Tramite la sentenza n. 15075/2025, pubblicata il 5 giugno 2025, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso interposto dal Viminale, ribadendo il diritto al riconoscimento della genitorialità intenzionale per la madre non biologica in una coppia omosessuale. Per approfondire, abbiamo pubblicato il volume “I nuovi procedimenti di famiglia -Prima udienza, fase istruttoria e cumulo delle domande“, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
Indice
1. La vicenda
Origina nell’istanza, presentata al Comune di Brescia, di registrazione dell’atto di nascita di due bambini nati da fecondazione eterologa praticata all’estero, riportando i nomi di ambedue le mamme, sia biologica che intenzionale. L’ufficiale di stato civile aveva negato l’annotazione, cosicché la coppia aveva adito l’autorità giudiziaria. Il Tribunale prima, e la Corte territoriale in seguito, accoglievano il ricorso. Il Viminale, per l’effetto, ha promosso ricorso per cassazione, asserendo la presunta violazione della disciplina sulla PMA e sull’atto di nascita. Per approfondire, abbiamo pubblicato il volume “I nuovi procedimenti di famiglia -Prima udienza, fase istruttoria e cumulo delle domande“, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon
I nuovi procedimenti di famiglia
L’opera, dal taglio agile ed operativo, si propone di offrire al professionista una guida ragionata per gestire le fasi cruciali del contenzioso familiare, così come novellato dalla cd. “Riforma Cartabia”, concentrandosi su quattro temi nodali: atti introduttivi, prima udienza, fase istruttoria, cumulo delle domande di separazione e divorzio. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori del diritto una “bussola giuridica e processuale” per orientarsi tra le novità legislative e i risvolti applicativi, senza trascurare gli orientamenti giurisprudenziali. Il volume, aggiornato al D.Lgs. 164/2024, che apporta alcuni correttivi alla Riforma Cartabia, può contare su un approccio sistematico, concreto e innovativo, grazie all’apporto delle Autrici, avvocate e magistrate, le quali hanno partecipato alla redazione della Guida in una sorta di dialogo interdisciplinare, individuando gli argomenti processuali e sostanziali salienti nella materia, permettendo, altresì, di mettere a fuoco anche eventuali orientamenti e prassi virtuose. Ida Grimaldi, Avvocato cassazionista, esperta in materia di diritto di famiglia e tutela dei minori, lavoro e discriminazioni di genere. È docente e relatrice in numerosi convegni nazionali, dibattiti e corsi di formazione. Autrice e curatrice di diverse opere in materia di diritto di famiglia e minorile, lavoro e pari opportunità, scrive per numerose riviste giuridiche ed è componente del Comitato Scientifico della rivista “La Previdenza Forense”, quadrimestrale della Cassa di Assistenza e Previdenza Forense.
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2. La sopravvenuta incostituzionalità
La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, tuttavia al contempo ha corretto la motivazione della Corte d’appello, fondandola non su una interpretazione evolutiva dell’art. 8 della legge n. 40/2004, bensì sulla sentenza sopravvenuta della Corte costituzionale n. 68/2025. Quest’ultima, si rammenta, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento della madre intenzionale nei casi di PMA praticata all’estero da coppie femminili, ove fondata sul consenso previo e informato di entrambe. La Corte aveva pertanto riconosciuto che l’omessa attribuzione dello status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale lede diritti costituzionalmente garantiti del minore, tra cui l’identità personale (art. 2), l’uguaglianza (art. 3) e il diritto alla genitorialità effettiva (art. 30 Cost.).
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3. L’evoluzione del quadro normativo e la funzione della Corte costituzionale
Degno di nota appare lo step ove la Cassazione chiarisce che, prima della succitata declaratoria di incostituzionalità, l’interprete non avrebbe potuto giustificare la soluzione accolta tramite una mera operazione esegetica. L’interpretazione evolutiva, in dettaglio, avrebbe colliso col tenore testuale e sistematico della legge n. 40, la quale circoscriveva l’accesso alla PMA a coppie eterosessuali. La Corte ha rammentato che, in dette ipotesi, il giudice non può surrogarsi al legislatore, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale. È ciò che ha fatto, in un altro procedimento, il Tribunale di Lucca, il cui rinvio pregiudiziale ha originato la vicenda sfociata nella sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale.
4. La necessità di tutela immediata della genitorialità
Uno dei focus del dibattito giurisprudenziale si concentra sulla valutazione dell’idoneità dell’adozione in casi particolari (art. 44, lett. d), legge n. 184/1983) come strumento di tutela dei legami affettivi tra minorenne e genitore intenzionale. La Cassazione, pur ribadendo che siffatto strumento ha rappresentato in passato un’alternativa giuridicamente percorribile, ne ha riconosciuto l’inadeguatezza nel garantire una completa e immediata tutela dei diritti del minore, specie in ordine alla tempestiva acquisizione di uno status giuridico certo e alla garanzia del principio di bigenitorialità. La pronuncia contiene un monito, ovvero che il riconoscimento della genitorialità intenzionale non può più essere rimandato a un procedimento adottivo, bensì deve derivare direttamente dal consenso prestato all’atto della PMA.
5. Il diritto vivente e la funzione nomofilattica
La pronuncia de qua sta avendo un risalto mediatico notevole per l’impatto sui pattern di famiglia e di filiazione. Da un punto di vista tecnico, essa rappresenta un delicato esercizio di equilibrio tra la funzione nomofilattica della Cassazione, la rigidità del dettato normativo, e la necessità di garantire la protezione dei diritti fondamentali dei minori. Pur correggendo l’impianto motivazionale della territoriale, la Cassazione ha riaffermato che il diritto vivente deve armonizzarsi non solamente con la volontà del legislatore, bensì pure con la giurisprudenza costituzionale, in particolare laddove questa interviene per sanare un vuoto normativo lesivo di diritti incomprimibili.
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