Prestazione di servizi e contratto di assicurazione: resoconto del convegno sull’argomento e intervista al Prof. Gabriele Racugno Presidente dell’AIDA – Sardegna, Ordinario di Diritto Commerciale e Avvocato

Scarica PDF Stampa

Il titolo del convegno fa evincere il tema che è stato trattato nel corso dello stesso, un tema sempre attuale, e i partecipanti con le loro relazioni hanno voluto mettere a fuoco il significato del contratto di assicurazione rapportato alla disciplina del codice civile del 1942 rispetto a quella contenuta nel codice delle assicurazioni che ha avuto i natali da un decreto legislativo del 2005.

Il Prof. Gabriele Racugno, Presidente dell’AIDA – Sardegna ha avuto il compito di aprire i lavori e nella sua relazione ha voluto sottolineare il fatto che in Italia, rispetto agli altri Paesi Europei non vengano stipulati molti contratti assicurativi ad eccezione delle polizze auto.

Lo stesso Presidente a conclusione della sua presentazione dei lavori ha citato uno scritto dell’economista Francesco Forte in riferimento al concetto di rischio e di premio assicurativo.

Il concetto di contratto di assicurazione è stato esposto dal Prof. Paolo Efisio Corrias vice presidente dell’AIDA – Sardegna e ordinario di diritto dell’economia nonché docente di diritto delle assicurazioni e diritto dei mercati finanziari presso la facoltà di giurisprudenza dell’università degli studi di Cagliari che nella sua relazione ha precisato: “parlando del contratto di assicurazione bisogna fare riferimento alla differenza che intercorre tra il concetto di bene dato dall’articolo 810 del codice civile e il concetto di servizio.

Il bene si può definire statico, il servizio si può definire dinamico”.

La disciplina giuridica del contratto di assicurazione la ritroviamo nel codice civile dall’articolo articolo 1882 all’articolo 1932.

L’articolo 1882 del codice civile rubricato nozione recita testualmente:

“L’assicurazione il contratto col quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”.

Inoltre, il contratto di assicurazione è disciplinato dal codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

Il professore ha successivamente richiamato la distinzione tra assicurazioni di assistenza e assicurazioni di tutela legale.

I lavori sono proseguiti con le relazioni degli altri partecipanti tra i quali il Prof. Roberto Calvo dell’Università della Valle d’Aosta che da buon civilista ha ricalcato l’importanza delle norme del codice del consumo in riferimento al contratto assicurativo, e di altri relatori che hanno incentrato la loro esposizione sul significato del fenomeno delle assicurazioni in Italia e all’estero, con una breve ma significativa relazione a braccio “fuori programma” del Presedente nazionale dell’AIDA che ha sottolineato (recitandolo testualmente), l’importanza dell’articolo 2082 del codice civile in relazione alle imprese assicurative.

Riporto di seguito l’intervista al Prof. Gabriele Racugno realizzata a conclusione dei lavori del convegno.

 

L’AIDA, Associazione Internazionale di Diritto delle Assicurazioni di che si occupa e quali sono le sue finalità?

Le finalità fondamentali direi che partono da una base scientifica, nel senso che l’associazione ha la funzione fondamentale di diffondere le regole fondamentali del diritto delle assicurazioni.

La compagine sociale della struttura è costituita da giuristi, professori universitari, avvocati, nonché agenti di assicurazione.

Il mondo delle assicurazioni si suddivide in due grossi rami, lo studio dell’impresa di assicurazione, cioè dell’assicuratore e lo studio del contratto, la nostra AIDA esamina gli uni egli altri.

In questo momento un’attenzione particolare è stata rivolta alla materia dei bilanci delle imprese di assicurazione, perché hanno delle caratteristiche loro proprie.

Ho cercato di precisarlo all’inizio del convegno, è dato dal fatto che l’impresa di assicurazione è un’impresa nella quale prima si hanno i ricavi e poi si hanno i costi, da qui una maggiore tutela da parte dello Stato, della struttura pubblica, perché l’impresa di assicurazione incassa i ricavi e acquisisce danaro e solo successivamente se si verifica un sinistro dovrà pagare.

Da qui la questione che l’impresa di assicurazione non scantoni dalle sue funzioni e vi possa essere teoricamente il rischio che utilizzi per fini non corretti queste risorse ingenti che incassa attraverso i premi con la conseguenza che quando arriva il momento di pagare i premi queste risorse non ci sono più, e ci si preoccupa che questi ricavi siano investiti bene, siano investiti in immobili, siano investiti in strumenti finanziari che diano garanzie, non vadano cioè in quegli strumenti strutturati come è accaduto adesso, ci ha detto la stampa internazionale, che poi arrivati alla fine si sono tradotti in valori non monetizzabili, nel mondo assicurativo è importante la tutela da parte di un istituto pubblico e nel caso nostro è l’ISVAP.

Questi approfondimenti sono svolti dall’AIDA, noi siamo nell’AIDA – Sardegna, esiste poi un’AIDA nazionale, esiste un’AIDA internazionale che ha tenuto proprio nello scorso mese di settembre il suo convegno a Londra.

 

Lo ha accennato nella sua relazione, come si recepisce in Italia il contratto di assicurazione rispetto agli altri Paesi?

In Italia non c’è una cultura assicurativa, nel senso che soprattutto nel settore sanitario noi siamo stati agevolati dal fatto che l’assistenza sanitaria è essenzialmente a carico dello Stato, è un’assistenza pubblica.

Se facciamo immediatamente un confronto con gli Stati Uniti d’America, dove l’assistenza sanitaria ognuno se la deve garantire attraverso una polizza assicurativa, capiamo subito come è diversa l’espansione dell’utilizzo di questo contratto, proprio la relazione di oggi ci ha parlato dell’assistenza sanitaria, dove il cittadino comune non si preoccupa di avere una polizza assicurativa, perché sa che c’è lo Stato che lo protegge.

Una volta però che si entra nella opportunità di coprirsi sui rischi in genere, ecco che nasce e matura questa esigenza di assicurarsi.

Io ho messo in evidenza come in Italia i premi pro capite si aggirano intorno ai duecentocinquanta euro, per arrivare all’Olanda nella quale si superano i mille euro, questo a conferma che da noi ancora non c’è una cultura assicurativa e soprattutto che l’agente di assicurazione da noi è ancora visto come un soggetto dal quale si cerca di sfuggire.

Se però accertiamo quali sono i bisogni umani, se il primo è proprio la tutela dell’assistenza della vita fondamentale, l’assicurazione come rischio viene immediatamente dopo.

 

Sotto il profilo normativo le vorrei chiedere un confronto tra la disciplina del codice civile del 1942 in riferimento alle assicurazioni, rispetto a quella contenuta nel codice delle assicurazioni che si rifà a un decreto legislativo del 2005.

Abbiamo davvero una posizione per così dire asimmetrica, il codice civile del 1942 si è preoccupato di tutelare l’impresa di assicurazione, si è preoccupato di tutelare l’assicuratore, invece il codice delle assicurazioni del 2005 ha rivolto lo sguardo all’assicurato.

Faccio soltanto un esempio.

Il codice del 1942 considerava l’assicurato come un menzognero, e ha dettato una serie di norme con le quali si sanziona la posizione dell’assicurato partendo dall’ipotesi che possa effettuare delle dichiarazioni false o reticenti.

Il codice delle assicurazioni del 2005 è partito dal presupposto opposto, che l’assicuratore essendo un professionista difficilmente si fa ingannare dall’assicurato, mentre l’assicurato essendo un quisque de populo è un soggetto che si presenta come ingenuo e rischia di potere essere lui ingannato dall’assicuratore, quindi potremmo dire che il codice del 1942 ha ancora una visione arcaica del contratto di assicurazione, e soprattutto non dimentichiamoci che è nato in un determinato regime politico e si è preoccupato di tutelare l’impresa, si è preoccupato di tutelare certe classi imprenditoriali, la legislazione del 2005, cioè il codice delle assicurazioni, rientra un po’ come il codice di consumo, in quelle normative che sono rivolte a tutelare i soggetti assicurati.

 

In riferimento agli altri Paesi secondo lei il codice delle assicurazioni non essendo recentissimo avrebbe bisogno di una revisione?

Quello che posso osservare è che in Italia proprio per consentire un continuo adattamento, lo strumento che ci consente di avvicinarci agli altri Paesi sono le direttive comunitarie, nel senso che le direttive comunitarie sono una grande fortuna, un grande ossigeno per l’Italia, perché ci costringono costantemente a riadattarci alle regole originarie che per nostra inerzia spesso non avremo.

Dott.ssa Concas Alessandra

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento