Prescrizione notifica della cartella: qual è il giudice competente?

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Indice

1. L’ordinanza delle Sezioni Unite

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 30666/2022, ha chiarito che è riservata alla competenza del giudice tributario la prescrizione che si è verificata perché la notifica della cartella manca, è nulla o è stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si è verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.

2. Il caso di specie

Nel caso in scrutinio il ricorrente contesta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 37 (rubricato difetto di giurisdizione) e 615 (forma dell’opposizione) c.p.c. ritenendo che, la controversia in quanto avente ad oggetto la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, per mancanza del titolo esecutivo, la controversia spetta alla giurisdizione del Giudice ordinario.
La controversia in commento ha ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento espletata per la riscossione di somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti, a sostegno della quale il ricorrente ha dedotto:

  • l’inesistenza o la nullità della notificazione della cartella di pagamento, in quanto effettuata nei riguardi di una società che ha cambiato denominazione e comunque cancellata dal registro delle imprese,
  • la prescrizione della pretesa tributaria, in conseguenza del periodo di tempo trascorso tra la notificazione della cartella e quella dell’intimazione di pagamento.

3. Le ragioni della decisione della Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l’impugnazione di un’intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all’esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.
Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatti valere circostanza che a sostegno dell’impugnazione il ricorrente abbia fatto valere l’inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l’intimazione, poiché compiuta nei riguardi di società che aveva cambiato denominazione e che era stata, in seguito, cancellata dal registro delle imprese, nonché la prescrizione del credito tributario, scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell’intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest’ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria.
Analogamente, ininfluente va considerata la circostanza che l’impugnazione dell’intimazione di pagamento sia accompagnata dalla richiesta di risarcimento dei danni morali generati dalla sua notificazione, consistendo in una richiesta che, in quanto basata sulla dichiarata illegittimità della pretesa tributaria, risulta chiaramente soggetta all’accertamento della stessa, non configurabile come un mero presupposto di fatto rispetto ad essa. Sicché, ad avviso delle Sezioni Unite della Corte Cassazione, se la prescrizione:

  • si è verificata perché la notifica della cartella manca, è nulla o è stata eseguita in modo inesistente, la competenza è riservata alla giurisdizione tributaria;
  • si è verificata per il decorso del tempo dopo una notifica valida o comunque per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza o dalla sua nullità, sarà competente del fatto estintivo la giurisdizione ordinaria.

Avvocato Rosario Bello

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