Poiché il requisito di correntezza contributiva va posseduto, come ogni altro requisito di ammissione, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, non esplica effetto sanante la sua regolarizzazione in data successiva (Cons

Lazzini Sonia 03/12/11
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La statuizione della stazione appaltante di esclusione dalla gara non si configura pertanto irragionevole – in raffronto ai parametri che in via ordinaria presiedono il rilascio del d.u.r.c. – né sproporzionata al fine perseguito dalla disciplina sui requisiti di ammissione alle gare pubbliche che, con riguardo alla c.d. correntezza contributiva, eleva ad elemento di affidabilità della ditta contraente il corretto assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti delle maestranze ed, allo stesso tempo, ne rafforza l’ adempimento a salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore

Si giunge, quindi, al nucleo centrale della presente controversia che investe la connotazione di gravità delle violazioni degli obblighi di correntezza contributiva.

Oppone il ricorrente che la stazione appaltante non ha motivato in ordine alla sussistenza degli estremi di gravità dell’ inadempienza contributiva – per di più in prosieguo sanata con ravvedimento operoso – e che, nello specifico, non ricorrono le condizioni di cui all’ art. 38, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 163 del 2006 per disporre l’ esclusione dalla gara.

Per quanto riguarda il primo profilo di doglianza la convenuta C.C.I.A.A. nella nota del 23 febbraio 2009 di comunicazione dell’ esclusione dalla gara ha diffusamente esternato le ragioni del provvedere, con richiamo all’ art. 38 del codice degli appalti ed alla lexspecialis del concorso, nonché ai criteri osservati ai fini dell’ apprezzamento della gravità dell’ omissione contributiva, desunti dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 e dal parere dell’ Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 230 del 23 ottobre 2008, al cui contenuto cui è fatto rinvio obrelationem.

Risulta quindi esaustivamente esternato l’ iter logico che ha condotto la stazione appaltante ad emettere l’ atto di esclusione e la motivazione è assistita dagli elementi essenziali elencati dall’ art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per quanto riguarda l’ intrinseca gravità dell’ omissione contributiva il d.u.r.c. (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato dagli istituti di previdenza ha attestato una situazione di inadempienza per un importo di euro 14.000,00, riferito a tre periodi di contribuzione (mesi di luglio, agosto, settembre 2008).

Applicando i parametri di cui all’ art. 8, comma 3, del d.m. 24 ottobre 2007 in precedenza richiamato – che individuano come cause non ostative al rilascio del documento di regolarità contributiva uno scostamento di euro 100,00 rispetto al dovuto, o non superiore al 5% fra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione – la violazione accertata supera entrambi detti limiti di tolleranza.

Con riguardo, in particolare, allo scostamento percentuale, l’ omissione contributiva è stata totale per tre periodi di contribuzione e, ragguagliata all’ intero arco annuale di contribuzione, supera ampiamente il limite di tolleranza del 5 %.

La statuizione della stazione appaltante di esclusione dalla gara non si configura pertanto irragionevole – in raffronto ai parametri che in via ordinaria presiedono il rilascio del d.u.r.c. – né sproporzionata al fine perseguito dalla disciplina sui requisiti di ammissione alle gare pubbliche che, con riguardo alla c.d. correntezza contributiva, eleva ad elemento di affidabilità della ditta contraente il corretto assolvimento degli obblighi di contribuzione nei confronti delle maestranze ed, allo stesso tempo, ne rafforza l’ adempimento a salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore.

Sentenza collegata

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