Quando è possibile presentare un motivo nuovo per l’incompatibilità?

La sentenza risponde alla questione dell’ammissibilità di un motivo aggiunto con cui ci si doleva dell’incompatibilità di una sentenza

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La sentenza risponde alla questione dell’ammissibilità di un motivo aggiunto con cui ci si doleva dell’incompatibilità di una sentenza ex art. 444 cpp del Gup di Roma con altra sentenza del Tribunale di Roma. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di Cassazione -sez. II pen.- sentenza n. 24572 del 18 giugno 2025

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Indice

1. La questione: ammissibilità di un motivo aggiunto con cui ci si doleva dell’incompatibilità di una sentenza


La Corte di Appello di Perugia rigettava un’istanza di revisione di una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal G.i.p. Tribunale di Roma, in relazione ai reati di tentativo di rapina aggravata, furto aggravato e associazione per delinquere.
Ciò posto, avverso questo provvedimento ricorreva per Cassazione l’istante il quale, oltre i motivi ivi addotti, formulava un motivo aggiunto con quale era state altresì eccepita l’incompatibilità «della sentenza ex art. 444 cpp del Gup di Roma con la sentenza del Tribunale di Roma: gli originari reati contestati alla lett. UU del capo d’imputazione (artt. 56 e 628, comma 1 e 2, c.p.) in quelli più lievi ex artt. 56-624-625, n. 2, cp, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in misura equivalente alle contestate aggravanti e i soli reati di cui alle lett. TT (artt. 624, commi 2 e 5, cp) ha riconosciuto le attenuanti generiche in misura equivalente alle aggravanti contestate per tutti i coimputati». Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

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2. La soluzione adottata dalla Cassazione


La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto inammissibile.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020).

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3. Conclusioni: i motivi nuovi sono ammissibili solo se costituiscono sviluppo dei motivi originari, senza ampliare il petitum, né introdurre censure nuove fuori termine


La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando è possibile presentare motivi nuovi.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, in tema di impugnazioni, i motivi nuovi sono ammessi solo se costituiscono sviluppo o precisazione dei motivi originari, restando circoscritti ai capi e punti già dedotti, non potendo essere esteso il petitum, né introdotte censure nuove oltre i termini di impugnazione.
Tale provvedimento deve essere quindi preso per comprendere quando possono essere dedotti siffatti motivi.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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