Prevale la tesi sostanzialista nel dichiarare illegittima l’esclusione

Lazzini Sonia 27/01/14
Scarica PDF Stampa

La mancata ri-allegazione nella fase dell’offerta del medesimo documento già prodotto in quella preliminare di prequalificazione, non può essere causa di esclusione

Tenuto conto dell’unicità del procedimento concorsuale in cui essa si è realizzata e della sua conseguente non incidenza sostanziale sul procedimento, non poteva costituire, proprio in base al disposto di cui all’art. 11.2. del bando di gara, sic et simpliciter una legittima causa di esclusione, determinando al contrario, in capo alla stazione appaltante, il sorgere dell’obbligo di esercizio dei propri poteri di verifica in ordine alla perdurante attualità della situazione giuridico-soggettiva già evidenziata dal concorrente nella fase di prequalifica.

La regola concorsuale sopra evidenziata (e non ottemperata dalla stazione appaltante nella fattispecie oggetto di giudizio) risulta peraltro conforme, oltre che all’irrinunciabile canone di correttezza dell’agire dell’Amministrazione, al principio del favor partecipationis, nel rispetto della par condicio dei concorrenti nella sua effettiva e reale portata sostanziale.

Tratto dalla sentenza numero 694 del 15 maggio 2012 pronunciata dal Tar Veneto, Venezia

Sentenza collegata

40561-1.pdf 133kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento