Precetto su sentenza e formula esecutiva: quando è necessaria l’indicazione della data?

Esecuzione forzata: è obbligatorio indicare la data di apposizione della formula esecutiva in un atto di precetto fondato su sentenza?

Redazione 25/04/25
Allegati

Con l’ordinanza n. 7111 del 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è intervenuta su un tema rilevante per la prassi dell’esecuzione forzata: è obbligatorio indicare la data di apposizione della formula esecutiva in un atto di precetto fondato su sentenza? Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

Corte di Cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 7111 del 17-03-2025

7111.2025.pdf 127 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Indice

1. La questione: obbligo di menzione della formula esecutiva nel precetto?


La questione si poneva in relazione a un precetto notificato prima della riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022), la quale ha successivamente abolito l’obbligo di apposizione materiale della formula esecutiva. Il giudizio ha consentito alla Suprema Corte di ribadire importanti principi di diritto in merito all’ambito applicativo dell’art. 654 c.p.c. e alla distinzione tra titoli esecutivi. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile

FORMATO CARTACEO

Formulario commentato del nuovo processo civile

Il volume, aggiornato alla giurisprudenza più recente e agli ultimi interventi normativi, il cd. correttivo Cartabia e il correttivo mediazione, raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da norma di legge, commento, indicazione dei termini di legge o scadenze, delle preclusioni e delle massime giurisprudenziali. Il formulario si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile. L’opera fornisce per ogni argomento procedurale lo schema della formula, disponibile anche online in formato editabile e stampabile. Lucilla NigroAutrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022.  

 

Lucilla Nigro | Maggioli Editore 2025

2. Il fatto: un precetto su sentenza e un’eccezione formale


Il caso nasce da un’opposizione agli atti esecutivi proposta da un debitore cui era stato notificato un atto di precetto basato su una sentenza pronunciata all’esito di un procedimento di divisione ereditaria.
Sebbene il titolo fosse stato regolarmente notificato, nel corpo del precetto non veniva menzionata la data di apposizione della formula esecutiva. Il debitore, sostenendo che tale omissione costituisse una violazione dell’art. 654, comma 2, c.p.c., proponeva opposizione, affermando la nullità dell’atto di precetto.
Il Tribunale di Salerno, in primo grado, accoglieva l’opposizione, ritenendo l’omissione insanabile e dichiarando illegittimo il precetto, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art. 654 c.p.c., normalmente applicabile ai decreti ingiuntivi.

3. La pronuncia della Cassazione: distinzione tra sentenza e decreto ingiuntivo


La Corte di Cassazione, investita del ricorso dagli eredi del creditore intimante, ha ribaltato la decisione di merito, precisando i limiti di applicabilità dell’art. 654 c.p.c.
Secondo i giudici di legittimità, l’art. 654 c.p.c. è norma speciale riferita esclusivamente ai decreti ingiuntivi, che necessitano di apposizione della formula esecutiva dopo la notifica del provvedimento. La disposizione non può essere estesa analogicamente ai titoli esecutivi di natura diversa, come le sentenze.
Al contrario, in base all’art. 480 c.p.c., che disciplina il contenuto dell’atto di precetto in via generale, l’unica indicazione richiesta è quella della data di notifica del titolo esecutivo, qualora questa non sia contestuale. Nessun riferimento è previsto alla formula esecutiva o alla data della sua apposizione.
La Corte ha richiamato, a sostegno, un orientamento già espresso (Cass. civ., n. 11242/2022), secondo cui:
“Il precetto fondato su un titolo esecutivo diverso dal decreto ingiuntivo munito di esecutorietà dopo la sua notificazione non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 654, comma 2, c.p.c.”
Alla luce di ciò, la Cassazione ha cassato la sentenza del Tribunale, rigettando l’opposizione e decidendo nel merito, con piena validità riconosciuta al precetto notificato.

Potrebbero interessarti anche:

4. Implicazioni pratiche: evitare rigidità inutili


La pronuncia n. 7111/2025 contribuisce a definire con maggiore chiarezza i limiti delle formalità esecutive, ponendo un freno a interpretazioni formalistiche che rischiano di trasformare le regole procedurali in trappole processuali.
L’art. 654 c.p.c. risponde a una ratio particolare: garantire la certezza che il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo solo dopo l’inutile decorso del termine per opposizione. Tale logica non può essere estesa a titoli già pienamente esecutivi per natura, come la sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva.
La Corte, quindi, ha privilegiato una lettura funzionale e proporzionata del sistema esecutivo, a tutela dell’effettività del credito e della ragionevole durata del processo, nel solco di quanto già auspicato dalla riforma Cartabia.

5. Conclusioni: verso un’esecuzione più semplice e certa


Il principio affermato dalla Cassazione, secondo cui non è necessaria l’indicazione della formula esecutiva e della sua data nei precetti fondati su sentenza, si pone come garanzia di certezza del diritto e semplificazione procedurale.
Estendere le prescrizioni dell’art. 654 c.p.c. oltre i casi espressamente previsti significherebbe alterare l’equilibrio del sistema delle impugnazioni e dell’esecuzione, rischiando di paralizzare legittime pretese creditorie per meri vizi formali.
In definitiva, la decisione offre un importante punto fermo nella prassi forense e nella redazione degli atti esecutivi, contribuendo a evitare contenziosi inutili e ad assicurare una maggiore coerenza tra norma, funzione e sistema.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento