Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l’esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obb

Lazzini Sonia 27/11/08
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Requisito della regolarità fiscale:una cartella esattoriale pervenuta ad una partecipante ad una procedura ad evidenza pubblica, dopo la presentazione della propria offerta, non è causa di esclusione in quanto non può considerarsi sussistente alcuna violazione definitivamente accertata di obblighi tributari secondo la legislazione italiana se avverso detta cartella è ancora possibile proporre ricorso
 
La lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l’esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”._Erroneamente l’Amministrazione e il giudice di primo grado (pur avendo escluso, quest’ultimo, l’irregolarità dell’appellante sotto il profilo contributivo, con statuizione ormai coperta dal giudicato) hanno ritenuto la sussistenza di una “violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse”, sulla scorta del rilievo che “parte ricorrente già alla data del 23 ottobre 2006 era in possesso della cartella di pagamento che, accertata la violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, imponeva alla stessa il pagamento della somma di 4.281,21 Euro”, sicché “in presenza di tale irregolarità appare dimostrato in atto che l’impresa ha attestato il falso laddove ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi fiscali”._     Diversamente da ciò che ha argomentato in proposito il primo giudice, questo Collegio ritiene che a fronte del chiaro testo normativo (che si è testé trascritto) dell’art. 38, comma 1, lett. g), cit., nessuna falsa dichiarazione potesse oggettivamente ravvisarsi nella domanda presentata dall’odierna ******************* – in disparte il rilievo che l’originaria scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla gara appare indicata nel bando al giorno 19 ottobre 2007, e che la gara fu quindi rinviata alle ore 10 del 3 novembre 2007 con slittamento fino alle ore 9 dello stesso giorno anche del termine per la presentazione delle domande – l’obbligo di dichiarazione risultante dal bando di gara (punto 9.2, lett. a)) mediante mero rinvio recettizio alla citata norma di legge, non può estendersi al di là del contenuto di quest’ultima: la quale impone solamente di dichiarare la sussistenza di violazioni fiscali “definitivamente accertate” secondo la legislazione italiana (e non anche, come opina invece il giudice di prime cure, la pendenza di qualsiasi controversia nei confronti del fisco, che pur non abbia ancora dato luogo a un accertamento definitivo, ossia non più contestabile).
 
Merita di essere riportata la decisione numero 841 del 7 ottobre 2008, emessa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale
 
L’appello deduce, con il suo unico motivo, l’insussistenza di alcuna falsa dichiarazione dell’appellante che, ex art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ne potesse giustificare l’esclusione dalla gara, erroneamente disposta dall’amministrazione.
 
Il gravame è fondato.
 
La lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l’esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
 
Erroneamente l’Amministrazione e il giudice di primo grado (pur avendo escluso, quest’ultimo, l’irregolarità dell’appellante sotto il profilo contributivo, con statuizione ormai coperta dal giudicato) hanno ritenuto la sussistenza di una “violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse”, sulla scorta del rilievo che “parte ricorrente già alla data del 23 ottobre 2006 era in possesso della cartella di pagamento che, accertata la violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, imponeva alla stessa il pagamento della somma di 4.281,21 Euro”, sicché “in presenza di tale irregolarità appare dimostrato in atto che l’impresa ha attestato il falso laddove ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi fiscali”.
 
     Diversamente da ciò che ha argomentato in proposito il primo giudice, questo Collegio ritiene che a fronte del chiaro testo normativo (che si è testé trascritto) dell’art. 38, comma 1, lett. g), cit., nessuna falsa dichiarazione potesse oggettivamente ravvisarsi nella domanda presentata dall’odierna appellante.
 
     Infatti – in disparte il rilievo che l’originaria scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla gara appare indicata nel bando al giorno 19 ottobre 2007, e che la gara fu quindi rinviata alle ore 10 del 3 novembre 2007 con slittamento fino alle ore 9 dello stesso giorno anche del termine per la presentazione delle domande – l’obbligo di dichiarazione risultante dal bando di gara (punto 9.2, lett. a)) mediante mero rinvio recettizio alla citata norma di legge, non può estendersi al di là del contenuto di quest’ultima: la quale impone solamente di dichiarare la sussistenza di violazioni fiscali “definitivamente accertate” secondo la legislazione italiana (e non anche, come opina invece il giudice di prime cure, la pendenza di qualsiasi controversia nei confronti del fisco, che pur non abbia ancora dato luogo a un accertamento definitivo, ossia non più contestabile).
 
     In effetti, stando alla letterale dizione della norma primaria (così come recepita dal bando di gara), nel caso di specie non poteva considerarsi sussistente alcuna violazione definitivamente accertata di obblighi tributari secondo la legislazione italiana; sicché nessuna dichiarazione positiva avrebbe dovuto rendere, sul punto, l’appellante.
 
     Tale non poteva certamente considerarsi la cartella esattoriale notificatale il 23 ottobre 2007, in quanto impugnabile fino a (lunedì) 24 dicembre 2007 (e, peraltro, successivamente perfino sgravata dalla stessa amministrazione finanziaria).
 
     La dichiarazione resa dall’appellante agli atti di gara, “di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006” – senza ulteriori (e non richieste) specificazioni – è, perciò, del tutto corretta, sufficiente e oggettivamente vera.
 
     In conclusione, l’appello va accolto; conseguentemente, in accoglimento anche del secondo ricorso per motivi aggiunti, va annullata altresì l’esclusione dalla gara della società appellante.>
 
 
A cura di *************
 
N. 841/08  ********
N.   1221    ********
ANNO 2007
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
in sede giurisdizionale,
ha pronunciato la seguente
 
 
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 1221/2007, proposto dalla
ALFA & *********,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’*******************, e con domicilio eletto in Palermo, via Notarbartolo, 5, presso lo studio della stessa;
contro
il COMUNE DI MONREALE, in persona del sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
e nei confronti
della ditta individuale BETA SALVATORE, in persona dell’omonio titolare, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Sicilia, sede di Palermo (sez. int. III), n. 1860 del 20 luglio 2007.
     Visto il ricorso, con i relativi allegati;
     Visti gli atti tutti del giudizio;
     Relatore, all’udienza del 22 aprile 2008, il Consigliere ********************;
     Udito, altresì l’avv. *********** per la ditta appellante;
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
    Viene in decisione l’appello avverso la sentenza indicata in epigrafe che, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso originario, ha accolto il primo ricorso per motivi aggiunti dell’odierna appellante, respingendo però un ulteriore ricorso per motivi aggiunti proposto dalla stessa parte qui appellante; per l’effetto – dichiarata la cessazione dell’interesse all’impugnazione di una clausola del bando che era risultata disapplicata, nei fatti, dalla stessa amministrazione – ha accolto il ricorso contro l’ammissione della ditta controinteressata, poi risultata aggiudicataria, alla gara per l’affidamento del servizio di trasporto salme e servizi funebri vari, al contempo però respingendo l’ulteriore ricorso avverso l’esclusione dalla stessa gara della ricorrente in prime cure, e mandando così deserta la gara (cui, in concreto, avevano partecipato solamente le due imprese in causa).
     Avverso tale solo capo reiettivo della sentenza è stato appunto proposto l’odierno appello.
     All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
     L’appello deduce, con il suo unico motivo, l’insussistenza di alcuna falsa dichiarazione dell’appellante che, ex art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ne potesse giustificare l’esclusione dalla gara, erroneamente disposta dall’amministrazione.
     Il gravame è fondato.
     La lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l’esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti “che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti”.
     Erroneamente l’Amministrazione e il giudice di primo grado (pur avendo escluso, quest’ultimo, l’irregolarità dell’appellante sotto il profilo contributivo, con statuizione ormai coperta dal giudicato) hanno ritenuto la sussistenza di una “violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse”, sulla scorta del rilievo che “parte ricorrente già alla data del 23 ottobre 2006 era in possesso della cartella di pagamento che, accertata la violazione degli obblighi in materia di imposte e tasse, imponeva alla stessa il pagamento della somma di 4.281,21 Euro”, sicché “in presenza di tale irregolarità appare dimostrato in atto che l’impresa ha attestato il falso laddove ha dichiarato di essere in regola con gli obblighi fiscali”.
     Diversamente da ciò che ha argomentato in proposito il primo giudice, questo Collegio ritiene che a fronte del chiaro testo normativo (che si è testé trascritto) dell’art. 38, comma 1, lett. g), cit., nessuna falsa dichiarazione potesse oggettivamente ravvisarsi nella domanda presentata dall’odierna appellante.
     Infatti – in disparte il rilievo che l’originaria scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione alla gara appare indicata nel bando al giorno 19 ottobre 2007, e che la gara fu quindi rinviata alle ore 10 del 3 novembre 2007 con slittamento fino alle ore 9 dello stesso giorno anche del termine per la presentazione delle domande – l’obbligo di dichiarazione risultante dal bando di gara (punto 9.2, lett. a)) mediante mero rinvio recettizio alla citata norma di legge, non può estendersi al di là del contenuto di quest’ultima: la quale impone solamente di dichiarare la sussistenza di violazioni fiscali “definitivamente accertate” secondo la legislazione italiana (e non anche, come opina invece il giudice di prime cure, la pendenza di qualsiasi controversia nei confronti del fisco, che pur non abbia ancora dato luogo a un accertamento definitivo, ossia non più contestabile).
     In effetti, stando alla letterale dizione della norma primaria (così come recepita dal bando di gara), nel caso di specie non poteva considerarsi sussistente alcuna violazione definitivamente accertata di obblighi tributari secondo la legislazione italiana; sicché nessuna dichiarazione positiva avrebbe dovuto rendere, sul punto, l’appellante.
     Tale non poteva certamente considerarsi la cartella esattoriale notificatale il 23 ottobre 2007, in quanto impugnabile fino a (lunedì) 24 dicembre 2007 (e, peraltro, successivamente perfino sgravata dalla stessa amministrazione finanziaria).
     La dichiarazione resa dall’appellante agli atti di gara, “di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006” – senza ulteriori (e non richieste) specificazioni – è, perciò, del tutto corretta, sufficiente e oggettivamente vera.
     In conclusione, l’appello va accolto; conseguentemente, in accoglimento anche del secondo ricorso per motivi aggiunti, va annullata altresì l’esclusione dalla gara della società appellante.
     Le spese del doppio grado, liquidate nella misura di cui in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti del Comune appellato, mentre si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per disporne l’integrale compensa5zione nei confronti della ditta controinteressata.
 
P. Q. M.
     Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l’appello e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza gravata e in accoglimento del secondo ricorso per motivi aggiunti di prime cure, annulla l’esclusione dalla gara della società appellante.
     Condanna il Comune di Monreale a rifondere all’appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi € 6.000, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti della ditta BETA Salvatore.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
     Così deciso dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, riunito a Palermo in camera di consiglio il 22 aprile 2008 , con l’intervento dei signori: ********************, Presidente, **************, ********************, estensore, ****************, ************, componenti.
F.to: ********************, Presidente
F.to: ********************, Estensore
F.to: **************, **********
 
Depositata in segreteria
il  7 ottobre 2008
 

Lazzini Sonia

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