Pignoramento dei crediti futuri o dei crediti condizionati

Bruno Cirillo 16/06/11
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PIGNORABILITA’ DEI CREDITI CONDIZIONATI E/O FUTURI  

Più volte dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa la pignorabilità o meno di un credito futuro sottoposto a condizione o, comunque, incerto ed eventuale.

Il tema assume rilevanza non solo ai fini della specifica concreta soddisfazione del creditore procedente ma, in generale, in ordine alla opponibilità ai terzi delle “alienazioni anteriori al pignoramento” nonché in ordine alle azioni revocatorie fallimentari e ordinarie.

In particolare, l’art. 2914 c.c. dispone che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:….. le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento.

L’argomento ha, poi, assunto dimensioni ancor più rilevanti se solo si pensa all’istituzionalizzazione del factoring avvenuta nel nostro Ordinamento con la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante “Disciplina della cessione dei crediti di impresa”, il cui articolo 3, rubricato “cessione di crediti futuri e di crediti in massa”, espressamente consente che 1) i crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno; 2) i crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa; 3) la cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi; 4) la cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.

Sono, infatti, frequenti i casi in cui l’impresa concluda un accordo quadro (generale) con il factor per cui si impegna a cedere a quest’ultimo tutti i crediti maturati e maturandi derivanti da uno o più determinati rapporti contrattuali.

Nel caso di cessione di crediti futuri è fuori discussione che il credito si trasferisca in capo al cessionario soltanto nel momento in cui il credito stesso venga in essere; essendo pacifico che l’effetto traslativo si produca soltanto quando il credito venga effettivamente ad esistenza e che, quindi, la cessione di crediti futuri, (a differenza di quella relativa a crediti già esistenti), abbia effetti, non traslativi (reali), ma meramente obbligatori.

Da ciò è disceso anche, per esempio, che per poter opporre al fallimento la cessione di crediti futuri sia necessario non solo che i crediti, sorti dopo il perfezionamento della cessione, siano comunque anteriori al fallimento, ma che prima di tale data siano divenuti esigibili e che siano stati singolarmente notificati o accettati dal debitore con atto avente data certa.

Resta in piedi, però, in ogni caso, il tema della “pignorabilità” effettiva dei crediti futuri, intesa come reale possibilità di soddisfazione dei creditori, e soprattutto delle modalità operative concrete che devono adottare i soggetti interessati; si pensi, ad esempio, all’aggravio burocratico per il cedente di un accordo quadro comprendente la cessione anche di crediti futuri di dover “notificare” periodicamente i crediti (rectius le fatture) via via che vengono ad esistenza successivamente alla cessione o alla difficoltà per il terzo pignorato di dover rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547 c.p.c. in relazione a crediti futuri (condizionati o meno) (si pensi al datore di lavoro, terzo pignorato, che debba rendere la dichiarazione in relazione al Trattamento di Fine Rapporto, certamente maturato, ma non ancora esigibile ovvero determinato nel quantum).

Il tutto è, poi, complicato anche dall’esigenza di tutelare il legittimo affidamento dei terzi, atteso che gli atti dispositivi dei crediti, solitamente, tranne rare eccezioni (si pensi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della comunicazione di avvenuta cessione di crediti ai fini della cartolarizzazione quale pubblicità legale), non sono soggetti a trascrizione e, in generale, ad alcuna forma di pubblicità; si rifletta, quindi, in ordine alla circolazione dei crediti, per esempio, sul vincolo derivante dalla cessione a favore dei cessionari su crediti che potrebbero venire ad esistenza concretamente dopo anni dalla conclusione del contratto (il caso in cui il cedente si impegni a trasferire crediti futuri ad un determinato soggetto e poi, contestualmente o meno, li ceda ad altro soggetto ovvero fallisca). L’art. 2918 c.c., in tema di cessioni e liberazioni di pigioni e di fitti per un tempo inferiore ai tre anni, ad esempio, subordina la relativa opponibilità alla necessità della data certa anteriore al pignoramento e, in ogni caso, la limita non oltre il termine di un anno dalla data del pignoramento.

Nella pratica forense, il codice di procedura civile chiarisce che il credito, affinchè possa essere oggetto di pignoramento e quindi concretamente pignorabile, debba essere certo e liquido. L’art. 553, commi I e II, espressamente esclude la necessità del requisito della esigibilità. Infatti, se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il giudice dell’esecuzione le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti. Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratti di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate per la vendita delle cose mobili (il giudice le assegna o provvede per la vendita).

Lo stesso articolo 553 c.p.c., però, nel richiamare la pignorabilità dei censi e delle rendite (quindi, nel far riferimento a crediti periodici i cui ratei probabilmente ma non certamente verranno a maturazione), pone la questione della pignorabilità dei crediti futuri.

In uno scritto precedente (L’attività dell’Avvocato nel processo di esecuzione – mobiliare e immobiliare -, Maggioli Editore, 121,122 e 123) si è già avuto modo di chiarire che la dottrina e la giurisprudenza (Cass. Civ., 10.9.2009, n. 19501; 21.12.2005, n. 28300; 14.10.2005, n. 19967; 31.8.8.2005, n. 17590; 15.3.2004, n. 5235; 22.4.2003, n. 6422; 26.10.2002, n. 15141; 14.11.1996, n. 9997; 4.12.1987, n. 9027), sulla pignorabilità dei crediti futuri, hanno posizioni sostanzialmente univoche.

In sostanza, l’esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell’espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell’esecutato; cosicché l’espropriazione presso terzi, in difetto di espressa deroga, può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura (o per via di assegnazione, o per via di vendita e successiva aggiudicazione), concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.

In particolare, il requisito della certezza del credito (ai fini della sua pignorabilità) si deve intendere non solo come riferito a crediti definiti in tutti i loro elementi ma non ancora esigibili, come quelli sottoposti a termine o a condizione sospensiva, ma anche ai crediti cosiddetti eventuali ossia di maturazione incerta. A tal fine, però, bisogna distinguere tra eventualità concreta e astratta; solo la eventualità concreta di maturazione del credito rende lo stesso pignorabile. La Corte di Cassazione, (sez. lavoro, 26.10.2002, n. 15141), ha avuto modo di chiarire che “eventuale in concreto” è il credito, per lo più periodico ma non necessariamente, legato ad un già esistente rapporto giuridico di base, che ne costituisca l’origine e che già attualmente ne permetta l’identificazione degli estremi soggettivi ed oggettivi: in particolare l’identificazione del debitore. Rimangono, invece, fuori dalla categoria, e non sono pignorabili, i crediti soltanto eventuali e sperati, e perciò privi, siccome aleatori, di attitudine satisfattiva.

Pertanto, ben può essere assegnato un credito “ora per allora”, quando un rapporto già esista e sia tale da creare la concreta aspettativa che la somma, dovuta per le relative prestazioni, diverrà esigibile, una volta verificatesi le condizioni rese note dal terzo pignorato.

 

Bruno Cirillo

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