Polizza provvisoria con scadenza tre giorni prima di quella indicata dalla lex specialis: obbligatoria l’esclusione

Lazzini Sonia 07/07/11
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Cauzione provvisoria – durata- previsione della lex specialis di scadenza al 19 giugno 2005 – data scadenza polizza 16 giugno 2005 – obbligo di esclusione – illegittimità di riammissione – non si è trattato di un errore scusabile – non è accettabile dichiarazione postuma della Compagnia di Assicurazioni garante – un atto di natura negoziale da parte di operatori professionali del settore

Si tratta di fattispecie di mancata, tempestiva presentazione di un documento previsto a pena di esclusione e della sua tardiva predisposizione e presentazione, in contrasto con le stringenti disposizioni della lex specialis di gara.

Oltre a risultare tempestivamente depositato, l’appello incidentale è fondato in quanto, a fronte della pertinente prescrizione della lex specialis di gara (secondo cui le partecipanti avrebbero dovuto presentare una polizza fideiussoria per la durata di 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte – ossia, fino al 19 giugno 2005), la soc. Ricorrente si era limitata presentare una polizza per una durata temporalmente più limitata (ossia, in scadenza al 16 giugno 2005), quindi non conforme alla pertinente prescrizione della lex specialis.

Ora, risulta agli atti che, in un primo momento, la Commissione di gara aveva disposto l’esclusione dell’odierna appellante dalle successive fasi della gara, ma che successivamente (nella seduta del 4 gennaio 2005) ha revocato l’esclusione e la ha riammessa in accoglimento delle sue giustificazioni, basate sulla dedotta conseguenza della richiamata discrasia da un ‘mero errore materiale’.

A supporto della tesi del ‘mero errore materiale’, la soc. Ricorrente aveva altresì prodotto in atti una dichiarazione della soc. Compagnia garante, la quale attestava che – appunto – per ‘mero errore’ il primo documento rilasciato alla soc. Ricorrente aveva indicato la scadenza del 16 giugno 2005, mentre in realtà la copertura assicurativa doveva essere intesa come estesa fino alla data del 19 giugno 2005.

Il Collegio ritiene, tuttavia, al riguardo che il provvedimento di riammissione della soc. Ricorrente alla gara sia risultato erroneo e violativo della lex specialis di gara, per avere consentito l’emenda di una palese discrasia fra il documento inizialmente presentato dalla candidata e quello la cui presentazione veniva prescritta a pena di esclusione dalla lex specialis di gara: non può essere ravvisata nella specie, alcuna scusabilità dell’errore, trattandosi della determinazione del contenuto di un atto di natura negoziale da parte di operatori professionali del settore (e non può comunque essere ravvisata la ‘scusabilità’, sol perché vi è stata la dichiarazione, confessoria dell’errore, del cointeressato istituto assicurativo, resa in un momento successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte).

Ed infatti, dall’esame della documentazione di causa emerge una radicale diversità (e un’ontologica incompatibilità) fra il contenuto della polizza fideiussoria inizialmente presentata (la cui scadenza – 16 giugno 2005 – era certamente inferiore a quella prevista al fine della partecipazione a gara) e quello della polizza – per così dire – ‘emendata’ a seguito della dichiarazione di parte resa dall’istituto assicurativo (la cui scadenza era stata traslata – ora per allora – alla diversa data del 19 giugno 2005).

Ad avviso del Collegio, il complesso delle circostanze del caso palesa che l’appellante non potesse nel caso di specie giovarsi delle previsioni di favore in tema di errore scusabile, vertendosi nella ben diversa ipotesi della mancata, tempestiva presentazione di un documento previsto a pena di esclusione e della sua tardiva predisposizione e presentazione, in contrasto con le stringenti disposizioni della lex specialis di gara.

Per le medesime ragioni non possano trovare accoglimento gli ulteriori argomenti sviluppati dalla difesa della soc. Ricorrente (i quali poggiano sull’applicazione al caso di specie delle disposizioni in tema di interpretazione dei negozi di cui agli articoli 1362 e 1363, anche in relazione agli articoli e 1324 e 1432).

Al riguardo, va osservato che – pur volendo considerare rilevanti nel giudizio le disposizioni invocate in tema di interpretazione di contratti – l’art. 1362 c.c., ancorché prescriva all’interprete di non limitarsi al significato letterale delle parole, non svaluta tuttavia tale criterio, il quale costituisce al contrario mezzo prioritario e fondamentale per la ricerca dell’intenzione delle parti, attribuendo ad ogni frase o parola il significato che loro è proprio. Ne deriva che il giudice di merito, prima di accedere a successivi e sussidiari parametri di interpretazione, deve dare ragione dell’equivocità o dell’insufficienza del dato letterale (che nel caso di specie non sussiste, stante la portata inequivoca dell’indicazione di scadenza della polizza prodotta), a meno che l’inidoneità di tale dato non sia di palmare evidenza (in tal senso: Cass. Civ., I, 20 marzo 1996, n. 2372).

4. Per le ragioni fin qui esposte, deve essere accolto l’appello incidentale proposto dalla soc. GAMMA Informatica s.p.a. e conseguentemente, in riforma della sentenza oggetto di gravame, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado dalla soc. Ricorrente s.r.l.

Lazzini Sonia

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