemente dalla cittadinanza e fatte salve le eccezioni al riguardo espressamente previste, il medesimo trattamento giuridico.

Ogni cittadino dell’Unione può quindi far valere il divieto di discriminazione in base alla nazionalità sancito dall’articolo 18 TFUE in tutte le situazioni che rientrano nella sfera di applicazione ratione materiae del diritto dell’Unione, ove tali situazioni comprendono l’esercizio della libertà fondamentale di circolare e di soggiornare sul territorio degli Stati membri attribuito dall’articolo 21 TFUE (6).

Si legge testualmente nella decisione in oggetto che “l’accesso alla formazione professionale rientra nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione, la Corte ha già precisato che sono ricompresi in tale sfera di applicazione gli aiuti nazionali concessi agli studenti per coprire le loro spese di sostentamento, le prestazioni sociali previste da un regime nazionale non contributivo e gli assegni cosiddetti di «attesa» previsti da una normativa nazionale e destinati ai giovani disoccupati alla ricerca di una prima occupazione (v., rispettivamente, le menzionate sentenze Bidar, punto 42; Grzelczyk, punto 46, nonché D’Hoop, punti 34 e 35).

Ne consegue che un regime che preveda riduzioni sulle tariffe di trasporto concesse agli studenti, consentendo loro, direttamente o indirettamente, di coprire le loro spese di sostentamento, rientra parimenti nella sfera di applicazione del Trattato FUE”.

 

 

Manuela Rinaldi
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti.

 

_________ 

(1) L’articolo 20, paragrafo 1, TFUE conferisce a chiunque possieda la nazionalità di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione.

(2) Relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.

(3) GU 1997, L 28, pag. 1.

(4) GU L 177, pag. 1.

(5) Sentenza del 20 settembre 2001, Grzelczyk, C-184/99, Racc. pag. I-6193, punto 31, e dell’11 luglio 2002, D’Hoop, C-224/98, Racc. pag. I-6191, punto 28.

(6) Sul tema cfr. sentenze del 12 maggio 1998, Martínez Sala, C-85/96, Racc. pag. I-2691, punto 63; del 15 marzo 2005, Bidar, C-209/03, Racc. pag. I-2119, punti 32 e 33; del 18 novembre 2008, Förster, C-158/07, Racc. pag. I-8507, punti 36 e 37, nonché del 13 aprile 2010, Bressol e a., C-73/08, Racc. pag. I-2735, punto 31.

Sentenza collegata

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