Pignoramento e la sua “scadenza”

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I pignoramenti non sempre hanno una data di scadenza.
Ci sono alcuni che, una volta notificato l’atto, proseguono secondo procedura e fasi fissate dalla legge, altri richiedono atti di impulso del creditore, l’inosservanza dei quali rende illegittima la procedura.
Si deve distinguere in base al tipo di pignoramento prescelto da chi agisce.

Il pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare, che si riversa sugli arredi e sugli oggetti presenti nella casa (residenza, domicilio o luogo di lavoro del debitore), inizia senza un preavviso al debitore, il quale dopo la notifica dell’atto di precetto, potrà vedere l’ufficiale giudiziario recarsi a casa sua per vedere quali beni pignorare.
L’ufficiale giudiziario non arriva prima di 10 giorni dalla notifica del precetto e non oltre 90.

Una volta eseguito il verbale, l’ufficiale non asporta i beni pignorati, salvo si tratti di somme di denaro in contanti.
Li lascia in casa del debitore nominando lo stesso custode.
Il creditore si deve dare da fare, depositando in cancelleria due importanti atti:
Entro i 15 giorni successivi al pignoramento, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del verbale, del titolo esecutivo e del precetto
Entro i 45 giorni successivi al pignoramento, l’istanza di vendita dei beni pignorati o (per i beni mobili che hanno un valore ufficiale o di listino) chiedendone l’assegnazione diretta.
Se il creditore non agisce in questo modo, la procedura diventa inefficace e i beni ritornano nella completa disponibilità del debitore, dal possesso del quale non sono mai usciti.
Il pignoramento “scade”.
Non è giuridicamente corretto affermare che il pignoramento va in prescrizione.
A differenza del pignoramento sui beni mobili, quello sugli immobili, come case, terreni, appartamenti, viene preceduto da un altro atto rispetto al precetto.
Si tratta dell’atto di pignoramento vero e proprio che va notificato al debitore e agli eventuali comproprietari del bene e trascritto nei pubblici registri immobiliari affinché eventuali interessati all’acquisto vengano a conoscenza dell’esecuzione forzata in corso.
Anche in questo caso, il pignoramento ha dei termini di scadenza che dipendono dall’iniziativa del creditore, il quale deve depositare:
-Entro 30 giorni, in tribunale, la nota di iscrizione a ruolo e le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Il mancato rispetto del termine fa perdere efficacia al pignoramento.
-Entro 45 giorni dal deposito della nota di iscrizione, l’istanza di assegnazione o vendita degli immobili pignorati.
Anche in simili ipotesi, il mancato rispetto del termine fa decadere il pignoramento.

Il pignoramento presso terzi

Nel pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendio, pensione, canoni di affitto,) non sono previsti termini di scadenza.
Una volta notificato l’atto di precetto, il creditore deve notificare il pignoramento sia al debitore sia alla banca o al datore di lavoro.
Ci sarà un’altra udienza in tribunale (la quale data è indicata nell’atto stesso),dove il giudice autorizza l’assegnazione delle somme pignorate al creditore.
Dopo l’assegnazione delle somme, il pignoramento resta finché queste non siano state trasferite o, nel caso di pignoramento di una somma erogata periodicamente (ad esempio lo stipendio, la pensione o il canone di affitto) sinché il debito non viene completamente estinto.
Non esiste un “termine di prescrizione” del pignoramento che mantiene efficacia anche per l’intera vita del debitore se questi non ha pagato quanto dovuto.

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