Presentato alla Camera un disegno di legge delega in tema di depenalizzazione

Redazione 30/03/12
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Anna Costagliola

È all’esame della Camera un disegno di legge che delega il Governo ad adottare una serie di decreti legislativi in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova e sospensione del processo per assenza dell’imputato, nonché per l’introduzione di pene detentive non carcerarie nel codice penale e nella normativa complementare.

Il provvedimento prende le mosse dall’acquisita consapevolezza della progressiva dilatazione della sanzione penale, con il conseguente allontanamento della pena dalla sua natura di extrema ratio, che ha determinato la perdita della sua capacità general-preventiva, anche in considerazione del fatto che il sistema giudiziario, nel suo complesso, non è in grado di accertare e di reprimere tutti i reati. La sanzione penale dovrebbe, invece, intervenire solo quando non vi siano altri adeguati strumenti di tutela; essa non è giustificata se può essere sostituita con sanzioni amministrative aventi pari efficacia e, anzi, spesso dotate di maggiore effettività.

Sulla base di tali principi, il provvedimento de quo si propone i seguenti obiettivi:

a) la razionalizzazione del sistema sanzionatorio attraverso la trasformazione di alcuni reati attualmente previsti dal codice penale, per i quali è prevista la pena della multa o dell’ammenda, nonché di alcune contravvenzioni, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, in illeciti amministrativi (art. 2). I nuovi illeciti amministrativi saranno puniti con sanzioni pecuniarie comprese tra 300 euro e 15.000 euro e con sanzioni interdittive consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione, che rispondono a finalità di prevenzione speciale. Sono escluse dalla programmata depenalizzazione alcune materie che attengono a beni che direttamente si riflettono sulla vita dei cittadini e che, pertanto, meritano di essere protetti con la sanzione penale: si tratta delle condotte di vilipendio comprese tra i delitti contro la personalità dello Stato, dei reati in materia di edilizia e urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica e circolazione stradale.

b) la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato (art. 3). In applicazione di detto istituto, la rinuncia all’esercizio della potestà punitiva è condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita. La duplice finalità che si intende conseguire con tale previsione è, da un lato, quella di offrire ai condannati per reati di minore allarme sociale la possibilità di accedere ad un percorso di reinserimento alternativo e, dall’altra, quella di una deflazione dei procedimenti penali, in quanto è previsto che l’esito positivo della messa alla prova estingua il reato con sentenza pronunciata dal giudice. Nel caso di esito negativo della messa alla prova, viceversa, il processo riprenderà il suo corso;

c) la sospensione del processo per assenza dell’imputato (art. 4). La introduzione nel codice di procedura penale della misura della sospensione del processo nei confronti degli irreperibili, in attuazione del principio di effettiva conoscenza, non sarà tuttavia applicabile in quelle ipotesi in cui l’imputato, nel corso del procedimento, sia stato sottoposto a misura restrittiva, ovvero sia a conoscenza che si procede contro di lui o si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento, nonché per i delitti di cui all’art. 51, co. 3bis e 3quater c.p.p.;

d) l’introduzione di due nuove pene detentive non carcerarie (art. 5), destinate a sostituire le attuali pene della reclusione e dell’arresto in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a 4 anni. Si tratta della reclusione e dell’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a 15 giorni e non superiore a 4 anni, nel caso di delitti, e non inferiore a 5 giorni e non superiore a 3 anni, nel caso di contravvenzioni. Detto intervento, come sottolineato anche nella relazione di accompagnamento al provvedimento, si pone in linea con gli obiettivi generali del provvedimento medesimo, che intende realizzare un’equilibrata politica di «decarcerizzazione» e dare effettività al principio del minor sacrificio possibile della libertà

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