PMA e doppia maternità: la CEDU in X c. Italia e la svolta dopo la Corte Cost. 68/2025

CEDU e Corte Cost. ridefiniscono la doppia maternità: tutela effettiva del minore e riconoscimento diretto della madre d’intenzione.

Redazione 14/10/25
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La Corte europea dei diritti dell’uomo, nella sentenza X c. Italia (9 ottobre 2025), torna sul tema della maternità e della filiazione nei casi di procreazione medicalmente assistita all’estero tra coppie omogenitoriali. Un pronunciamento che, pur escludendo la violazione dell’art. 8 CEDU, consolida il principio dell’effettività della tutela familiare e si inserisce nel nuovo scenario aperto dalla sentenza n. 68/2025 della Corte costituzionale, che riconosce il diritto della madre d’intenzione al riconoscimento diretto del figlio nato in Italia. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

Corte europea dei diritti dell’uomo – sentenza X c. Italia del 9-10-2025

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Indice

1. I fatti: la PMA in Spagna e la nascita del minore in Italia


Due donne, dopo sei anni di convivenza e la costituzione di un’unione civile, progettano insieme la genitorialità e ricorrono alla PMA in Spagna. Nel 2018 nasce il minore in Italia; l’ufficiale di stato civile trascrive l’atto di nascita indicando entrambe le madri. Il Procuratore interroga il giudice sull’illegittimità della trascrizione. Il Tribunale prima, la Corte d’appello poi, e infine la Cassazione (n. 23257/2023) annullano la trascrizione nella parte relativa alla madre d’intenzione, richiamando l’impostazione consolidata: in caso di PMA eterologa all’estero in coppia omosessuale, non è ammessa la doppia maternità per via amministrativa; lo strumento appropriato è l’adozione ex art. 44 l. 184/1983 (c.d. “in casi particolari”). La madre d’intenzione non attiva tale procedimento. L’atto di nascita viene rettificato. Il minore ricorre alla CEDU lamentando la perdita del legame di filiazione cinque anni dopo la nascita. Per approfondimenti sulla Corte, abbiamo pubblicato il volume I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo, disponibile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

VOLUME

I ricorsi alla corte europea dei diritti dell’uomo

Il volume, accompagnato da un FORMULARIO e da una completa disamina delle fonti, analizza nel dettaglio le modalità di presentazione dei RICORSI alla Corte europea dei diritti dell’uomo. L’opera esamina il funzionamento del Consiglio d’Europa e della Corte europea ed è aggiornata con le novità introdotte dalla riforma del Regolamento di procedura della Corte avvenuta nel corso del 2025. Completo di tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze, il testo si propone come uno strumento operativo che permette di impostare il ricorso alla Corte, al fine di vedere riconosciuta la piena tutela dei diritti dell’uomo contro le inefficienze presentate dai sistemi nazionali. Accurata è l’analisi della CASISTICA suddivisa per argomenti tra i quali: ESPROPRIAZIONE E VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIAZIONE – ECCESSIVA LUNGHEZZA DEL PROCESSO – VITA PRIVATA E FAMILIARE – CONDIZIONE DEI DETENUTI – TUTELA DEI MIGRANTI – LIBERTÀ DI PENSIERO E LIBERTÀ RELIGIOSA.Il FORMULARIO, in formato editabile e stampabile, la NORMATIVA EUROPEA ed il MASSIMARIO giurisprudenziale organizzato per argomento, sono disponibili online.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato operativo dei contratti d’impresa” e il “Codice della proprietà industriale”.I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e fa parte dei comitati scientifici di riviste ed enti.

 

Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore

2. Il contesto normativo e giurisprudenziale sulla maternità per PMA


Prima del 2025, la giurisprudenza di legittimità escludeva la trascrizione dell’atto di nascita con doppia maternità per nati in Italia da PMA eterologa praticata all’estero, valorizzando la riserva legislativa sul perimetro della PMA (l. 40/2004) e ritenendo alternativo lo strumento dell’adozione “in casi particolari”. La Corte costituzionale (n. 32/2021, n. 79/2022) ha progressivamente potenziato gli effetti dell’adozione, estendendo la parentela con la famiglia dell’adottante. Con la sentenza n. 68/2025, la Consulta ha poi segnato una svolta: dichiarata l’illegittimità costituzionale del sistema nella parte in cui non consente alla madre d’intenzione di riconoscere il figlio nato in Italia da PMA lecito all’estero, alla luce degli artt. 2, 3 e 30 Cost. Ne discende, per i casi futuri, la praticabilità del riconoscimento della madre d’intenzione, senza necessità di “ripiego” sull’adozione.
Sul piano convenzionale, la CEDU ha sviluppato una linea coerente: l’interesse superiore del minore richiede la possibilità di ottenere un riconoscimento giuridico effettivo del legame con il genitore d’intenzione; tuttavia, i mezzi (trascrizione, adozione, altri strumenti) restano affidati a un margine di apprezzamento statale, purché siano accessibili, rapidi ed effettivi

3. Il ragionamento della Corte


La CEDU inquadra la doglianza come obbligo positivo dello Stato di assicurare un quadro normativo che renda possibile l’effettivo rispetto della vita privata e familiare del minore (art. 8 CEDU). Riconosce che:

  • il caso riguarda un aspetto cruciale dell’identità del minore (filiatio), con margine di apprezzamento ristretto sul principio di riconoscibilità del legame;
  • resta più ampio il margine sugli strumenti.

Applicando i propri precedenti (tra cui Mennesson, l’Aviso consultivo del 2019 e C.E. e a. c. Francia), la Corte verifica in concreto se, al tempo dei fatti, esistesse una via effettiva per riconoscere il rapporto con la madre d’intenzione. La risposta è positiva: l’adozione “in casi particolari” era già praticabile e consolidata in giurisprudenza, con effetti parentali ormai rafforzati anche verso la famiglia dell’adottante. La Corte sottolinea che la mancata attivazione di tale via ha contribuito a protrarre l’incertezza giuridica del minore; non risultano, peraltro, interruzioni della vita familiare di fatto (convivenza stabile con entrambe; status, nome e cittadinanza salvi per la linea biologica).
Rilevante, ma non decisivo per l’esito del caso, è il sopravvenuto arresto della Corte costituzionale n. 68/2025, che oggi consente il riconoscimento della madre d’intenzione: ciò conferma l’evoluzione dell’ordinamento italiano nella direzione auspicata dalla CEDU, ma non retroagisce per mutare il giudizio sulla sufficienza dell’adozione al tempo dei fatti.

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4. La decisione


La Corte dichiara il ricorso ricevibile e, nel merito, con 6 voti a 1, afferma che non vi è violazione dell’art. 8 CEDU. Motivo decisivo: l’Italia offriva un meccanismo alternativo effettivo (adozione “in casi particolari”) idoneo a riconoscere il legame con la madre d’intenzione; il mancato utilizzo dello strumento ha determinato l’incertezza lamentata dal ricorrente, senza prova di ostacoli reali alla vita familiare quotidiana.

5. Indicazioni operative per avvocati e giuristi


La sentenza X c. Italia fornisce indicazioni di rilievo per la gestione dei casi riguardanti coppie omogenitoriali e figli nati da procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero. Il contesto normativo italiano, profondamente modificato dalla Corte costituzionale n. 68/2025, impone oggi un approccio più lineare e sistematico rispetto al passato.
Attualmente, l’orientamento principale è quello del riconoscimento diretto della madre d’intenzione. Ciò significa che, quando il minore è nato in Italia a seguito di una PMA lecita praticata all’estero e vi è stato un consenso consapevole da parte della partner della madre biologica, l’obiettivo primario deve essere ottenere l’iscrizione del rapporto di filiazione direttamente nei registri dello stato civile. In questi casi, l’interesse del minore a un’identità giuridica certa e completa giustifica la richiesta di rettifica dell’atto di nascita, senza necessità di ricorrere a strumenti più complessi.
Per le situazioni pregresse – cioè quelle anteriori alla pronuncia costituzionale o non rientranti pienamente nel suo ambito – resta praticabile la procedura di adozione “in casi particolari” (art. 44, l. 184/1983). Tale strumento, riconosciuto anche dalla CEDU come effettivo ai fini della tutela del legame tra il minore e la madre d’intenzione, consente di consolidare giuridicamente un rapporto già esistente sul piano affettivo e familiare. In questo contesto, è fondamentale predisporre un quadro probatorio completo, che documenti il progetto genitoriale condiviso, la convivenza stabile, la partecipazione alla cura del minore e l’inserimento di quest’ultimo in un ambiente familiare coerente e continuativo.
Dal punto di vista operativo, può accadere che gli uffici di stato civile manifestino incertezze o resistenze nell’applicazione delle nuove disposizioni. In tali ipotesi, è opportuno richiamare espressamente la sentenza n. 68/2025 e la sua efficacia immediata, chiedendo al giudice competente di ordinare la rettifica dell’atto o di emettere provvedimenti provvisori per garantire continuità nella responsabilità genitoriale e nei poteri decisionali relativi al minore.
È consigliabile, inoltre, adottare misure temporanee a tutela del minore durante la fase procedimentale, ad esempio richiedendo provvedimenti urgenti che riconoscano alla madre d’intenzione la possibilità di partecipare alle scelte educative e sanitarie o di contribuire al mantenimento economico. Questo tipo di interventi riduce il rischio di vuoti di tutela e favorisce la stabilità del nucleo familiare fino alla definizione della posizione giuridica definitiva.
Per quanto riguarda il possibile ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, occorre ricordare che la sua funzione è sussidiaria rispetto ai rimedi interni. Pertanto, un ricorso a Strasburgo sarà difficilmente accolto se non siano stati previamente utilizzati gli strumenti offerti dall’ordinamento nazionale, come il riconoscimento o l’adozione. La stessa sentenza X c. Italia dimostra che la Corte valuta con attenzione se lo Stato abbia predisposto meccanismi praticabili ed effettivi: se questi esistono e non vengono attivati, non è configurabile una violazione dell’art. 8 CEDU.
In prospettiva, la decisione di Strasburgo non rappresenta un ostacolo, ma una conferma del principio di proporzionalità: ciò che conta non è la forma (trascrizione o adozione), ma l’effettiva possibilità di garantire al minore una filiazione stabile, coerente e riconosciuta.
Gli operatori del diritto sono quindi chiamati a privilegiare soluzioni pronte, documentate e conformi alla realtà familiare, evitando di concentrare il contenzioso su questioni meramente formali.
In sintesi, la linea operativa oggi è duplice: promuovere il riconoscimento diretto nei casi recenti o conformi al nuovo quadro costituzionale e ricorrere all’adozione “in casi particolari” per le situazioni ancora non coperte o risalenti. In entrambe le ipotesi, l’obiettivo rimane lo stesso: garantire il diritto del minore a una tutela effettiva, certa e conforme ai principi della Convenzione europea e della Costituzione italiana.

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