Possono gli eredi beneficiare delle agevolazioni prima casa? I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Redazione 02/05/12
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Biancamaria Consales

Con risoluzione 40/E del 26 aprile 2012, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle agevolazioni prima casa in caso di trasferimento di immobili per successione e/o donazione. Nel provvedimento, in particolare, l’Amministrazione precisa che l’agevolazione può essere richiesta, per conto dell’erede deceduto prima di aver presentato la dichiarazione di successione, anche dal successivo chiamato all’eredità, a condizione, però, che in capo a tale soggetto sussistano, alla data di apertura della successione, i requisiti previsti per fruire del regime di favore. La risoluzione nasce come risposta all’interpello posto da un contribuente, il quale ha affermato di aver presentato le dichiarazioni di successione dei propri genitori, entrambi deceduti a brevissima distanza di tempo l’uno dall’altro e proprietari, al 50% ciascuno, di un immobile adibito ad abitazione principale. Le agevolazioni possono, dunque, essere fruite in nome e per conto della madre deceduta, in possesso dei requisiti previsti dalla legge: più in particolare, in relazione alla prima successione, la dichiarazione deve essere resa, per conto dell’erede deceduta, dal figlio, ossia dal soggetto interessato, in quanto, rispetto alla madre, successivo chiamato all’eredità, ai sensi dell’articolo 479 del codice civile. In tal modo, egli acquista la legittimazione a produrre la dichiarazione di successione per conto della madre, deceduta senza aver potuto accettare l’eredità e procedere come di rito. L’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per far valere il diritto alle agevolazioni, si attesta mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa nell’interesse proprio, concernente stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

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