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Indice
- 1. La questione: vizio di motivazione in ordine alla prova della provenienza delittuosa del denaro oggetto della presunta ricettazione
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: integra il reato di ricettazione il possesso ingiustificato di una somma di denaro rilevante, occultata in modo sospetto, tale da farne presumere la provenienza illecita
1. La questione: vizio di motivazione in ordine alla prova della provenienza delittuosa del denaro oggetto della presunta ricettazione
La Corte di Appello di Milano confermava una sentenza pronunziata dal Tribunale della medesima città che, dal canto suo, aveva affermato la responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di ricettazione.
Ciò posto, avverso quest’ultima decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione in ordine alla prova della provenienza delittuosa del denaro oggetto della presunta ricettazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025”, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla proiezione di contante, sene la provenienza ille ritenuta (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021; Sez. 2, n. 16012 del 14/03/2023; Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011).
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3. Conclusioni: integra il reato di ricettazione il possesso ingiustificato di una somma di denaro rilevante, occultata in modo sospetto, tale da farne presumere la provenienza illecita
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito quando integra il delitto di ricettazione il possesso di una rilevante somma di denaro.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che costituisce ricettazione il possesso ingiustificato di una somma rilevante di denaro, occultata in modo sospetto e tale da far presumere una provenienza illecita.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba appurare la sussistenza di siffatto illecito penale allorché l’oggetto del reato in questione consista in una ingente somma di denaro.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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