Premesso che le ragioni di urgenza rilevanti ai fini in esame, come evidenziato da giurisprudenza da cui non si rinvengono elementi per discostarsi, devono essere oggettive e non riconducibili in alcun modo all’amministrazione, dovendo essere valutate nel

Lazzini Sonia 03/09/09
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Sul piano del regime giuridico che, proprio in considerazione delle esigenze proprie di semplificazione e di celerità che sono logicamente connesse con procedure di lieve rilievo economico, ai sensi del quattordicesimo comma dell’articolo 125 del d.lgs. n. 163 cit., i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati rispettivamente dal regolamento di attuazione del codice (e, quindi, nell’attuale fase transitoria, dal D.P.R. n. 384/2001), dalle disposizioni del medesimo articolo 125, nonché “dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di cui al presente codice".
 
Pertanto, da un lato, non appare pertinente il richiamo operato da parte ricorrente né alla disciplina relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto-soglia, né all’omesso obbligo di richiedere le cd. giustificazioni preventive ex art. 86, co. 5, D. Lgs. 163/2006 (trattandosi di norme non applicabili alle procedure economali di cui all’articolo 125 del codice: cfr. in termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 marzo 2009 , n. 2286); e , dall’altro lato, il contestato operato della stazione appaltante risulta conforme alla prescrizioni al riguardo dettate dalla lex specialis della procedura de qua.
 
Ne consegue in definitiva l’infondatezza delle censure mosse avverso la decisione di non aggiudicazione della gara de qua, anche con riferimento, per un verso, all’eccepita incompetenza del dirigente del servizio “lavori pubblici”, dovendosi di contro osservare che, trattandosi di atto di gestione della procedura, correttamente in capo e questi (art. 107 TUEL) e non alla Giunta si radica il relativo potere decisionale.; e, per altro, alla dedotta inosservanza degli obblighi partecipativo-informativi, i quali, ex art. 79 D. Lgs. 163/2006, possono al più rilevare in punto di decorrenza del dies quo per l’impugnazione ma non sul piano della legittimità dei presupposti provvedimenti.
  
Ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del verbale di valutazione della congruità delle offerte del 26 maggio 2008;
della determinazione del dirigente del servizio “lavori pubblici” n. 51dell’8.5.08 di riapprovazione della lettera di invito per cottimo fiduciario e della domanda di partecipazione alla gara;
della lettera d’invito prot. 15143 del 28 maggio 2008 avente ad oggetto: “cottimo fiduciario per lavori di sistemazione di via Antignano del territorio comunale – Lavori edili”;
del verbale di gara del 3.6.08 e della determina di aggiudicazione n.13 del 5.6.2008;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente;
nonché per il risarcimento di tutti i danni scaturenti dalla esclusione alle gara di appalto.
 
Cosa ne pensa l’adito giudice amministrativo?
 
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente, premesso che
– l’amministrazione resistente con lettera d’invito prot. 12902 dell’8.5.2008 invitava otto ditte, tra cui la società ricorrente, a partecipare alla gara di appalti mediante cottimo fiduciario avente ad oggetto i lavori di sistemazione di via Antignano del territorio comunale;
– che in sede di gara, a seguito dell’apertura dei sole tre plichi contenenti l’offerta, esclusa quella di un’altra partecipante per non aver autenticato la firma apposta all’offerta economica, la Stazione appaltante, per un verso, dava atto dell’infruttuoso risultato della procedura, ritenendo non congrue le offerte presentate dalle altre due imprese, tra cui quella dell’odierna ricorrente; per altro verso, riapprovava la lettera d’invito alla nuova gara informale da inoltrare le otto imprese già invitate alla precedente gara;
tutto ciò premesso, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto vari profili e formulando altresì domanda risarcitoria.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con un primo gruppo di censure, relative alla gara del 16 maggio 2008 rimasta senza aggiudicazione per assenza di offerte congrue, parte ricorrente si duole dell’illegittimo operato dell’amministrazione resistente nella parte in cui, pur in presenza di sole tre offerte ammesse, ha immotivatamente escluso per anomalia la propria offerta senza le garanzie partecipative sottese al procedimento di verifica in contraddittorio a mezzo di giustificazioni (artt. 86-88 D. Lgs. 163/2006) e pur non ricorrendo i presupposti di legge per l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122, co. 9, D. lgs. 163/2006).
Di contro deve preliminarmente osservarsi in fatto come, in base alle non contestate prescrizioni di cui alla lettera d’invito (prot. 12902 dell’8.5.08), per un verso, l’appalto in questione viene affidato mediante la procedura di cottimo fiduciario ex art. 125, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 13/2006; e, per altro verso e con specifico riferimento alla disciplina delle offerte anomale, ivi si prevedeva che “non si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte, chiedendo eventualmente ai relativi offerenti di presentare, entro 10 giorni dalla ricezione delle richieste, gli elementi giustificativi della richiesta presentata”.
Ne discende sul piano del regime giuridico che, proprio in considerazione delle esigenze proprie di semplificazione e di celerità che sono logicamente connesse con procedure di lieve rilievo economico, ai sensi del quattordicesimo comma dell’articolo 125 del d.lgs. n. 163 cit., i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati rispettivamente dal regolamento di attuazione del codice (e, quindi, nell’attuale fase transitoria, dal D.P.R. n. 384/2001), dalle disposizioni del medesimo articolo 125, nonché “dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di cui al presente codice".
Pertanto, da un lato, non appare pertinente il richiamo operato da parte ricorrente né alla disciplina relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto-soglia, né all’omesso obbligo di richiedere le cd. giustificazioni preventive ex art. 86, co. 5, D. Lgs. 163/2006 (trattandosi di norme non applicabili alle procedure economali di cui all’articolo 125 del codice: cfr. in termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 marzo 2009 , n. 2286); e , dall’altro lato, il contestato operato della stazione appaltante risulta conforme alla prescrizioni al riguardo dettate dalla lex specialis della procedura de qua.
Né risulta meritevole di favorevole considerazione l’ulteriore censura con cui parte ricorrente contesta, in termini di incongruenza ed insufficienza motivazionale, la valutazione operata dalla stazione appaltante con riguardo alla anomalia della propria offerta. Ed, invero – ribadito che siffatte valutazioni costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale sindacabili in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità e dell’evidente irragionevolezza – le censure mosse al riguardo, pur a fronte del contestazione relativa dell’elevato ribasso offerto (39,9 5) e della rilevata incidenza del prezzo dei materiali sui costi di mano d’opera e di utile d’impresa, si risolvono nella generica ed apodittica affermazione per cui dall’analisi dei prezzi e dalla descrizione specifica dei lavori a farsi, anche se posti a confronti con i prezzi di mercato, risulta la congruenza dell’offerta e la mancanza di qualsiasi ipotesi di anomalia del ribasso
 
 
 
A cura di *************
 
 
 
Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 4277 del 23 luglio 2009, emessa dal Tar Campania, Napoli
 
 
N. 04277/2009 REG.SEN.
N. 03956/2008 REG.RIC.
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 3956 del 2008, proposto da:
Costruzioni ALFA. ******, rappresentato e difeso dagli avv. ***************, ****************, con domicilio eletto presso *************** in Napoli, via G.Ricciardi N. 28;
contro
Comune di Vico Equense, rappresentato e difeso dall’avv. ****************, con domicilio eletto presso **************** in Napoli, Segreteria T.A.R.;
nei confronti di
Della BETA **** & Figli S.n.c. di ********** della BETA, BETADUE Costruzioni S.r.l.;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del verbale di valutazione della congruità delle offerte del 26 maggio 2008;
della determinazione del dirigente del servizio “lavori pubblici” n. 51dell’8.5.08 di riapprovazione della lettera di invito per cottimo fiduciario e della domanda di partecipazione alla gara;
della lettera d’invito prot. 15143 del 28 maggio 2008 avente ad oggetto: “cottimo fiduciario per lavori di sistemazione di via Antignano del territorio comunale – Lavori edili”;
del verbale di gara del 3.6.08 e della determina di aggiudicazione n.13 del 5.6.2008;
di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente;
nonché per il risarcimento di tutti i danni scaturenti dalla esclusione alle gara di appalto.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Vico Equense;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22/06/2009 il dott. ************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente, premesso che
– l’amministrazione resistente con lettera d’invito prot. 12902 dell’8.5.2008 invitava otto ditte, tra cui la società ricorrente, a partecipare alla gara di appalti mediante cottimo fiduciario avente ad oggetto i lavori di sistemazione di via Antignano del territorio comunale;
– che in sede di gara, a seguito dell’apertura dei sole tre plichi contenenti l’offerta, esclusa quella della “GAMMA.” per non aver autenticato la firma apposta all’offerta economica, la Stazione appaltante, per un verso, dava atto dell’infruttuoso risultato della procedura, ritenendo non congrue le offerte presentate dalle altre due imprese, tra cui quella dell’odierna ricorrente; per altro verso, riapprovava la lettera d’invito alla nuova gara informale da inoltrare le otto imprese già invitate alla precedente gara;
tutto ciò premesso, impugna i provvedimenti in epigrafe indicati, deducendo vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere sotto vari profili e formulando altresì domanda risarcitoria.
Si costituiva l’amministrazione resistente deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 22 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Con un primo gruppo di censure, relative alla gara del 16 maggio 2008 rimasta senza aggiudicazione per assenza di offerte congrue, parte ricorrente si duole dell’illegittimo operato dell’amministrazione resistente nella parte in cui, pur in presenza di sole tre offerte ammesse, ha immotivatamente escluso per anomalia la propria offerta senza le garanzie partecipative sottese al procedimento di verifica in contraddittorio a mezzo di giustificazioni (artt. 86-88 D. Lgs. 163/2006) e pur non ricorrendo i presupposti di legge per l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122, co. 9, D. lgs. 163/2006).
Di contro deve preliminarmente osservarsi in fatto come, in base alle non contestate prescrizioni di cui alla lettera d’invito (prot. 12902 dell’8.5.08), per un verso, l’appalto in questione viene affidato mediante la procedura di cottimo fiduciario ex art. 125, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 13/2006; e, per altro verso e con specifico riferimento alla disciplina delle offerte anomale, ivi si prevedeva che “non si procederà alla determinazione della soglia dell’anomalia, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte, chiedendo eventualmente ai relativi offerenti di presentare, entro 10 giorni dalla ricezione delle richieste, gli elementi giustificativi della richiesta presentata”.
Ne discende sul piano del regime giuridico che, proprio in considerazione delle esigenze proprie di semplificazione e di celerità che sono logicamente connesse con procedure di lieve rilievo economico, ai sensi del quattordicesimo comma dell’articolo 125 del d.lgs. n. 163 cit., i procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati rispettivamente dal regolamento di attuazione del codice (e, quindi, nell’attuale fase transitoria, dal D.P.R. n. 384/2001), dalle disposizioni del medesimo articolo 125, nonché “dai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto di cui al presente codice".
Pertanto, da un lato, non appare pertinente il richiamo operato da parte ricorrente né alla disciplina relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti sotto-soglia, né all’omesso obbligo di richiedere le cd. giustificazioni preventive ex art. 86, co. 5, D. Lgs. 163/2006 (trattandosi di norme non applicabili alle procedure economali di cui all’articolo 125 del codice: cfr. in termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05 marzo 2009 , n. 2286); e , dall’altro lato, il contestato operato della stazione appaltante risulta conforme alla prescrizioni al riguardo dettate dalla lex specialis della procedura de qua.
Né risulta meritevole di favorevole considerazione l’ulteriore censura con cui parte ricorrente contesta, in termini di incongruenza ed insufficienza motivazionale, la valutazione operata dalla stazione appaltante con riguardo alla anomalia della propria offerta.
Ed, invero – ribadito che siffatte valutazioni costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale sindacabili in sede giurisdizionale nei limiti della manifesta illogicità e dell’evidente irragionevolezza – le censure mosse al riguardo, pur a fronte del contestazione relativa dell’elevato ribasso offerto (39,9 5) e della rilevata incidenza del prezzo dei materiali sui costi di mano d’opera e di utile d’impresa, si risolvono nella generica ed apodittica affermazione per cui dall’analisi dei prezzi e dalla descrizione specifica dei lavori a farsi, anche se posti a confronti con i prezzi di mercato, risulta la congruenza dell’offerta e la mancanza di qualsiasi ipotesi di anomalia del ribasso
Ne consegue in definitiva l’infondatezza delle censure mosse avverso la decisione di non aggiudicazione della gara de qua, anche con riferimento, per un verso, all’eccepita incompetenza del dirigente del servizio “lavori pubblici”, dovendosi di contro osservare che, trattandosi di atto di gestione della procedura, correttamente in capo e questi (art. 107 TUEL) e non alla Giunta si radica il relativo potere decisionale.; e, per altro, alla dedotta inosservanza degli obblighi partecipativo-informativi, i quali, ex art. 79 D. Lgs. 163/2006, possono al più rilevare in punto di decorrenza del dies quo per l’impugnazione ma non sul piano della legittimità dei presupposti provvedimenti.
Infine, vanno parimenti respinte le censure mosse avverso la seconda gara del 3 giugno 2008 ed incentrate sul mancato rispetto dei termini tra la ricezione della lettera d’invito e la data prevista per la presentazione delle offerte, nonché sull’incongruenza del termine assegnato anche in ragione dell’omessa evidenziazione delle motivazioni di urgenza che ne avrebbero giustificato l’adozione.
Di contro – premesso che le ragioni di urgenza rilevanti ai fini in esame, come evidenziato da giurisprudenza da cui non si rinvengono elementi per discostarsi, devono essere oggettive e non riconducibili in alcun modo all’amministrazione, dovendo essere valutate nell’ottica dell’interesse pubblico al sollecito affidamento dell’appalto – s’osserva che la sussistenza di tali ragioni nel caso di specie emerge sia sul piano formale (cfr. le lettere di invito relative ad entrambe le procedure di gara), sia su quello sostanziale (in considerazione della necessità di indire una seconda procedura a fronte dell’evidenziato termine perentorio di completamento degli adempimenti connessi al progetto finanziato).
In definitiva il ricorso deve essere respinto, con conseguente reiezione della connessa domanda risarcitoria, non sussistendo nel caso di specie un danno ingiusto eziologicamente connesso all’operato dell’amministrazione.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Ottava, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso in epigrafe
-respinge il ricorso.
– Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22/06/2009 con l’intervento dei Magistrati:
********************, Presidente
**************, Consigliere
**************, Primo Referendario, Estensore
 
L’ESTENSORE                  IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/07/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO

Lazzini Sonia

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